Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 27 novembre 2019, n. 8096.
La massima estrapolata:
Nel contenzioso in materia di causa di servizio il giudice amministrativo non è l’organo decidente di ultima istanza sulla questione se spettino i benefici richiesti, ma deve verificare che le determinazioni delle autorità amministrative e in particolare degli organi tecnici competenti non risultino affette da vizi come la manifesta illogicità, il grave errore di fatto, il difetto di istruttoria o altri profili di eccesso di potere.
Sentenza 27 novembre 2019, n. 8096
Data udienza 21 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull’appello n. 9064 del 2014, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Da. Lo., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Mi. in Roma, Piazzale (…), e poi rappresentato e difeso dall’avvocato Ga. De Gi. Ce., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce Sezione Seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato Le. Gn., su delega dell’avvocato Da. Lo., e l’avvocato dello Stato Gi. Ba.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, all’epoca dei fatti militare volontario in ferma prolungata annuale nella Marina Militare, assegnato al Battaglione Scuola “Ca.” con sede in (omissis), il giorno 31 gennaio 2007 ha riportato plurime lesioni traumatiche per effetto di un sinistro stradale. L’evento si è verificato alle ore 6.45 circa del mattino, sulla superstrada Brindisi-Lecce, che il militare stava percorrendo alla guida della propria vettura per raggiungere il posto di servizio.
2. L’interessato ha presentato istanza per il riconoscimento della causa di servizio (infortunio in itinere) e per l’equo indennizzo.
La Commissione medica ospedaliera dell’Ospedale Militare di Taranto, con verbale dell’11 novembre 2010, ha diagnosticato gli esiti permanenti dei traumi e quindi una invalidità ascrivibile alla categoria IV della Tabella A di cui al d.P.R. n. 834/1981: essa non si è pronunciata – non rientrando nei suoi compiti – sull’ipotesi della dipendenza da causa di servizio.
Gli atti – come previsto dal d.P.R. n. 461 del 2001 – sono quindi passati al Comitato per la verifica delle cause di servizio, il quale con il verbale n. 398 del 2011 ha espresso il parere che il sinistro in questione non si possa considerare dipendente da causa di servizio, poiché “le circostanze di modo (condotta imprudente) in cui si è verificato l’incidente escludono la possibilità di riconoscerlo come infortunio in itinere”.
Il Ministero della Difesa, con decreto n. 231/N del 2 febbraio 2012, ha definito il procedimento con una pronuncia negativa, facendo proprie le motivazioni espresse dal Comitato per la verifica delle cause di servizio.
3. Col ricorso di primo grado n. -OMISSIS- (proposto al TAR per la Puglia, Sezione di Lecce), l’interessato ha impugnato il provvedimento di rigetto della sua istanza, esponendo che il sinistro non era stato determinato dalla sua ipotizzata imprudenza nella guida, ma dal fondo stradale ghiacciato. Egli esponeva altresì che il verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale per velocità non adeguata alle circostanze era stata annullata per insufficienza di prove (ai sensi dell’art. 23, della legge n. 689 del 1981) dal Giudice di pace di San Pietro Vernotico.
4. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il TAR ha respinto il ricorso.
La sentenza ha richiamato i princì pi consolidati in materia, e in particolare quello per cui non si può ravvisare la dipendenza da causa di servizio – pur in presenza degli elementi tipici dell’infortunio in itinere – quando sia stata determinante la colpa grave del dipendente infortunato, ed ha ravvisato nel caso di specie la colpa grave.
5. Con l’appello in esame, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.
Egli ha insistito e sviluppato i propri argomenti difensivi, anche con supporto di una consulenza tecnica di parte.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio ed ha chiesto che l’appello sia respinto.
Nel corso del giudizio, l’appellante ha nominato un nuovo difensore ed ha insistito nelle già formulate conclusioni.
6. Ritiene la Sezione che l’appello sia infondato e vada respinto.
Nel contenzioso in materia di causa di servizio il giudice amministrativo non è l’organo decidente di ultima istanza sulla questione se spettino i benefici richiesti, ma deve verificare che le determinazioni delle autorità amministrative e in particolare degli organi tecnici competenti non risultino affette da vizi come la manifesta illogicità, il grave errore di fatto, il difetto di istruttoria o altri profili di eccesso di potere.
Nel caso in esame, la valutazione del Comitato di verifica – espressa in senso sfavorevole per il dipendente – non risulta viziata dai dedotto profili di eccesso di potere.
In punto di fatto è incontroverso che la causazione del sinistro non possa essere addebitata a fattori esterni non prevedibili o non dominabili dall’infortunato, quali ad esempio il comportamento anomalo o pericoloso di altri utenti, ovvero guasti meccanici, un improvviso malore, condizioni metereologiche avverse, o ancora una oggettiva pericolosità del tracciato.
Nulla di tutto questo è stato accennato dal ricorrente, dai suoi difensori e dal suo consulente tecnico di parte.
E’ stata solo avanzata l’ipotesi che vi fosse una formazione di ghiaccio sulla carreggiata, ma i rilievi della Polizia Stradale, presente sul posto entro circa mezz’ora dal fatto, la smentiscono o comunque non la confermano, perché hanno descritto il fondo stradale come “asciutto” .
L’interessato percorreva una superstrada a quattro corsie, ampia e pianeggiante, con divisorio centrale e banchine laterali percorribili e con fondo stradale in buono stato di manutenzione. La visibilità era buona, non c’era nebbia né pioggia. Nel punto dell’incidente la strada tracciava una curva a sinistra a raggio molto ampio.
Risulta pertanto ragionevole, e suffragata dalla documentazione acquisita, la valutazione del Comitato di verifica, la quale ha ravvisato una condotta di guida particolarmente imprudente o disattenta, per aver perso il controllo della vettura, deviando verso sinistra fino ad urtare lateralmente il divisorio centrale (il che ha provocato il ribaltamento dell’auto, arrestatasi infine a circa 70 metri dal punto dell’impatto).
7. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta respinge l’appello n. 9064 del 2014 e compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dell’appellante
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Sp., nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente, Estensore
Oberdan Forlenza – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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