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– della comunicazione prot. 14325 a firma del Responsabile dell’Ufficio Staff, geom. Ferrero, in data 07.06.2011 pervenuta il 04.07.2011, con la quale a seguito dell’istanza del ricorrente in data 27.05.2011, prot. n. 13171, volta ad accertamento la decadenza del permesso di costruire n. 59/pc10, l’Amministrazione confermava il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 15 D.P.R. n. 380/2001;
nonché l’annullamento e/o disapplicazione di ogni altro atto preliminare, presupposto e conseguente o altrimenti connesso a detta comunicazione, ed in particolare della deliberazione della Giunta Comunale di (omissis), n. 10 in data 20.01.2011 con la quale è stato istituito l’Ufficio di Staff denominato Sportello Unico dell’Edilizia e le Attività Produttive ed è stato riorganizzato il 4° settore mediante lo scorporo del Servizio Edilizia Privata e Servizio Sportello Unico che sono confluiti nell’Ufficio di Staff nonché della deliberazione n. 20 del 17.02.2011 avente ad oggetto la modifica della deliberazione n. 10 citata e dell’organigramma del Comune, e di ogni ulteriore consequenziale statuizione.
2. Il primo giudice esaminato e ritenuto fondato il ricorso per motivi aggiunti lo accoglieva e, conseguentemente, accertava e dichiarava che il Permesso di Costruire n. 59/PC10 rilasciato dal Comune di (omissis) alla Sc. 10 S.p.A. il 17/05/2010 era decaduto, per mancato inizio dei lavori assentiti entro il 17/05/2011; sicché annullava la nota del Comune di (omissis) n. 14325 del 7/06/2011 ed ordinava che l’amministrazione comunale adottasse entro sessanta giorni dalla notifica della decisione di prime cure, un provvedimento nel quale si desse formalmente atto della avvenuta decadenza del Permesso di Costruire n. 59/PC10 del 17/05/2010, per mancato rispetto del termine annuale di inizio dei lavori. Al contempo, il TAR dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propongono distinti appelli il Comune di (omissis) e l’originaria controinteressata. Quest’ultima, in particolare, lamenta l’erroneità della sentenza gravata, in quanto il TAR non avrebbe considerato che l’intervento edilizio ha ad oggetto un complesso edilizio, da ultimo destinato a sala cinematografica, di notevoli dimensioni situato nel centro storico della città, risalente al 1700. Il progetto sarebbe stato elaborato secondo un indirizzo che prevedrebbe il mantenimento di tutte le strutture perimetrali esterne, pertanto le lavorazioni iniziali poste in essere non sarebbero riducibili alla mera ripulitura del sito ed approntamento del cantiere, dal momento che rappresentano parte essenziale dell’intervento e denoterebbero il serio e comprovato intento di esercitare il diritto di edificare. Né sarebbe rilevante l’assenza nelle foto prodotte dall’originario ricorrente di macchinari e condotti tipici per scaricare gli inerti di cantiere, dal momento che le foto che lo attesterebbero riproducono l’esterno dell’immobile. Mentre le foto depositate dall’appellante testimonierebbero la realizzazione della rimozione delle sovrastrutture, nonché di tassellature e saggi sulle murature perimetrali liberate per verificarne la stabilità. La particolare conformazione strutturale dell’edificio avrebbe consigliato l’utilizzo di macchinari di piccole dimensioni per le demolizioni, mentre per la rimozione dei materiali si sarebbe utilizzato un montacarichi e per la messa in sicurezza delle murature sarebbero stati utilizzati dei ponteggi mobili. Il particolare contesto urbano in cui si colloca l’intervento avrebbe, inoltre, consigliato la posa in opera della gru solo in un momento successivo. A riprova del tempestivo inizio dei lavori militerebbe anche la documentazione prodotta in primo grado, tra cui il contratto di appalto stipulato dall’appellante in data 21 aprile 2011. Ancora il TAR non avrebbe prestato adeguata considerazione al verbale di sopralluogo redatto dai tecnici del Comune, che in quanto atto pubblico, ha efficacia fidefaciente, fino a querela di falso.
Infine, l’originaria controinteressata ripropone le difese di prime cure in relazione ai motivi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dichiarato improcedibile con la sentenza gravata.
4. Dal canto suo, l’amministrazione comunale si duole della non correttezza della sentenza del TAR, evidenziando come il titolo edilizio a favore dell’originaria controinteressata avesse ad oggetto la ristrutturazione edilizia interna e la ristrutturazione edilizia totale e sopraelevazione del fabbricato. Rispetto alla prima la documentazione fotografica depositata dall’odierno appellato non sarebbe adeguata per dimostrare il non tempestivo inizio dei lavori. Al contrario, dalla documentazione acquisita agli atti, ivi incluso il verbale fidefaciente redatto dai tecnici comunali, emergerebbe che l’inizio dei lavori sarebbe avvenuto tempestivamente.
Il primo giudice avrebbe errato anche nell’esaminare per primo il ricorso per motivi aggiunti, accogliendolo e dichiarando improcedibile il ricorso introduttivo, dal momento che l’accoglimento delle eccezioni preliminari formulate in relazione al ricorso introduttivo, reiterate in seconde cure, avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti. Da ultimo, la difesa dell’amministrazione riproduce le difese spiegate in relazione ai motivi di censura contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
5. Costituitosi in giudizio, l’odierno appellato invoca la conferma della sentenza impugnata, evidenziando, da un lato, che le conclusioni alle quali giunge il TAR non poggiano solo sulle fotografie depositate dall’appellato in primo grado e che il ricorso per motivi aggiunti sarebbe autonomo, sicché si rivelerebbe infondata la doglianza secondo la quale l’improcedibilità del ricorso introduttivo si ripercuoterebbe inevitabilmente anche sul ricorso per motivi aggiunti.
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