Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 12 settembre 2016, n. 37833

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il procedimento ablativo è solo tenuto a indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata al Pm

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 12 settembre 2016, n. 37833

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VECCHIO Massimo – Presidente
Dott. NOVIK Adet Ton – rel. Consigliere
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA;
nei confronti di:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 7717/2013 GIP TRIBUNALE di VERONA, del 13/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette le conclusioni del PG Dott. Sante Spinaci che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 10 luglio 2013 il Gip presso il Tribunale di Verona ha applicato la pena concordata a (OMISSIS) e a (OMISSIS) ed ha disposto, ai sensi dell’articolo 322 ter c.p., comma 1 la confisca, quale equivalente del prezzo del reato, delle somme di denaro sequestrate, in esecuzione del decreto di sequestro datato preventivo 9/2/2013, in pregiudizio di (OMISSIS) ai sensi del comma 2 della stessa norma, e la confisca, quale equivalente del profitto del reato, di beni e valori nella disponibilita’ dell’imputata (OMISSIS), sino alla concorrenza della somma complessiva massima di Euro 205.761.
2. Con successiva ordinanza emessa il 13 giugno 2014, il predetto Gip ha richiesto al pubblico ministero in sede l’individuazione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 655 cod. proc. pen. – articolo 29 reg. att. cod. proc. pen. dei beni da sottoporre a confisca per equivalente nei limiti del valore di cui alla sentenza emessa. Ha specificato il giudice di aver in precedenza trasmesso all’ufficio del pubblico ministero il titolo esecutivo di condanna, ma di aver avuto in restituzione il fascicolo dal pubblico ministero che aveva rifiutato la competenza. Attesa la natura sanzionatoria della confisca, ritiene il giudice che la sua esecuzione competa al pubblico ministero in forza del principio generale di cui all’articolo 655 cod. proc. pen. e richiama a sostegno la sentenza di legittimita’ n. 20.776 del 2014.
3. Il pubblico ministero presso il tribunale di Verona ha impugnato l’ordinanza per abnormita’. Ad avviso dell’organo requirente l’articolo 658 cod. proc. pen. esclude la confisca dalle misure di sicurezza alla cui esecuzione e’ preposto il procuratore della Repubblica. In sintesi, avendo il pubblico ministero nel processo esecutivo un ruolo puramente amministrativo di esecutore della pena principale ed accessoria, privo di discrezionalita’, in base ai principi generali spetta al giudice, che dispone dei dati di fatto utili a guidarlo in questa scelta, la responsabilita’ della individuazione concreta, per qualita’ ed estensione, sia della sanzione sia della misura di sicurezza. Rileva ancora la pretestuosita’ della rimessione degli atti all’ufficio requirente, quantomeno relativamente all’esecuzione della confisca nei confronti di (OMISSIS) per le somme gia’ in sequestro, quindi pienamente individuate.
4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va respinto. Nella carenza espositiva che caratterizza sia l’ordinanza del gip sia il ricorso della parte pubblica che, impegnati in una discussione sui principi e sull’ambito delle relative attribuzioni, hanno perso di vista l’oggetto della decisione, questa Corte e’ stata impegnata nella ricostruzione della vicenda attraverso l’esame del fascicolo processuale, cui e’ abilitata dalla natura del vizio dedotto.
Risulta quindi dagli atti che:
1- il Gip del Tribunale di Verona emise il 9/2/2013 decreto di sequestro preventivo sui beni mobili e immobili di (OMISSIS) (in solido con (OMISSIS)) della somma di Euro 64.332,00;
2- detto decreto porto’ al sequestro dell’intera somma in contanti sul conto corrente di (OMISSIS) (cointestato alla moglie);
3- in data 12/4/2013 su richiesta del Pm il Gip dispose il dissequestro e la restituzione a (OMISSIS) di Euro 41.267,11;
4- con la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen., il Gup, come ricordato sub 1, dispose la confisca, quale equivalente del prezzo del reato, delle somme di denaro sequestrate in pregiudizio di (OMISSIS) ai sensi del comma 2 della stessa norma in esecuzione del decreto di sequestro preventivo del 9/2/2013 e la confisca, quale l’equivalente del profitto del reato, di beni e valori nella disponibilita’ dell’imputata (OMISSIS), sino alla concorrenza della somma complessiva massima di Euro 205.761;
5- a pag. 8 della sentenza il giudice enunciava le ragioni per cui la confisca nei confronti di (OMISSIS) riguardava l’intero importo in precedenza oggetto del sequestro: la sentenza e’ divenuta definitiva anche nel capo del sequestro;
6- con nota del 4/3/2014, su richiesta della cancelleria, il giudice ribadiva che “la confisca e’ stata ordinata per la somma indicata in sentenza”.
2. Cio’ posto, le conclusioni sono le seguenti. Questa Corte ha gia’ affermato che la confisca del denaro o di beni fungibili che si trovi nel patrimonio del condannato, non e’ confisca per equivalente, ma confisca diretta. Pertanto, rientra indubbiamente nella competenza del gip l’esecuzione della confisca delle somme di denaro sequestrate a (OMISSIS), oggetto del decreto di sequestro preventivo e ancora in giudiziale sequestro.
Correttamente invece il Gip, tramite la cancelleria con nota del 28/4/2014, ha investito il pubblico ministero dell’esecuzione del provvedimento di confisca per equivalente sia in relazione alla somma non oggetto di confisca diretta nei confronti di (OMISSIS) -e degli obbligati in solido-, ancora da apprendere -e da individuare-, sia in relazione alla confisca nei confronti di (OMISSIS), compito rientrante nell’ambito delle attribuzioni del pubblico ministero di esecuzione dei provvedimenti del giudice ai sensi dell’articolo 655. Il provvedimento di confisca ha natura sanzionatoria (v. ord. 97/2009 della Corte Cost. “la mancanza di pericolosita’ dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all’assenza di un “rapporto di pertinenzialita’” (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono all’indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, cosi’, una natura “eminentemente sanzionatoria”) e nei casi di confisca per equivalente il giudice deve individuare quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. La giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito che “in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo e’ tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro e’ riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero” (Cass. sez. 3, 12 luglio 2012-7 marzo 2013 n. 10567); cfr. pure Cass. sez. 3, 10 gennaio 2012 n. 7675 – per cui nel caso di sequestro preventivo finalizzato a confisca per equivalente il giudice “deve specificamente indicare quali siano i beni vincolabili soltanto se disponga in atti di elementi per stabilirlo, in caso contrario incombendo detta individuazione al P.M. quale organo demandato all’esecuzione”. Nessuna illegittimita’ e tanto meno nessuna abnormita’, dunque, affliggono nei termini sopra chiariti l’ordinanza impugnata.
P.Q.M.

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