Palazzo-Spada

La massima

1. L’autorità delegata preposta alla tutela del vincolo deve esercitare il proprio potere motivando adeguatamente sulla compatibilità con il vincolo paesaggistico dell’opera specificamente assentita, in relazione a tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie, sussistendo, in caso contrario, illegittimità per carenza di motivazione o di istruttoria.

2. Il potere di annullamento della Soprintendenza non consente il riesame nel merito delle valutazioni compiute dalla Regione, o dall’ente subdelegato, ma si esprime in un sindacato di legittimità, esteso a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere, anche per difetto di motivazione o di istruttoria e dunque riguardante anche la compiuta presa in considerazione delle circostanze concrete e rilevanti per il giudizio di compatibilità.

3. L’autorità statale, con il potere di cogestione del vincolo, dato dalla legge ad estrema difesa del vincolo stesso, se ravvisa nell’atto oggetto del suo riesame un vizio di difetto di motivazione o di istruttoria, nel proprio provvedimento può motivare sulla non compatibilità degli interventi progettati rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo.

4. Nei singoli casi è anzitutto necessario verificare se alla base dell’annullamento dell’autorizzazione esaminata da parte della Soprintendenza competente si riscontri l’incompiutezza o l’inadeguatezza della valutazione di compatibilità paesaggistica resa dalla Regione o dall’ente locale delegato; ciò che si verifica quando le caratteristiche dell’intervento non vi sono individuate, raffrontate e giustificate con i valori riconosciuti e protetti dal vincolo e la compatibilità paesaggistica è quindi soltanto asserita, senza che sia esposta l’analisi delle ragioni che la motivano.

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE VI

SENTENZA 29 marzo 2013, n.1843

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2007, proposto da
Amoroso Giovanni, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Pontone, con domicilio eletto presso Oreste Cantillo in Roma, via Ovidio, 32;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza ai beni architettonici e per paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Salerno e Avellino, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Comune di Capaccio, non costituito nel presente grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEZIONE STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 3070/2005, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attivita’ culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2013 il consigliere Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato dello Stato Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il signor Amoroso Giovanni (in seguito “ricorrente”), con il ricorso n. 2267 del 2005 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ha chiesto l’annullamento del decreto della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Salerno e Avellino del 27 luglio 2005, con il quale è stata annullata l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 1356 del 24 maggio 2005 rilasciata dal Comune di Capaccio nel procedimento sull’istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Salerno, seconda sezione, con la sentenza n. 3070 del 2005 redatta in forma semplificata, ha respinto il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza e, per l’effetto, l’accoglimento del ricorso di primo grado.

4. All’udienza del 22 marzo 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Nell’appello si censura la sentenza di primo grado, per avere:

– ritenuto tautologica la motivazione dell’annullata autorizzazione comunale poiché recante la sola affermazione della compatibilità delle opere in questione mentre tale motivazione è, al contrario, del tutto adeguata, essendo correttamente fondata sul rinvio al parere reso dalla commissione edilizia comunale integrata ed in considerazione dell’inserimento del manufatto nel sito, poiché lontano dall’area urbanizzata costiera e da quella archeologica, non visibile da alcuna angolazione in quanto coperto da alberi e coerente, quindi, con il contesto paesaggistico, peraltro da lungo tempo interamente urbanizzato;

– negato il vizio della disparità di trattamento rispetto all’insediamento di manufatti identici confinanti per i quali è stato rilasciato il condono, avendo asserito il primo giudice la mancanza di prova della sussistenza dell’identico vizio rilevato nel caso di specie senza considerare che dalla documentazione in atti emerge in modo palese che la Soprintendenza non ha annullato le relative autorizzazioni paesaggistiche comunali pur espresse in termini identici a quelle per cui è causa;

– non riconosciuto l’illegittimità del provvedimento impugnato per la sua genericità, poiché mancante di ogni indicazione sugli specifici profili di contrasto con il contesto paesaggistico del piccolo fabbricato in questione, peraltro preesistente da decenni, affermandosi nel provvedimento, inoltre, che il ricorrente non avrebbe proposto interventi migliorativi mentre in fatto ciò è avvenuto, nonché per essersi pronunciata la Soprintendenza su profili di merito, oltre l’ambito perciò del proprio potere che deve essere limitato alla verifica della legittimità dell’autorizzazione comunale.

Il provvedimento impugnato è anche illegittimo, si deduce infine, in quanto riproduttivo di altro precedentemente gravato e sospeso in sede cautelare, con palese elusione di quanto disposto con la relativa ordinanza.

2. Le censure così sintetizzate sono infondate per le ragioni che seguono.

2.1. Sui limiti dell’esame da parte della Soprintendenza dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione (o da un ente subdelegato), si richiama la giurisprudenza costante di questo Consiglio di Stato, per la quale: a) l’autorità delegata preposta alla tutela del vincolo deve esercitare il proprio potere motivando adeguatamente sulla compatibilità con il vincolo paesaggistico dell’opera specificamente assentita, in relazione a tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie, sussistendo, in caso contrario, illegittimità per carenza di motivazione o di istruttoria; b) il potere di annullamento della Soprintendenza non consente il riesame nel merito delle valutazioni compiute dalla Regione, o dall’ente subdelegato, ma si esprime in un sindacato di legittimità, esteso a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere, anche per difetto di motivazione o di istruttoria e dunque riguardante anche la compiuta presa in considerazione delle circostanze concrete e rilevanti per il giudizio di compatibilità; c) l’autorità statale, con un tale potere di cogestione del vincolo, dato dalla legge ad estrema difesa del vincolo stesso (Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151; 18 ottobre 1996, n. 341; 25 ottobre 2000, n. 437), se ravvisa nell’atto oggetto del suo riesame un vizio di difetto di motivazione o di istruttoria, nel proprio provvedimento può motivare sulla non compatibilità degli interventi progettati rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo (Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9; VI, 11 giugno 2012, n. 3401; 22 giugno 2011, n. 3767; 26 luglio 2010, n. 4861; 22 marzo 2007, n. 1362).

2.2. Nei singoli casi è quindi anzitutto necessario verificare se alla base dell’annullamento dell’autorizzazione esaminata da parte della Soprintendenza competente si riscontri l’incompiutezza o l’inadeguatezza della valutazione di compatibilità paesaggistica resa dalla Regione o dall’ente locale delegato; ciò che si verifica quando le caratteristiche dell’intervento non vi sono individuate, raffrontate e giustificate con i valori riconosciuti e protetti dal vincolo e la compatibilità paesaggistica è quindi soltanto asserita, senza che sia esposta l’analisi delle ragioni che la motivano.

2.3. Nella specie la valutazione di compatibilità resa con l’autorizzazione comunale n. 1356 del 2005 non reca alcuna analisi delle caratteristiche dell’intervento edilizio in questione in raffronto con quelle del paesaggio tutelato in cui si inserisce, venendo espressa la favorevole valutazione di compatibilità attraverso il rinvio al parere n. 12 del 17 maggio 2005 reso dalla Commissione edilizia integrata, nel quale si afferma soltanto che “L’intervento non appare tale da risultare pregiudizievole per l’ambiente circostante e da incidere sostanzialmente sui valori paesaggistici”.

E’ così espressa, in sostanza, una valutazione di mera assentibilità dell’intervento non motivata in alcun modo e perciò correttamente definita tautologica dal primo giudice, non essendo sufficiente affermare che l’intervento non appare pregiudizievole ma dovendosi specificare le ragioni puntuali e concrete del perché lo si ritiene tale.

2.4. In questo quadro si deve concludere per la legittimità dell’impugnato provvedimento di annullamento della Soprintendenza poiché basato non su valutazioni di merito ma, come indicato a conclusione delle premesse del provvedimento, sul rilevato difetto di motivazione dell’autorizzazione comunale riguardo alla compatibilità dell’intervento, venendo correttamente riportato di conseguenza, nelle medesime premesse, il contrasto riscontrato tra la qualità dell’opera e dei materiali impiegati e le caratteristiche del contesto paesaggistico vincolato (quinto e sesto “Considerato”), nonché richiamati anche i precedenti annullamenti di autorizzazioni comunali relative all’intervento abusivo in questione.

2.5. Non rilevano infine:

– l’asserita disparità di trattamento, non risultando le circostanze di fatto e di diritto che consentano di valutare – ove mai possibile in relazione alle caratteristiche individue dei luoghi e degli interventi – una possibile disparità ed essendo la preesistenza nell’area di interventi edilizi eventualmente incompatibili con i valori paesaggistici comunque inidonea a legittimare interventi simili, poiché il nuovo edificato contribuisce ad aggravare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il danno che sia stato già arrecato rafforzando, pertanto, la necessità di provvedere alla tutela dei luoghi (Cons. Stato, VI, 1° luglio 2009, n. 4238);

– né la ritenuta elusione di una precedente pronuncia cautelare poiché resa in riferimento ad un provvedimento amministrativo diverso da quello per cui è causa essendo stato adottato,questo, a conclusione di un rinnovato procedimento amministrativo.

3. Per le ragioni che precedono l’appello è infondato e deve essere perciò respinto.

Le spese del presente grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello in epigrafe n. 1167 del 2007.

Condanna l’appellante, Amoroso Giovanni, al pagamento a favore del Ministero per i beni e le attività culturali delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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