L’esercizio di mansioni superiori da parte di personale dipendente della pubblica Amministrazione, ancorché con attribuzione per atto formale, non comporti alcun diritto, neppure per differenze retributive, salvo che ciò sia contemplato in espresse previsioni normative
Consiglio di Stato
sezione VI
sentenza 4 agosto 2016, n. 3529
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7504 del 2010, proposto da:
Gi. De Ma., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Lo. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II BIS n. 07278/2010, resa tra le parti, concernente riconoscimento svolgimento mansioni superiori – corresponsione differenze retributive
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 il Cons. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Fe. per delega do Lo., e dello Stato Ca..;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- De Ma. Gi., funzionario di IX qualifica presso il Ministero dell’Ambiente, impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 16 aprile 2010 n. 7278 che ha respinto il ricorso dallo stesso proposto per il riconoscimento delle differenze retributive asseritamente maturate, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori, svolte nei periodi ricompresi dal 7 maggio 1994 al 5 marzo 1996 e dal 22 settembre 1997 al 31 marzo 1998. In tali periodi l’odierno appellante assume, in particolare, di aver svolto le mansioni corrispondenti alla qualifica dirigenziale di reggente della Divisione I del servizio Valutazione Impatto Ambientale, conferitagli con DD.MM. del 7 maggio 1994 e del 22 settembre 1997.
L’appellante si duole della erroneità della gravata sentenza e ne chiede la riforma con la conseguente affermazione del suo diritto al riconoscimento della qualifica dirigenziale superiore, alla corresponsione delle differenze retributive e con il ristoro delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio l’appellata amministrazione per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.
All’udienza pubblica del 14 luglio 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
2.L’appello è infondato e va respinto.
3. Va premesso, in generale, che la questione relativa al riconoscimento delle mansioni superiori nel pubblico impiego, anche ai soli fini del maturato economico ad esse corrispondente, è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza amministrativa con soluzioni, quantomeno nel più recente passato, sempre univocamente contrarie all’ammissione della loro rilevanza.
In particolare, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è attestata nel ritenere che l’esercizio di mansioni superiori da parte di personale dipendente della pubblica Amministrazione, ancorché con attribuzione per atto formale, non comporti alcun diritto, neppure per differenze retributive, salvo che ciò sia contemplato in espresse previsioni normative (cfr. Consiglio di Stato, V, 18.9.2008, n. 4466; Consiglio di Stato, IV, 26.9.2008; ma già C.d.S., Ad. Plen., Sent. n. 22 del 18.11.1999; C.d.S., Ad. Plen., Sent. n. 10 del 28.1.2000; Consiglio di Stato, V, 26.4.2005 n. 1876).
E’ stato in particolare sostenuto che il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento delle funzioni superiori da parte dei pubblici dipendenti andrebbe riconosciuto con carattere di generalità soltanto a decorrere dal 22.11.1998, cioè dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 387 del 1998, che, con l’art. 15, ha reso operativa la disciplina di cui all’art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993 (in relazione quindi ad un periodo successivo a quelli in cui l’appellante sostiene di aver svolto mansioni proprie della più elevata qualifica).
Per quanto riguarda i periodi precedenti – che vengono all’esame della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in virtù dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 – v’è da osservare che la consapevolezza dell’impossibilità di applicare in modo generalizzato e indiscriminato l’art. 36 Cost. al rapporto di lavoro nel settore pubblico (il quale, a norma dell’art. 98, primo comma della Costituzione, si sottrae alla logica del puro rapporto di scambio, cfr. Corte Cost., sent. n. 236 del 18.5.1992) è stata sempre presente nelle pronunce del giudice delle leggi e del giudice amministrativo.
Già in base a tali considerazioni generali l’appello non meriterebbe di essere accolto.
4. In ogni caso il Collegio ritiene di far proprie, in quanto pienamente condivisibili, le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado a sostegno della impugnata sentenza di rigetto.
Il T.a.r., nella impugnata sentenza, ha escluso la ricorrenza dell’indefettibile presupposto della estraneità delle mansioni esercitate rispetto alla qualifica rivestita dall’originario ricorrente rilevando che, in base all’accordo relativo al comparto ministeriale del 26 marzo 1987 (recepito dall’art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987 n. 266 ed applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di causa), le mansioni direzionali dell’ufficio, proprie della funzione dirigenziale, sono pertinenti alla nona qualifica del ricorrente, trattandosi del livello massimo precedente la posizione dirigenziale (sia allorché si tratti di sostituire il dirigente capo ufficio temporaneamente impedito, sia nel caso di titolarità vacante e prima della nomina di un nuovo dirigente).
Il Collegio condivide tali conclusioni, tanto più che l’esercizio di dette mansioni da parte dell’odierno appellante non si è protratto per lungo tempo ed è risultato coerente con le ordinarie attribuzioni di reggenza dell’ufficio proprie della qualifica di appartenenza, in attesa della assegnazione del dirigente titolare.
5. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va respinto sia in relazione al diritto all’inquadramento nella superiore qualifica sia per quanto attiene al riconoscimento delle differenze retributive.
6.Le spese di questo grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazioni delle iniziali incertezze del quadro giurisprudenziale d’insieme.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016, con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo – Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere
Depositata in Segreteria il 04 agosto 2016.
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