Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 7 febbraio 2018, n. 780. Laddove la lex specialis chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto

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Trattasi di singoli profili relativi al più ampio tema (qualità del progetto complessivamente considerato) che probabilmente hanno influito sul bilanciamento ai fini del giudizio complessivo, come già visto penalizzante per la Pa., che isolatamente considerati individuano anomalie non rilevanti (i), comunque affrontabili in sede dell’eventuale giudizio di anomalia (ii), non dirimenti (iii) e risolubili in sede di esecuzione del servizio (iiii), oltre che in certa misura insussistente, come del resto condivisibilmente osservato in prime cure.
9.2. In ordine al secondo criterio di valutazione (“eventuali sistemi di automazione e/o a gravità offerti per ottimizzare lo stoccaggio e/o il prelievo dei farmaci all’interno del ma-gazzino” per il quale la Pa. ha ottenuto il massimo dei punti (25), mentre il RTI Pl. 20 punti, l’appellante osserva che ai fini dell’attribuzione del maggior punteggio alla Pa. sarebbe stato determinante unicamente la capacità di stoccaggio, dato tecnico misurabile in termini di quantità di confezioni, che non avrebbe dovuto rilevare quale aspetto qualitativo autonomo.
Il motivo è infondato. Risulta dal verbale del 5 dicembre 2016, che la Commissione ha tenuto conto, contestualmente, del grado di automazione, della tracciatura della targatura, del lotto e delle scadenze e della capacità di stoccaggio, ossia di tutti i parametri inerenti il criterio 2, dando al contempo rilevanza al sensibile divario registrato nell’ultimo dei parametri (30.000 scatole per Pa. e 19.000 per RTI Pl.). Non è stato quindi enucleato in sede di gara alcun nuovo sub-criterio di valutazione, né data ultronea rilevanza – quanto meno alla luce del sindacato di ragionevolezza consentito al Collegio – ad un aspetto qualitativo rispetto agli altri. Anche in questo caso, comunque, rimangono valide le statuizioni di prime cure che diffusamente hanno affrontato la censura, non inficiate dalle considerazioni dell’appellante in ordine alla “miglioria del doppio traslo e del sistema di scaffalature a gravità” asseritamente proposto da Pl. e non valutato, ove si consideri che a) trattasi di elementi specifici che non possono essere isolatamente valutati e comunque b) assumenti, evidentemente – a giudizio non irragionevole della Commissione – scarso rilievo nella comparazione.
9.3. In relazione al criterio 3, il Giudice di primo grado ha affermato che “il modulo software aggiuntivo AREAS “Armadietto di Reparto” offerto da Pa. costituisce indubbiamente una miglioria estranea al sistema di automazione del magazzino, il che risulta dalla descrizione riportata alle pagine 37 e ss. dell’offerta tecnica. La stessa è stata pertanto legittimamente valutata nell’ambito del criterio 3”. Senonché – secondo l’appellante – proprio la lettura dell’offerta tecnica Pa. alle pagine 37 e segg. evidenzierebbe come il modulo AREAS – Armadietto di Reparto sia stato proposto come ottimizzazione del sistema di automazione, e come tale avrebbe dovuto essere valutato nel ambito del criterio 2, e non tra le migliorie del criterio 3. Per quanto concerne il (diverso) modulo AREAS – Terapia non si comprenderebbe come una funzione sperimentale, limitata ad un solo reparto, che comporta potenzialmente maggiori esborsi futuri per l’Amministrazione, possa essere ritenuta una miglioria “che consenta di massimizzare il livello quali-quantitativo del servizio reso anche in termini di tracciabilità e/o di ottimizzazione dei costi”.
Il Collegio è di diverso avviso.
Il criterio di classificazione delle migliorie adottato dalla Commissione è coerente con le descrizioni dei sei elementi di valutazione, atteso che sono stati ricondotti all’interno del criterio 1 (progetto proposto per l’espletamento del servizio) le migliorie inerenti l’organizzazione del servizio (es. consegna vitto con due mezzi); sono state ricondotte al criterio 2 le migliorie inerenti i sistemi automazione e/o a gravità offerti per ottimizzare lo stoccaggio e/o il prelievo dei farmaci all’interno del magazzino; al criterio 3 le migliorie considerate aggiuntive rispetto ad eventuali migliorie già proposte nei restanti punti, che “consentano di massimizzare il livello quali-quantitativo del servizio reso anche in termini di tracciabilità e/o di ottimizzazione dei costi”; infine al criterio 5 le migliorie inerenti il sistema per il monitoraggio e la gestione della c.d. “catena del freddo”.
Nel caso di specie, l’offerta aggiuntiva, è stata in particolare caratterizzata dall’estensione ai reparti di degenza, grazie al modulo “Armadietto di reparto”, dell’applicativo AREAS, già posseduto ed in uso dall’Ente appaltante per la sola gestione del Magazzino.
In aggiunta, la Pa. ha offerto la fornitura, in via del tutto sperimentale al fine di poterne valutare i benefici, del modulo “terapia” di AREAS su un reparto per tutta la durata contrattuale garantita (tre anni) e si è altresì impegnata a fornire un’estensione di detto modulo ad un ulteriore reparto.
Trattasi senza dubbio di migliore “aggiuntive” rispetto migliorie rispetto a quelle concernenti lo stoccaggio e/o il prelievo dei farmaci all’interno del magazzino, come tali correttamente considerate all’interno del terzo criterio. Per il resto può richiamarsi quanto già argomentato in prime cure, in particolare sul carattere pregiudiziale e assorbente dell’utilità delle migliorie proposte, ai fini di una loro valutazione in termini di punteggio; questioni, queste ultime, per le quali l’amministrazione ha sufficientemente motivato, nei limiti consentiti dalla complessità e vastità delle questioni.
9.4. Infine l’RTI appellante censura le statuizioni con il quale il giudice di prime cure ha respinto il terzo motivo originario, vertente sui numerosi indizi di anomalia dell’offerta della Pa.. Oltre a risegnalare in chiave censoria tali anomalie (ore da lavorare, turni, inquadramenti, etc.) l’appellante rileva che i giustificativi della ditta Pa. contemplano 13 ore in meno a settimana rispetto all’offerta. Il giudice di primo grado sarebbe giunto a conclusioni diverse, rifacendosi ad un documento (quello depositato dalla Pa. come doc. 27 delle produzioni in primo grado) difforme dall’originale prodotto in sede di gara.
Anche tale ultimo motivo è infondato.
In primis l’appellante non prova come l’asserita non congruità di alcune voci abbia inciso sull’offerta, rendendola complessivamente inaffidabile (questo è invero l’oggetto del giudizio d’anomalia), vieppiù ove si consideri che l’offerta economica complessiva della Pa. (€.3.206.497,92) è più elevata di quella dell’appellante (€ 2.858.555,20).
Comunque la Pa. ha convincentemente fatto definitiva chiarezza sul punto, spiegando che non risponde infatti al vero che le giustificazioni riportino un monte ore per il servizio di magazzino sottostimato di 13 ore settimanali rispetto a quello indicato nel progetto tecnico, atteso che: a) l’offerta tecnica della Pa. prevedeva l’impiego per il servizio “Alfa 1” di 5 operai, per un totale di 100 ore settimanali; b) conformemente a quanto indicato in offerta, nelle giustificazioni la Pa. ha espressamente indicato, sotto la voce “servizio di gestione “chiavi in mano” del magazzino centralizzato di Vi. Fa.”, lo stesso numero di ore: 76 ore settimanali per quattro operai di 2° livello, oltre 24 ore settimanali (per il totale di 100) per un operaio di 3° livello; c) nel corso del giudizio di primo grado, il Collegio aveva evidenziato che la pag. 25 del documento n. 21 non fosse perfettamente leggibile, a causa delle scansione del documento e della successiva trasmissione informatica come previsto dal processo telematico, sicchè l’unico modo per risolvere è apparso quello di depositare non il file con la sottoscrizione autografa prodotto in gara (che depositato via p.a.t. avrebbe creato lo stesso identico problema di bassa risoluzione), bensì il documento informatico c.d. “nativo digitale” privo della sottoscrizione della ditta, fermo restando che il contenuto del documento è assolutamente identico a quello prodotto in gara.
10. In conclusione l’appello è respinto.
11. Avuto riguardo alla complessità e alla natura eminentemente tecnica e opinabile di molte delle questioni trattate, appare equo compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Giulio Veltri – Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere

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