Consiglio di Stato, Sentenza|14 giugno 2021| n. 4566.
In caso di decreto di rifiuto del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, la carenza reddituale integra un elemento motivazionale autonomo e concorrente ai fini della legittimità della reiezione del titolo di soggiorno.
Sentenza|14 giugno 2021| n. 4566. Decreto di rifiuto del permesso di soggiorno
Data udienza 10 giugno 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Immigrazione – Straniero – Permesso di soggiorno – Diniego – Carenza del requisito reddituale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4433 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Fe., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno, Questura Cagliari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via (…);
per la riforma della sentenza del T.a.r. Sardegna – Cagliari, sez. II, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo avanzata dall’odierno appellante;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2021, tenuta in modalità telematica, il Cons. Giovanni Pescatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È controversa la legittimità del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno per lavoro autonomo notificato al sig. -OMISSIS- e motivato da ragioni ostative di ordine pubblico consistenti: a) nella segnalazione dello straniero per la violazione degli articoli 337 c.p. (resistenza a Pubblico Ufficiale) e 636 c.p. (invasione di edifici o terreni) oltre che dell’art. 4 l. 110/1975 (porto d’armi atte ad offendere); b) nel suo arresto per furto aggravato in data 16.08.2010; c) nell’emissione nei suoi confronti di un provvedimento di avviso orale da parte del Questore di Cagliari in data 27.01.2011.
Ulteriore ragione ostativa è stata ravvisata nella condizione di irreperibilità dello straniero che ha di fatto vanificato la misura della vigilanza disposta con l’avviso questorile poc’anzi menzionato.
2. Nel giudizio di primo grado il ricorrente ha inteso far valere l’esito favorevole dei procedimenti penali a suo carico, il legame familiare con il padre, il grado di inserimento socio-lavorativo nel paese di accoglienza e la mancanza di legami con il paese di provenienza.
3. Con la sentenza qui appellata n. -OMISSIS-il Tar Sardegna ha respinto il ricorso, non ritenendo integrati i presupposti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 286/98 e comunque dirimenti, in senso ostativo al rilascio del titolo di soggiorno, i rilievi concernenti la pericolosità sociale, l’irreperibilità e la precarietà alloggiativa e reddituale del richiedente il titolo di soggiorno.
4. In sede di appello, questi ha sostenuto di aver fornito idonea prova documentale sia della produzione di reddito da lavoro autonomo nel periodo d’imposta 2010, per un importo (pari ad €. 5.500,00) superiore “al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria” (art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 286/98); sia del suo status di soggetto residente nel Comune di -OMISSIS-, in provincia di Cagliari, alla -OMISSIS-, ove risiedono i genitori ai quali egli si è ricongiunto.
In aggiunta a quanto sopra, il ricorrente ha eccepito l’assenza di condanne penali a suo carico e, comunque, la rilevanza della sua condizione di pieno radicamento sociale, comprovata dalla durata ultradecennale del suo soggiorno in Italia, dal proficuo ciclo di studi scolastici e professionali sin qui condotti nonché dal positivo avvio, nel 2010, di un’autonoma attività d’impresa.
5. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con sola memoria di stile.
6. A seguito del rigetto dell’istanza cautelare (ord. n. -OMISSIS-), la causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 10 giugno 2021.
7. L’appello è infondato.
Come già osservato nella fase cautelare, le deduzioni avanzate dal ricorrente non smentiscono uno dei due rilievi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno, ovvero la carenza del requisito reddituale.
Le argomentazioni del ricorrente si soffermano sul reddito relativo all’anno 2010 ma nulla dicono sul possesso di un reddito sufficiente e da fonte lecita relativo al periodo antecedente all’adozione del provvedimento di diniego, ovvero con riguardo all’anno 2011 e ai primi mesi del 2012.
Nulla è dedotto e comprovato con riferimento, poi, agli anni più recenti.
Poiché la carenza reddituale integra un elemento motivazionale autonomo e concorrente ai fini della reiezione del titolo di soggiorno, la sua inconfutata sussistenza risulta risolutiva ai fini della definizione della controversia.
8. Neppure persuade la deduzione (reiterata con la memoria ex art. 73 c.p.a.) concernente l’omessa considerazione da parte della Questura della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e della sua complessiva condizione di inserimento sociale.
La tematica è stata infatti affrontata, sia nel provvedimento impugnato in primo grado, che nella pronuncia del Tar, con argomenti (riferiti proprio alla effettività dei legami e alla stabilità residenziale dello straniero) che rimandano ad una serie di riscontri oggettivi di segno opposto alle tesi del ricorrente, in alcun modo attinti da argomentazioni contrarie.
9. Risultano infine inappropriate e non rilevanti in questa sede le ulteriori deduzioni concernenti le condizioni di rilascio di altre misure di protezione umanitaria dello straniero, poiché del tutto esulanti dal perimetro delle determinazioni adottate dall’amministrazione in risposta a specifica istanza avente ad oggetto il solo rilascio del permesso per lavoro autonomo.
10. Stante la natura delle questioni trattate e la verosimile condizione di incapienza economica dello straniero, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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