DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011, n. 151.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l’articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;

Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Sentite le associazioni imprenditoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 21 marzo 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro dell’interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;

b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nell’ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I del presente regolamento.

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato I in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

4. L’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all’Allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

5. La revisione dell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

6. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.

7. Al fine di garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’interno.

8. Con il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3.

Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 2.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Art. 4.

Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, l’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all’Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all’Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all’Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5.

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

Art. 6.

Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7.

Deroghe

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato I.

3. Il Comando esamina l’istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Art. 8.

Nulla osta di fattibilità

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l’esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Art. 9.

Verifiche in corso d’opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l’effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell’opera.

Art. 10.

Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all’Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.

3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai fini della rispondenza dell’opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2, all’istanza di cui al comma 1 dell’articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all’Allegato I, sono allegati:

a) la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6 del presente regolamento;

c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell’ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito.

3. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le nuove attività introdotte all’Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all’Allegato II del presente regolamento.

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 del presente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell’articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;

c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;

b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi;

d) decreto del Ministro dell’interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell’interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;

e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:

1) comma 1: il secondo periodo;

2) comma 2: dalle parole: “a conclusione di un procedimento” fino alle parole: “attività medesime”;

3) comma 4: dalle parole: “Ai fini” fino alle parole: “prevenzione incendi” e dalle parole: “oltre ad eseguire” fino alle parole: “accertamenti e valutazioni”;

f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I

(di cui all’articolo 2, comma 2)

Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.

ATTIVITA’

CATEGORIA

A

B

C

1

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.

      

Tutti

2

Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

   

Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa

tutti gli altri casi

3

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

         

a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:

   

rivendite, depositi fino a 10 m3

Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m3

b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:

Depositi di GPL fino a 300 kg

rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg

Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg

4

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:

         

a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3:

   

fino a 2 m3

oltre i 2 m3

b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3

– Depositi di GPL fino a 5 m3

– Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m3

– Depositi di GPL da 5 m3 fino a 13 m3

– Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m3

– Depositi di GPL oltre i 13 m3

5

Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3:

   

fino a 10 m3

oltre i 10 m3

6

Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.

oltre 2,4 MPa

   

7

Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624

      

Tutti

8

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

   

tutti

   

9

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

   

fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

10

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3

   

fino a 50 m3

oltre 50 m3

11

Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3.

   

fino a 100 m3

oltre 100 m3

12

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3

liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3

liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)

liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3

13

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.

         

a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi

Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C

Solo liquidi combustibili

tutti gli altri

b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)

      

tutti

14

Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.

   

fino a 25 addetti

oltre 25 addetti

15

Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3

fino a 10 m3

oltre 10 m3e fino a 50 m3

oltre 50 m3

16

Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3

      

tutti

17

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

      

tutti

18

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.

   

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita”

Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.”

19

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici

      

tutti

20

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

      

tutti

21

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili.

      

tutti

22

Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno

      

tutti

23

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo

      

tutti

24

Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo;

depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg

      

tutti

25

Fabbriche di fiammiferi;
depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg

      

tutti

26

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio

      

tutti

27

Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

   

Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg

Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg

28

Impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

      

tutti

29

Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè

      

tutti

30

Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

      

tutti

31

Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg

      

tutti

32

Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg

      

tutti

33

Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg

      

tutti

34

Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.

   

fino a 50.000 kg

oltre 50.000 kg

35

Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

   

depositi fino a 20.000 kg

tutti

36

Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m

   

fino a 500.000 kg

oltre 500.000 kg

37

Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

   

fino a 50.000 kg

oltre 50.000 kg

38

Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

   

fino a 10.000 kg

oltre 10.000 kg

39

Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.

      

tutti

40

Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg

      

tutti

41

Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive

fino a 25 persone presenti

oltre 25 e fino a persone 100 presenti

oltre 100 persone presenti

42

Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2

   

fino a 2.000 m2

oltre 2.000 m2

43

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg

   

depositi fino a 50.000 kg

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg

44

Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

   

depositi fino a 50.000 kg

Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg

45

Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili

   

fino a 25 addetti

oltre 25 addetti

46

Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

   

fino a 100.000 kg

oltre 100.000 kg

47

Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.

   

fino a 100.000 kg

oltre 100.000 kg

48

Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3

   

Macchine elettriche

Centrali termoelettriche.

49

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

fino a 350 kW

oltre 350 kW e fino a 700 kW

oltre 700 kW

50

Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti

   

fino a 25 addetti

oltre 25 addetti

51

Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;

attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.

   

fino a 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti

oltre 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti

52

Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;
cantieri navali con oltre 5 addetti

   

fino a 25 addetti

oltre 25 addetti

53

Officine per la riparazione di:

– veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;
– materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2;

   

a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m2

b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m2

a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m2

b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m2

54

Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

   

fino a 50 addetti

oltre 50 addetti

55

Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2

   

fino a 5.000 m2

oltre 5.000 m2

56

Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti

   

fino a 50 addetti

oltre 50 addetti

57

Cementifici con oltre 25 addetti

      

tutti

58

Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).

   

Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all’art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i

Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all’art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62

59

Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)

      

tutti

60

Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.

      

tutti

61

Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]

      

tutti

62

Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
– impianti nucleari;
– reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
– impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
– impianti per la separazione degli isotopi;
– impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
– attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.

      

tutti

63

Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.

   

fino a 5.000 kg

oltre 5.000 kg

64

Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti

   

fino a 50 addetti

oltre 50 addetti

65

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

   

fino a 200 persone

oltre 200 persone

66

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;

Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

fino a 50 posti letto

oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;

Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)

oltre 100 posti letto

67

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;

Asili nido con oltre 30 persone presenti.

fino a 150 persone

oltre 150 e fino a 300 persone;

asili nido

oltre 300 persone

68

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2

fino a 50 posti letto

Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2

Strutture fino a 100 posti letto;

Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2

oltre 100 posti letto

69

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

fino a 600 m2

oltre 600 e fino a 1.500 m2

oltre 1.500 m2

70

Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg

   

fino a 3.000 m2

oltre 3.000 m2

71

Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

fino a 500 persone

oltre 500 e fino a 800 persone

oltre 800 persone

72

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

      

tutti

73

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.

   

fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2

oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m2

74

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW

fino a 350 kW

oltre 350 kW e fino a 700 kW

oltre 700 kW

75

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.

Autorimesse fino a 1.000 m2

Autorimesse oltre 1.000 m2e fino a 3.000 m2;

ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2e fino a 1000 m2

Autorimesse oltre 3000 m2;

ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2;

depositi di mezzi rotabili

76

Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.

   

fino a 50 addetti

oltre 50 addetti

77

Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

fino a 32 m

oltre 32 m e fino a 54 m

oltre 54 m

78

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.

   

   

tutti

79

Interporti con superficie superiore a 20.000 m2

   

   

tutti

80

Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m

tutte

   

   

Allegato II

(di cui all’articolo 11, comma 3)

Tabella di equiparazione relativa alla durata del servizio delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.

Attività del DM 16/02/1982 a cui la durata del servizio è correlata

ATTIVITA’

NOTE

di cui al presente regolamento

1

1 – Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h

9 – Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili

10 – Impianti per l’idrogenazione di oli e grassi.

11 – Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l’impiego di oltre 15 becchi a gas

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.

   

2

2 – Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h

Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

   

3

3 – Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:

a) compressi:
– per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
– per capacità complessiva superiore a 2 mc

b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):
– per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg
– per quantitativi complessivi superiori a 500 kg

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

   

a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:

   

b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:

   

4

4 – Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:

a) compressi:
– per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
– per capacità complessiva superiore a 2 mc

b) disciolti o liquefatti:
– per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc
– per capacità complessiva superiore a 2 mc

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:

   

a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3:

   

b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3

   

5

5 – Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:

a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc

b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc

Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3:

   

6

6 – Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar

Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

   

7

96 – Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886

Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624

   

8

97 – Oleodotti con diametro superiore a 100 mm.

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

   

9

8 – Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

   

10

12 – Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 13 – Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3

   

11

14 – Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili

Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3.

   

12

15 – Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:
– per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc.
– per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc

16 – Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:
– per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc
– per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc

17 – Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3

   

13

7 – Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione 18 – Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.

   

   

a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi

b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)

14

21 – Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti

Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.

   

15

22 – Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:
– con capacità da 0,2 a 10 mc
– con capacità superiore a 10 mc.

Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3

   

16

23 – Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc

Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3

   

17

24 – Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

   

18

25 – Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e integrazioni

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.

   

19

26 – Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici

   

20

27 – Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

   

21

28 – Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili.

   

22

29 – Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al60% di perossido di idrogeno

Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno

   

23

31 – Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo

   

24

32 – Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo

33 – Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li

Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità

superiore a 10.000 kg

   

25

30 – Fabbriche e depositi di fiammiferi

Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg

   

26

34 – Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio

   

27

35 – Mulini per cereali ed altre macinazioni con

potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi

Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg;

depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

   

28

36 – Impianti per l’essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato

Impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

   

29

37 – Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè

Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè

   

30

38 – Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

   

31

39 – Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500q.li

40 – Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li

Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg

   

32

41 – Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li

Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg

   

33

42 – Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li

Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg

   

34

43 – Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li

Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.

   

35

44 – Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li

45 – Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg

Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

   

36

46 – Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983: da 500 a 1.000 q.li; superiori a 1.000 q.li. (Testo modificato con D.M. 30.10.1986)

Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto

con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m

   

37

47 – Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:
da 50 a 1.000 q.li ……………..
superiori a 1.000 q.li ………….

Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

   

38

48 – Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi:
da 50 a 1.000 q.li.
superiori a 1.000 q.li.

Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

   

39

49 – Industrie dell’arredamento, dell’abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:
da 25 a 75 addetti …………….
oltre 75 addetti ……………….

Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.

   

40

50 – Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li

Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a

5.000 kg

   

41

51 – Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive

Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive

   

42

53 – Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali

Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2

   

43

54 – Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 50 q.li

55 – Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li

56 – Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;

depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg

   

44

57 – Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li

58 – Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li

Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

   

45

59 – Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili

Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili

   

46

60 – Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li

Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

   

47

61 – Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati

62 – Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li

Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg;

depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.

   

48

63 – Centrali termoelettriche.

Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3

   

49

64 – Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

   

50

65 – Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.

Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti

   

51

66 – Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli

67 – Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze

Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;

attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.

   

52

68 – Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli

69 – Cantieri navali con oltre cinque addetti

70 – Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti

71 – Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti

Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;

cantieri navali con oltre 5 addetti

   

53

72 – Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la prima parte)

Officine per la riparazione di:
– veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;

– materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2;

   

54

72 – Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la seconda parte)

Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

   

55

——-

Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2

Attività di nuova istituzione viene equiparata all’attività n. 55 del DM 16/02/82 : “Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li”

56

73 – Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti

Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti

   

57

74 – Cementifici.

Cementifici con oltre 25 addetti

   

58

75 – Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)

76 – Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)

Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).

   

59

77 – Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)

Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)

   

60

78 – Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione

Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.

   

61

79 – Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]

   

62

80 – Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
– impianti nucleari;
– reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
– impianti per la preparazione o fabbricazione
– delle materie nucleari;
– impianti per la separazione degli isotopi;
– impianti per il trattamento dei combustibili
– nucleari irradianti

Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
– impianti nucleari;
– reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di

trasporto;
– impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
– impianti per la separazione degli isotopi;
– impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
– attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.

   

63

81 – Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini

Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.

   

64

82 – Centrali elettroniche per l’archiviazione e l’elaborazione di dati con oltre venticinque addetti

Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti

   

65

83 – Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a100 posti

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

   

66

84 – Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggiagrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;

Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

   

67

85 – Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;

Asili nido con oltre 30 persone presenti.

   

68

86 – Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto.

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2

   

69

87 – Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

   

70

88 – Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq

Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg

   

71

89 – Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti

Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

   

72

90 – Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

   

73

———-

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.

Attività di nuova istituzione viene equiparata all’attività n. 89 del DM 16/02/82 : “Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti”

74

91 – Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW

   

75

92 – Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.

   

76

93 – Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti

Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.

   

77

94 – Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri

Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

   

78

——–

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.

Attività di nuova istituzione viene equiparata all’attività n. 87 del DM 16/02/82 : “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e deposi”

79

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Interporti con superficie superiore a 20.000 m2

Attività di nuova istituzione viene equiparata all’attività n. 55 del DM 16/02/82 : “Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li”

80

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Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m

Attività di nuova istituzione viene equiparata all’attività n. 87 del DM 16/02/82 : “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi”

   

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