Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 17 gennaio 2018, n. 274. In sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire

segue pagina antecedente
[…]

2. In effetti era accaduto che la ricorrente aveva partecipato alla gara indetta dal Comune di (omissis) per l’affidamento dei servizi cimiteriali (di cui era affidataria sin dal 2013),giusta determinazione n. 144 del 2 aprile 2015 per il periodo 15 aprile 2015 – 30 giugno 2015: con il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti veniva impugnata la determina n. 190 del 24 aprile 2015, con cui era stata disposta una proroga tecnica del servizio alla ricorrente sino al 30 aprile 2015 e non oltre, nonché la determinazione di aggiudicazione nel frattempo intervenuta a favore della Agea Onlus.
3. Con la sentenza di cui veniva chiesta l’ottemperanza l’adito tribunale, nell’accogliere il primo ricorso per motivi aggiunti, aveva riconosciuto la contraddittorietà della condotta tenuta dall’Amministrazione, che aveva sì disposto una proroga tecnica in favore della ricorrente, ma per un periodo molto ridotto (sino al 30 aprile 2015), affidando invece il servizio, per il periodo successivo 1° maggio 2015 – 25 giugno 2015, quasi interamente coincidente con l’intera durata dell’affidamento oggetto di gara (che sarebbe scaduto il 30 giugno 2015), ad un’altra ditta, tra l’atro risultata esclusa dalla procedura originaria.
Con la stessa sentenza veniva accolta la domanda di risarcimento danni per equivalente formulata dalla ricorrente, danni quantificati nella somma corrispondente al corrispettivo della gestione del servizio cimiteriale per il periodo dal 1° maggio 2015 al 25 giugno 2015, periodo durante il quale, secondo il tribunale, il servizio avrebbe dovuto essere gestito proprio dalla ricorrente in regime di proroga tecnica, in attesa della conclusione della gara (laddove detto servizio era stato invece affidato in via diretta, ad altro operatore economico).
4. Il Comune di (omissis) resisteva al predetto ricorso per l’esecuzione della sentenza n. 2812 del 2015, eccependo di aver provveduto all’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento danni per equivalente proprio sulla base di quella sentenza, con conseguente cessazione della materia del contendere.
5. Il Tribunale adito, con la sentenza segnata in epigrafe, in parte dichiarava cessata la materia del contendere e in parte respingeva il ricorso.
In particolare, quanto al “risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente per il periodo ricompreso tra il 01.05.2015 al 25.06.2015” ed alle spese legali liquidate in sentenza, il primo giudice dava atto dell’intervenuto pagamento da parte dell’amministrazione; quanto invece all’ulteriore azione di risarcimento ex art. 112, comma 3 Cod. proc. amm., respingeva la domanda ritenendola estranea all’ambito del giudizio di ottemperanza.
6.Avverso tale decisione la As. Fr. Onlus ha interposto appello, reiterando la domanda di risarcimento per equivalente ex art. 112, comma 3, Cod. proc. amm. giacchè, a suo avviso, “l’amministrazione comunale aveva continuato imperterrita anche successivamente alla pronuncia giudiziale [quella di cui era stata chiesta l’ottemperanza al primo giudice] ad affidare illegittimamente il servizio di che trattasi ad altre ditte, reiterando la condotta illegittima già sanzionata dal Tar, in palese violazione del diritto della ricorrente alla proroga tecnica nelle more dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica secondo i criteri di cui alla deliberazione G.M. n. 170/2014, gara che non risultava ancora espletata essendo stata disposta soltanto con determinazione 47 del 17.2.2016”.
Di conseguenza, sempre secondol’appellante, sarebbe scorretta la decisione del primo giudice di escludere la possibilità di accordare in suo favore un risarcimento per equivalente anche per il periodo successivo al 25 giugno 2015 (termine, questo, indicato nella sentenza oggetto di ottemperanza quale dies ad quem della proroga tecnica); l’ottemperanda pronuncia n. 2812 del 2015 avrebbe in definitiva imposto “?al Comune di (omissis) l’obbligo di disporre la proroga tecnica in favore dell’appellante nelle more di espletamento della nuova gara secondo i canoni di legge e comunque secondo l’indirizzo politico-amministrativo della Giunta Municipale”, gara che però sarebbe stata indetta “soltanto nel febbraio del 2016 ed il servizio è stato aggiudicato provvisoriamente soltanto il 30 aprile del 2016, sicché nel periodo che va dal 26.6.2015 al 30 aprile del 2016 alla ricorrente competeva e compete il danno per equivalente non avendo la P.a. disposto la proroga tecnica in favore della ricorrente”.
7. Ha resistito al gravame il Comune di (omissis), deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame di cui ha pertanto chiesto il rigetto.
8. All’udienza in camera di consiglio del 19 dicembre 2017, fissata per l’esame della domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnate, le parti sono stati ritualmente avvisate dell’intenzione della Sezione di decidere la causa direttamente nel merito; pertanto essa, dopo la rituale discussione, è stata introitata per la decisione.
9. L’appello è infondato.
L’art. 112, comma terzo, c.p.a., invocato dall’appellante a fondamento delle proprie pretese così recita: “Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione”.
La norma, come ribadito da costante giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato, VI, 20 novembre 2017, n. 5339), va interpretata nel senso che in sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato, non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel decisum della sentenza da eseguire.
Nel caso di specie, la sentenza n. 2812 del 2015, oggetto del giudizio di ottemperanza indicava in modo preciso l’oggetto del risarcimento per equivalente, “da quantificarsi nelle somme indicate nella Determina n. 199 del 30.04.2015 ? quale corrispettivo della gestione del servizio cimiteriale per il periodo dall’01.05.2015 al 25.06.2015 in cui il servizio è stato illegittimamente affidato ad altra ditta e non svolto dalla ricorrente in regime di proroga tecnica in attesa della conclusione della procedura di gara”.
Va ricordato, al riguardo, che la cd. “proroga tecnica” – istituto volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l’erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità – rappresenta un’ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali (ex multis, Cons. Stato, III, 3 aprile 2017, n. 1521).
In quanto eccezionale, la sua applicabilità è comunque fatta oggetto di stretta interpretazione, non estensibile oltre i casi ed i termini espressamente previsti.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *