Art. 1 Ripetibilita’ delle spese di notifica
1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche’ le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalita’ di notifica previste da specifiche disposizioni normative.
Art. 2 Costo della notifica
1. L’ammontare delle spese di cui all’art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell’atto notificato, e’ fissato nella misura unitaria di euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura di euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 60 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890.
2. L’ammontare delle spese di cui all’art. 1, escluse quelle relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del destinatario degli atti stessi, e’ fissato nella misura unitaria di euro 8,35 per le notifiche eseguite all’estero, ai sensi dell’art. 60, primo comma, lettera e-bis), quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli articoli 37 e 77 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dell’art. 142 del codice di procedura civile, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali.
Art. 3 Esclusioni
1. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’amministrazione e’ tenuta su richiesta.
2. E’ esclusa, altresi’, la ripetizione relativamente all’invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
Art. 4 Effetti
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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