(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo 2012, n. 71.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 18 maggio 2012, n. 62.

(3) Titolo così modificato dalla legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare talune disposizioni del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, concernenti la nullità di clausole nei contratti bancari, nonché di chiarire gli effetti, sul piano previdenziale, del comma 1 dell’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1.  All’articolo 27-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell’articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili»; (5)

b)  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. È costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Osservatorio sull’erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull’attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l’accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell’ambito di tali attività l’Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l’informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale. All’Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d’Italia. Alle riunioni dell’Osservatorio partecipano altresì un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dell’Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali. La partecipazione alle attività dell’Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

1-ter. L’Osservatorio monitora l’andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma 1-bis. A tal fine, l’Osservatorio può richiedere alla Banca d’Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L’Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l’attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l’accesso al credito e formula eventuali proposte in un ‘Dossier sul credito’ che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.

1-quater. L’Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.

1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all’Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell’articolo 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L’Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione». (6)

1-bis.  Al comma 1 dell’articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «L’ammontare della commissione» sono inserite le seguenti: «, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti,». (7)

1-ter.  La commissione di cui al comma 2 dell’articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi. (7)

1-quater.  Al comma 4 dell’articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «disposizioni applicative del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità,». (7)

1-quinquies.  All’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: «alla elaborazione di un rating di legalità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta». (7)

[2.  All’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purché continuino a svolgere, fino al momento dell’accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data.». (4) (8)]

2-bis.  In ragione della necessità di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni all’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249:

a)  al secondo periodo e al quarto periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;

b)  il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio». (9)

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(4) Comma così corretto da Comunicato 26 marzo 2012, pubblicato nella G.U. 26 marzo 2012, n. 72.

(5) Lettera così modificata dalla legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62.

(6) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62.

(7) Comma inserito dalla legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62.

(8) Comma soppresso dalla legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62.

(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62.

 

 

 

Art. 2

  1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2012

                             NAPOLITANO

Monti, Presidente del  Consiglio  dei Ministri e Ministro  dell’economia  e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

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