Sentenza  45/2015
Giudizio
Presidente CRISCUOLO – Redattore LATTANZI
Camera di Consiglio del 14/01/2015    Decisione  del 14/01/2015
Deposito del 25/03/2015   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:Art. 159, c. 1°, del codice penale.
Massime:
Atti decisi:ordd. 174/2013 e 166/2014

SENTENZA N. 45

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, del codice penale, promossi dal Tribunale ordinario di Milano con ordinanza del 21 marzo 2013 e dal Giudice di pace di Gaeta con ordinanza del 17 marzo 2014, rispettivamente iscritte al n. 174 del registro ordinanze 2013 ed al n. 166 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2013 e n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale ordinario di Milano, in composizione collegiale, con ordinanza del 21 marzo 2013 (r.o. n. 174 del 2013), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, del codice penale, «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo».

Il Tribunale rimettente, investito di un giudizio per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di false comunicazioni sociali, riferisce che, dalla prima udienza dibattimentale del 20 novembre 2001, il processo era stato rinviato a causa delle precarie condizioni fisiche dell’imputato, il quale, in seguito ad un incidente stradale verificatosi il 12 novembre 2000, aveva riportato una paraplegia post-traumatica agli arti inferiori. Il perito nominato dal collegio, nel certificare tale patologia, nell’udienza del 13 novembre 2002, aveva escluso una compromissione della sfera psichica, ritenendo transitori i disturbi di ordine psichiatrico riscontrati. Da quel momento il Tribunale aveva disposto ulteriori rinvii, la maggior parte dei quali determinati dal riconoscimento del legittimo impedimento dell’imputato, in seguito alla presentazione da parte della difesa di certificati medici, comprovanti la difficoltà di trasporto o l’acutizzazione dello stato patologico, e a una visita disposta dal Tribunale. Nell’udienza del 9 luglio 2008 era stata acquisita una perizia, svolta nel procedimento per l’interdizione legale, che aveva attestato un’«infermità mentale abituale e tale da inficiare completamente la capacità [dell’imputato] di riconoscere e provvedere ai propri interessi». Il giudice a quo aveva pertanto ritenuto che l’accertato «disturbo delirante cronico di tipo megalomaniaco» determinasse l’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo, e ne aveva disposto la sospensione ai sensi dell’art. 70 cod. proc. pen. Le successive perizie, susseguitesi nel tempo, avevano confermato l’esistenza di condizioni patologiche tali da determinare un’incapacità processuale dell’imputato di tipo permanente.

Secondo il Tribunale rimettente, la prognosi formulata concordemente da differenti specialisti sulla cronicità e irreversibilità della condizione patologica dell’imputato non sarebbe «opinabile». Il constatato «progressivo aggravamento delle condizioni psichiche dell’imputato, per l’insorgere di un quadro psicotico, prima assente, legato a fenomeni degenerativi cerebrali», escluderebbe la possibilità di un loro miglioramento.

Ciò posto, il Tribunale rileva che il termine massimo prescrizionale relativo al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, commesso «fino al giugno 1998», sarebbe maturato il 30 novembre 2005. Pertanto, anche considerando sospeso il corso della prescrizione per l’intero periodo dal 20 novembre 2001 al 9 luglio 2008, per effetto di un legittimo impedimento, il delitto, qualora non fosse intervenuta l’ulteriore sospensione determinata dal riconoscimento dell’incapacità dell’imputato di partecipare al procedimento, si sarebbe estinto per prescrizione il 20 luglio 2012.

Analogamente, il reato di cui all’art. 2621 del codice civile, trasformato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della L. 3 ottobre 2001, n. 366) in contravvenzione, essendo stato commesso fino al 31 dicembre 1997, «anche tenuto conto della sospensione nei termini sopra chiariti», risulterebbe estinto il 18 febbraio 2009.

Il Tribunale rimettente ricorda che questa Corte, con la sentenza n. 23 del 2013, pur dichiarando inammissibile una questione analoga a quella proposta, ha dato atto della sussistenza nel nostro ordinamento di una «reale anomalia», connessa alle norme concernenti la sospensione del corso della prescrizione dei reati (art. 159, primo comma, cod. pen.) e la sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato (artt. 71 e 72 cod. proc. pen.), le quali, nel caso di incapacità irreversibile di partecipare al processo, danno luogo a «una situazione di pratica imprescrittibilità del reato». Secondo la sentenza in questione, tale problematica non poteva essere risolta in sede di sindacato di costituzionalità, non essendo «ravvisabile […] una conclusione costituzionalmente obbligata», ma richiedeva un intervento del legislatore. La sentenza ha, però, aggiunto che «non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato».

Dopo aver fatto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, il giudice a quo ha ritenuto che non sia «prioritaria, allo stato, nel calendario del legislatore la risoluzione della suddetta problematica» e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale nei termini sopraindicati.

A suo avviso, l’applicabilità della disciplina della sospensione del corso della prescrizione alle ipotesi in cui l’impedimento è legato a una incapacità processuale irreversibile dell’imputato sarebbe violativa del principio di uguaglianza, in quanto a situazioni del tutto difformi verrebbe riservato lo stesso trattamento. Sarebbe irragionevole, infatti, che «alla condizione dell’imputato incapace in modo irreversibile di partecipare al processo seguano le stesse conseguenze giuridiche previste dall’ordinamento nei casi di impedimenti transitori (sia che si tratti di una incapacità processuale transitoria, accertata con le modalità di cui all’art. 70 c.p.p., sia che si tratti di un generico impedimento)».

La norma impugnata sarebbe in contrasto anche con l’art. 24 Cost., perché, nell’eventuale e improbabile ipotesi in cui l’incapacità venga meno, l’imputato si troverebbe costretto a difendersi nell’ambito di un processo per fatti risalenti nel tempo, con le evidenti difficoltà di apprestare un’adeguata strategia difensiva.

Risulterebbe inoltre violato l’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la pena inflitta in seguito ad un processo svolto a distanza di tempo, e interrotto a causa di serie carenze cognitive dell’imputato, «difficilmente potrebbe svolgere la funzione rieducativa imposta dalla Costituzione».

Infine la norma impugnata contrasterebbe anche con il principio della ragionevole durata del processo, «nella duplice accezione di “garanzia oggettiva”, relativa al buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia e all’esigenza di evitare la prosecuzione di giudizi dilatati nel tempo, anche tenuto conto dei relativi oneri economici, nonché di “garanzia soggettiva”, quale diritto dell’imputato ad essere giudicato in un tempo ragionevole, sancito altresì dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali».

2.– Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.

L’Avvocatura, pur riconoscendo la sussistenza «in astratto» della rilevanza della questione sollevata, perché l’imputato si troverebbe in una condizione di infermità permanente e totale, determinata da una malattia neurologica di gravità tale da compromettere irreversibilmente la capacità di partecipare coscientemente al processo, osserva che «in concreto» non troverebbe alcun riscontro l’assunto del Tribunale secondo cui il legislatore sarebbe rimasto inerte, sì da legittimare l’intervento «sostitutivo» di questa Corte, tenuto conto del breve lasso di tempo (poco più di un mese) trascorso tra il deposito della sentenza n. 23 del 2013 e l’ordinanza di rimessione.

Nel merito, l’Avvocatura rileva che la Corte ha già dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 150 cod. pen., per l’asserito contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che l’estinzione del reato consegua, oltre che alla morte del reo, ad uno stato mentale dell’imputato in vita che ne impedisca in modo permanente ed irreversibile la cosciente partecipazione al procedimento, in quanto le fattispecie poste a confronto non sono assimilabili. La difesa statale richiama il percorso argomentativo di tale pronuncia, sottolineando i significativi margini di errore connessi alla diagnosi e alla prognosi della patologia mentale rispetto alla pacifica irreversibilità della morte, e anche la diversa ratio di tutela delle due ipotesi.

Inoltre, non sussisterebbe la violazione del principio della ragionevole durata del processo, avendo la Corte già affermato che, tra il diritto di essere giudicato e il diritto di autodifendersi, deve ritenersi prevalente quest’ultimo (sentenza n. 281 del 1995).

3.– Il Giudice di pace di Gaeta, con ordinanza del 17 marzo 2014 (r.o. n. 166 del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, cod. pen., «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione, anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l’irreversibile incapacità derivante da infermità mentale dell’imputat[o] di partecipare coscientemente al processo».

Il giudice a quo premette di essere investito di un procedimento penale a carico di due persone imputate, in concorso tra loro, del reato di danneggiamento previsto dall’art. 635 cod. pen., commesso il 24 giugno 2004.

Nell’udienza del 20 ottobre 2009 – prosegue il rimettente – la difesa dell’imputata G.E.M. aveva depositato un certificato medico, da cui risultava che la stessa era affetta da una patologia che la rendeva incapace di partecipare al processo ed era stata perciò eseguita nei suoi confronti una perizia medico-legale.

In seguito al deposito della relazione peritale e all’esame del perito in udienza, il giudice aveva disposto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 71 cod. proc. pen., essendo risultato che l’imputata era «incapace di partecipare coscientemente al processo in oggetto oggi e in futuro, essendo la patologia psichica inemendabile e di sicuro peggioramento». In seguito a questo provvedimento, era stata disposta la separazione del processo nei confronti del coimputato, il quale era stato assolto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste.

Nella successiva udienza, fissata ai sensi dell’art. 72 cod. proc. pen, era stata eseguita una nuova perizia, che aveva confermato «il grave decadimento cerebrale su base organico vascolare dell’imputata e l’incapacità di partecipare coscientemente al processo».

Tenuto conto di questa situazione, su richiesta del difensore dell’imputata, il Giudice di pace di Gaeta ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, cod. pen.

La questione sarebbe rilevante, in quanto, da un lato, «appare altamente improbabile che l’imputata possa riacquistare in futuro la capacità processuale, sia per la gravità della patologia, sia per il tempo già trascorso in assenza di qualsiasi cambiamento positivo delle condizioni patologiche accertate», dall’altro, «qualora non fosse stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell’art. 70 c.p.p. per l’accertata patologia, il reato risulterebbe già estinto per prescrizione […], essendo già ampiamente decorso il termine prescrizionale di anni sette e mezzo dalla commissione del reato». Inoltre non sarebbe ipotizzabile una pronuncia di proscioglimento, né emergerebbe dagli atti la possibilità di una pronuncia di non luogo a procedere, «ovvero che siano utilmente esperibili mezzi di prova utili ai fini di una simile pronuncia».

Ciò posto, il giudice rimettente – richiamata la sentenza n. 23 del 2013 di questa Corte, che ha ravvisato una reale anomalia negli artt. 159, primo comma, cod. pen., e 71 e 72 cod. proc. pen., laddove consentono che, qualora sia accertata la natura irreversibile dell’infermità mentale che determina l’incapacità di partecipare coscientemente al processo, si verifichi una situazione di pratica imprescrittibilità del reato, e rilevato che il legislatore non si è «attivato per la risoluzione del problema» – ha ritenuto la questione non manifestamente infondata.

L’art. 159, primo comma, cod. pen., infatti, violerebbe «il principio di uguaglianza stabilito dall’art. 3 Costituzione, sotto il profilo di una irragionevole disparità di trattamento tra l’imputato affetto da patologia irreversibile, che non può usufruire della prescrizione, e gli imputati che, non essendo affetti da grave malattia, possono beneficiare del decorso del tempo ed essere mandati assolti per prescrizione del reato».

Sarebbe violato anche il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., «poiché l’imputato affetto da gravi malattie, anche se, a seguito di nuove scoperte della scienza medica, fosse successivamente, dopo un lungo lasso di tempo, in condizioni fisiche per […] seguire coscientemente il processo, non sarebbe in grado di potersi adeguatamente difendere».

La norma censurata, infine, sarebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost., «poiché l’imputato affetto da malattia irreversibile resta di fatto sottoposto a processo per tutta la vita».

Considerato in diritto

1.– Con ordinanza del 21 marzo 2013 (r.o. n. 174 del 2013), il Tribunale ordinario di Milano, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, del codice penale, «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo».

La questione è stata sollevata nell’ambito di un dibattimento a carico di una persona imputabile al momento del fatto, poi risultata, in seguito all’aggravarsi delle condizioni psicofisiche nel corso del processo, in condizioni irreversibili di infermità mentale, tali da escludere la capacità di partecipare coscientemente al procedimento.

Ad avviso del Tribunale rimettente, in tali circostanze risulterebbe violato l’art. 3 Cost., in quanto sarebbe irragionevole che «alla condizione dell’imputato incapace in modo irreversibile di partecipare al processo seguano le stesse conseguenze giuridiche previste dall’ordinamento nei casi di impedimenti transitori (sia che si tratti di una incapacità processuale transitoria, accertata con le modalità di cui all’art. 70 c.p.p., sia che si tratti di un generico impedimento)».

La norma impugnata violerebbe anche l’art. 24 Cost., perché, «nell’eventuale e improbabile ipotesi» in cui l’incapacità venga meno, l’imputato si troverebbe in evidente difficoltà nell’apprestare un’adeguata strategia difensiva processuale in relazione ad imputazioni concernenti fatti risalenti nel tempo.

Risulterebbe inoltre violato l’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la pena inflitta in seguito ad un processo svolto a distanza di tempo ed interrotto a causa di serie carenze cognitive dell’imputato, «difficilmente potrebbe svolgere la funzione rieducativa imposta dalla Costituzione».

La norma impugnata, infine, contrasterebbe con il principio della ragionevole durata del processo, «nella duplice accezione di “garanzia oggettiva”, relativa al buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia e all’esigenza di evitare la prosecuzione di giudizi dilatati nel tempo, anche tenuto conto dei relativi oneri economici, nonché di “garanzia soggettiva”, quale diritto dell’imputato ad essere giudicato in un tempo ragionevole, sancito altresì dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali».

2.– Con ordinanza del 17 marzo 2014, il Giudice di pace di Gaeta, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, cod. pen., «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione, anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l’irreversibile incapacità derivante da infermità mentale dell’imputat[o] di partecipare coscientemente al processo».

Secondo il giudice a quo l’art. 159, primo comma, cod. pen., violerebbe «il principio di uguaglianza stabilito dall’art. 3 Costituzione, sotto il profilo di una irragionevole disparità di trattamento tra l’imputato affetto da patologia irreversibile, che non può usufruire della prescrizione, e gli imputati che, non essendo affetti da grave malattia», possono invece beneficiarne.

Si configurerebbe anche la violazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., «poiché l’imputato affetto da gravi malattie, anche se, a seguito di nuove scoperte della scienza medica, fosse successivamente, dopo un lungo lasso di tempo, in condizioni fisiche per […] seguire coscientemente il processo, non sarebbe in grado di potersi adeguatamente difendere».

La norma censurata, infine, sarebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost., «poiché l’imputato affetto da malattia irreversibile resta di fatto sottoposto a processo per tutta la vita».

3.– I due giudizi propongono questioni identiche, in relazione alla medesima norma, e vanno di conseguenza riuniti per esser esaminati congiuntamente e decisi con un’unica pronuncia.

4.– La questione sollevata dal Giudice di pace di Gaeta è inammissibile.

Il giudice rimettente riferisce che, una volta accertata l’incapacità irreversibile dell’imputata G.E.M. di partecipare coscientemente al processo, il coimputato, nei cui confronti era stata disposta la separazione del processo, era stato assolto dall’imputazione di danneggiamento, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste. Considerata la formula assolutoria adottata nei confronti del coimputato, che presuppone la mancanza, l’insufficienza o la contraddittorietà della prova che il fatto sussiste, il giudice a quo avrebbe dovuto spiegare per quale ragione non aveva assolto con la stessa formula l’imputata processualmente incapace. Occorre considerare, infatti, che, una volta accertata l’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo, il giudice deve disporre, ai sensi dell’art. 71 cod. proc. pen., la sospensione del processo solo se l’imputato non deve essere prosciolto o non deve essere pronunziata per altre ragioni nei suoi confronti una sentenza di non doversi procedere. Pertanto, la mancanza di indicazioni sulle ragioni per le quali non è stata pronunciata l’assoluzione per l’insussistenza del fatto rende carente la motivazione del giudice a quo sul necessario requisito della rilevanza.

5.– L’Avvocatura dello Stato ha proposto un’eccezione di inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale ordinario di Milano, sostenendo che il breve periodo di tempo intercorso tra il monito della sentenza di questa Corte n. 23 del 2013 e l’ordinanza di rimessione non consentirebbe di configurare un’inerzia del legislatore idonea a legittimare l’intervento sostitutivo della Corte.

L’eccezione è priva di fondamento perché, se deve applicare una norma di cui sospetta l’illegittimità costituzionale, il giudice non può sospendere il processo, in attesa di un eventuale intervento emendativo del legislatore, né può applicare tale norma, sicché, non avendo alternative, deve sollevare la questione di legittimità costituzionale, specie se una precedente sentenza di questa Corte lo induce a ritenerne la fondatezza, e deve farlo indipendentemente dal tempo trascorso da tale pronuncia. Del resto l’intervento del legislatore ben potrebbe avvenire nel periodo occorrente per lo svolgimento del giudizio costituzionale, e la sua mancanza al momento della decisione dimostrerebbe la protrazione di quell’inerzia che questa Corte aveva ritenuto non più tollerabile.

6.– La questione sollevata dal Tribunale ordinario di Milano è fondata.

6.1.– Dopo avere accertato con una perizia che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirgli la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice deve disporne la sospensione (art. 71 cod. proc. pen). In seguito, il giudice deve eseguire ogni sei mesi ulteriori accertamenti peritali, fino a quando non risulta possibile la cosciente partecipazione dell’imputato al procedimento o non risulta che nei suoi confronti debba essere pronunciata una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere (art. 72 cod. proc. pen.).

Durante la sospensione del procedimento rimane sospeso anche il corso della prescrizione (art. 159, primo comma, cod. pen.).

Nel caso in cui, con il passar del tempo, lo stato mentale dell’imputato che ha determinato la sospensione del procedimento non migliori, ma dia luogo a una condizione di incapacità irreversibile, come quella che si è verificata nel giudizio a quo, si produce una paralisi processuale destinata a durare fino alla morte dell’imputato: è la situazione dei cosiddetti “eterni giudicabili”, cui danno congiuntamente luogo le disposizioni degli artt. 71 cod. proc. pen. e 159, primo comma, cod. pen.

Per l’art. 72 cod. proc. pen. la sospensione del procedimento potrebbe cessare solo se dovesse essere pronunciata una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ma, salvo che esistano casi particolari di proscioglimento, l’unica sentenza possibile di questo genere, quella di estinzione del reato per prescrizione, rimarrebbe preclusa, perché il corso della prescrizione è destinato a sua volta a restare sospeso insieme con il procedimento.

Una siffatta situazione processuale pregiudica l’imputato, che rimarrà perennemente tale, e dà luogo a una durata del procedimento ingiustificatamente protratta e assai onerosa, perché scandita da periodici controlli dello stato mentale dell’imputato, inutili, una volta che sia stata accertata l’irreversibilità della sua incapacità processuale.

Negli anni sono state sollevate, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., varie questioni di legittimità costituzionale per porre termine a una sospensione processuale, come quella in oggetto, priva di una prospettiva finale, ma se ne è sempre ritenuta l’infondatezza o l’inammissibilità (sentenza n. 281 del 1995; ordinanze n. 112 del 2007 e n. 33 del 2003). Si è considerato che se il processo non venisse sospeso sarebbe irrimediabilmente leso il diritto di difesa dell’imputato incapace, che potrebbe essere condannato senza una sua cosciente partecipazione al giudizio (sentenza n. 281 del 1995; ordinanza n. 112 del 2007).

Anche rispetto all’art. 72 cod. proc. pen. non sono mancati dubbi di legittimità costituzionale, per la necessità di ripetere gli accertamenti sulle condizioni mentali dell’imputato benché ne sia stata accertata l’irrimediabile menomazione, ma pure questi dubbi sono stati ritenuti privi di fondamento (sentenza n. 281 del 1995; ordinanze n. 157 del 2004, n. 33 del 2003 e n. 298 del 1991).

Infine è stata ritenuta manifestamente infondata una questione relativa all’art. 150 cod. pen., che prevede l’estinzione del reato per morte dell’imputato, sollevata per la mancata previsione di un uguale esito estintivo nel caso di incapacità irreversibile (ordinanza n. 289 del 2011).

6.2.– Più di recente, la questione degli “eterni giudicabili” è stata riproposta a questa Corte in una prospettiva diversa, analoga a quella dell’ordinanza di rimessione, basata sulla prospettazione dell’illegittimità costituzionale della disciplina della sospensione della prescrizione, anziché di quella della sospensione del procedimento.

Era stata sollevata, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., e questa Corte, con la sentenza n. 23 del 2013, ha riconosciuto l’esistenza di «una reale anomalia insita nelle norme correlate concernenti la sospensione della prescrizione estintiva […] e la sospensione del processo per incapacità dell’imputato». Nonostante ciò, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione, rilevando che, per porre rimedio alla riscontrata anomalia, le «possibilità di intervento normativo» erano «molteplici in ordine alle modalità procedurali configurabili» e che la loro scelta spettava al legislatore.

Nel dichiarare l’inammissibilità, però, la Corte ha rivolto un monito al legislatore, affermando che «non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia».

6.3.– All’anomalia il legislatore non ha ancora posto rimedio, sicché oggi la Corte, non potendo operare una scelta della soluzione più opportuna, che compete al legislatore, e dovendo rimanere strettamente ancorata alla questione sottopostale, è chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale della sospensione senza limiti del corso della prescrizione, nel caso di incapacità processuale irreversibile dell’imputato, e la soluzione non può che essere negativa.

Deve infatti ribadirsi che «L’indefinito protrarsi nel tempo della sospensione del processo – con la conseguenza della tendenziale perennità della condizione di giudicabile dell’imputato, dovuta all’effetto, a sua volta sospensivo, sulla prescrizione – presenta il carattere della irragionevolezza, giacché entra in contraddizione con la ratio posta a base, rispettivamente, della prescrizione dei reati e della sospensione del processo. La prima è legata, tra l’altro, sia all’affievolimento progressivo dell’interesse della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito, valutato, quanto ai tempi necessari, dal legislatore, secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati, sia al “diritto all’oblio” dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela. La seconda poggia sul diritto di difesa, che esige la possibilità di una cosciente partecipazione dell’imputato al procedimento. Nell’ipotesi di irreversibilità dell’impedimento di cui sopra risultano frustrate entrambe le finalità insite nelle norme sostanziali e processuali richiamate, con la conseguenza che le ragioni delle garanzie ivi previste si rovesciano inevitabilmente nel loro contrario» (sentenza n. 23 del 2013).

Va, inoltre, sottolineata la differenza tra le diverse situazioni di sospensione, anche per incapacità di partecipare coscientemente al processo, destinate a una durata limitata nel tempo e la sospensione derivante da un’incapacità irreversibile, che è destinata a non avere termine, dando luogo per l’imputato alla condizione di “eterno giudicabile”. La differenza è fondamentale e rende irragionevole l’identità di disciplina.

La sospensione è assimilabile a una parentesi, che una volta aperta deve anche chiudersi, altrimenti si modifica la sua natura e si altera profondamente la fattispecie alla quale la sospensione si applica. Una sospensione del corso della prescrizione senza fine determina di fatto l’imprescrittibilità del reato, e questa situazione, in violazione dell’art. 3 Cost., dà luogo a una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli imputati che vengono a trovarsi in uno stato irreversibile di incapacità processuale.

Del resto l’incompatibilità della sospensione della prescrizione con una situazione destinata a protrarsi indefinitivamente nel tempo è confermata dalla disposizione del quarto comma dell’art. 159 cod. pen., aggiunto dall’art. 12, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), la quale, nel caso di sospensione del procedimento nei confronti degli imputati irreperibili, di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen., ha posto un limite alla sospensione del corso della prescrizione, stabilendo che la sua durata «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161» del codice penale, e cioè che, una volta maturato tale termine, la sospensione deve cessare anche se continua l’irreperibilità e la correlativa sospensione del procedimento.

Deve pertanto concludersi che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, cod. pen., sollevata dal Tribunale ordinario di Milano, è fondata.

Una volta eliminato l’ostacolo al fluire della prescrizione, diventa necessariamente limitata nel tempo anche la sospensione del procedimento, il quale, dopo il decorso del termine di prescrizione, è destinato a chiudersi con una sentenza di improcedibilità per estinzione del reato.

In questo modo si evita che il procedimento penale si protragga per tutta la durata della vita dell’imputato in stato d’incapacità, anche se il rimedio può non apparire completamente appagante. Infatti, quando il tempo necessario a prescrivere è ancora lungo, è ugualmente lunga la durata della sospensione del procedimento, con l’onere per il giudice di periodici, inutili accertamenti peritali.

Sotto questo aspetto una soluzione, prospettata anche da questa Corte nella sentenza n. 23 del 2013, potrebbe ravvisarsi nella definizione del procedimento con una sentenza di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell’imputato, ed è ciò che prevede l’art. 9 del disegno di legge n. 2798, presentato alla Camera il 23 dicembre scorso, che intende inserire nel codice di procedura penale un nuovo articolo 72-bis.

Con questa disposizione, se sarà approvata, l’incapacità irreversibile dell’imputato avrà una disciplina specifica, ma, nell’attesa, per le ragioni esposte, non può non riconoscersi la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Milano, e deve pertanto dichiararsi, per contrasto con l’art. 3 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.

Le censure relative agli altri parametri restano assorbite.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *