Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 28 dicembre 2015, n. 5856

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE SESTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1850 del 2014, proposto da:

Comune di Cava de’ Tirreni;

contro

So.Lu. ed altri (…);

per la riforma;

della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1441 del 2013.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di Lu.So.;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2015 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Se., La. e Co..

FATTO e DIRITTO

1.- La sig.ra So.Lu. ha impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania i provvedimenti, adottati dal Comune di Cava de’ Terreni, del 14 maggio 2013, n. 33156 di annullamento dell’autorizzazione 6 agosto 2009, n. 22 allo svolgimento dell’attività di affittacamere e il provvedimento 22 aprile 2013, n. 27906 di rigetto della domanda di condono edilizio relativa a determinare opere effettuate dall’appellante stessa.

Con il primo provvedimento, il Comune ha annullato le autorizzazioni rilasciate per le seguenti ragioni:

a) “indisponibilità giuridica, all’atto della presentazione delle domande, degli immobili destinati a dette attività, discendente dai sequestri del 9 febbraio 2004, del 16 marzo 2004 e dell’1 ottobre 2004, mai revocati dall’autorità giudiziaria al punto che in data 10 febbraio 2013 è stata contestata la violazione dei sigilli e disposto un ulteriore sequestro giudiziario”;

b) “per la non conformità urbanistico-edilizia dei medesimi immobili destinati alle attività in contestazione”;

c) “per la mancata presentazione delle situazioni sub a e sub b, all’atto della presentazione delle istanze di autorizzazioni e licenze; in particolare, per non avere rappresentato, all’atto delle rispettive domande, che gli immobili, indicati come residenza da adibire ad attività di affittacamere, non erano in realtà residenziali (abitazioni), in quanto fin dalla data del 31 marzo 2003 erano stati illegittimamente trasformati a destinazione alberghiera, come in tale senso dichiarato nelle sopra richiamate domande di condono”.

Con il secondo provvedimento il Comune ha esaminato talune domande di condono, rigettandole. Come si dirà oltre, tale provvedimento non ha riguardato domande presentate dalla sig.ra So..

2.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza in forma semplificata del 27 giugno 2013, n. 1442, ha rigettato il ricorso.

In particolare, con riferimento ai motivi di censura riferiti al primo provvedimento si è dedotto quanto segue:

– “nelle sei camere dove la ricorrente svolge l’attività di affittacamere non risultano realizzate opere edilizie abusive”;

– “l’attività ricettiva di affittacamere costituisce una specie, di più modeste dimensioni, del genere “attività turistico-alberghiera”, differenziandosi dalla locazione di un alloggio, in quanto non si limita alla pura e semplice concessione dell’uso abitativo di un vano, ma integra anche l’apprestamento di un minimo di prestazioni serventi e di servizi complementari, quali la fornitura di biancheria di ricambio e di lavanderia, la periodica messa in ordine dell’alloggio e la presenza continuativa di un servizio di portineria”;

– che, pertanto, “il passaggio dall’una all’altra attività non determina un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, ferma restando la necessità del rilascio di un’autorizzazione commerciale ad hoc”;

– “in Regione Campania, l’utilizzo con modalità alberghiere di un immobile autorizzato per attività di affittacamere, se dimostrato, costituisce violazione dell’art. 2 della legge regionale 24 novembre 2001 n. 17 (che impone il tetto massimo di sei camere e dodici posti letto) e, a norma del successivo art. 15, è punito in via amministrativa con una sanzione pecuniaria e/o con la sospensione – e non l’annullamento o la decadenza – della licenza”.

Con riferimento ai motivi di censura riferiti al secondo provvedimento, si è affermato “che il diniego di sanatoria 22 aprile 2013, n. 27906, pure impugnato, non riguarda le domande di condono presentate dalla ricorrente, sicché per questa parte i motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di interesse”.

3.- Il Comune ha proposto appello, per i motivi indicati nei successivi punti.

3.1.- Si è costituita in giudizio la parte ricorrente nel processo di primo grado, chiedendo che l’appello venga rigettato.

3.2.- La resistente, nell’imminenza dell’udienza pubblica, ha chiesto un rinvio della trattazione della causa, in quanto il Comune, con nota del 24 settembre 2015, prot. n. 56824, aveva comunicato avvio del procedimento per la rinnovazione del procedimento in modo autonomo per ciascuno degli istanti.

3.3.- La causa è stata decisa all’esito della udienza pubblica del 6 ottobre 2014. In tale udienza, il Comune si è opposto al rinvio, facendo presente che l’atto di avvio del procedimento è dipeso dalla mancanza conoscenza da parte del funzionario preposto della pendenza dell’appello.

4.- L’appello è infondato.

4.1.- L’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza per le seguenti ragioni:

a) la questione della mancanza di opere edilizie nelle sei camere non sarebbe motivo posto a base del provvedimento impugnato;

b) l’indisponibilità giuridica sarebbe conseguenza dei sequestri giudiziari risultanti esistenti all’atto dell’adozione del provvedimento di annullamento impugnato;

c) la non conformità urbanistico-edilizia, conseguente alla pluralità di abusi esistenti sul fabbricato nel corso del 2004;

d) la falsa rappresentazione dei dati di cui alle lettere b) e c) da parte dell’appellata al momento della presentazione della domanda di autorizzazione.

L’appellante critica, inoltre, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto assimilabile l’attività di affittacamere a quella alberghiera, in ragione della diversità tipologica delle attività. Inoltre, si rileva come la parte appellata aveva presentato, nel 2004, “istanza di condono edilizio nella quale dichiarava che il fabbricato era da destinarsi ad attività alberghiera, tale essendo la finalità delle opere edili autorizzate senza permesso”.

I motivi non sono fondati.

In relazione al punto a), il preteso errore del primo giudice nel valutare un profilo non oggetto del provvedimento impugnato non ha rilevanza ai fini della presente decisione.

In relazione al punto b), a parte l’effettiva esistenza della perdurante efficacia dei sequestri, tale provvedimenti, come bene mette in rilievo l’appellata, esistevano comunque al momento del rilascio dell’autorizzazione; e non viene indicata alcuna ragione che giustifichi l’annullamento nel 2013.

In relazione al punto c), è sufficiente rilevare che la questione edilizia è stata affrontata in modo indebito dal Comune, come sopra risulta: con la conseguenza che non può, allo stato, costituire valida ragione di annullamento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale.

In relazione al punto d), alla luce di quanto esposto non risultano omissioni ingannevoli al momento della domanda di autorizzazione per giustificare l’annullamento dell’atto autorizzatorio rilasciato. Per l’asserita falsità per la mancata comunicazione circa la destinazione dei beni a finalità alberghiera e non di affittacamere, si deve anzitutto rilevare che l’attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le dimensioni modeste, richiede non solo la cessione del godimento di un locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno (cfr. Cass., II, 8 novembre 2010, n. 22665).

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che (a prescindere dall’effettività del mutamento di destinazione e dalla valenza della rinuncia alla domanda di condono da parte dell’appellante, successivamente intervenuta) non sussiste la radicale oggettiva diversità tra le due modalità di destinazione denunciata dall’appellante. Si tenga conto, inoltre, che la legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) dispone che, in caso di gestione delle camere secondo modalità differenti da quelle autorizzate dalla legge, si applicano soltanto sanzioni pecuniarie. In definitiva, non è configurabile una falsa rappresentazione in ordine al denunciato cambio di destinazione dell’immobile, considerata la parziale sovrapposizione tra le due forme di destinazione e la circostanza che l’eventuale impiego del bene secondo modalità parzialmente diverse da quelle che configurano l'”affittacamere” comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

5.- Per le ragioni sin qui esposte, i provvedimenti impugnati risultano privi di un’adeguata motivazione e di istruttoria, sono illegittimi e vanno annullati: e il Comune dovrà riesercitare il potere in conformità a quanto considerato dalla presente decisione.

6.- La natura della controversia e l’esito della stesa giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sezione Sesta – definitivamente pronunciando:

a) rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;

b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini – Presidente

Claudio Contessa – Consigliere

Gabriella De Michele – Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere

Vincenzo Lopilato – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 28 dicembre 2015.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *