Consiglio di Stato
sezione VI
sentenza 28 dicembre 2015, n. 5855
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE SESTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1848 del 2014, proposto da:
Comune di Cava de’ Tirreni;
contro
Tr.Gi. ed altri (…);
per la riforma;
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1441 del 2013.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Giuseppina Trezza e di Vincenzo Apicella;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2015 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Se., La. e Co..
FATTO e DIRITTO
1.- I signori Tr.Gi. e Vi.Ap. hanno impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, l’ordinanza di demolizione 9 maggio 2013, n. 73, di talune opere ritenute abusive.
2.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 24 giugno 2013, n. 1401, ha accolto il ricorso, rilevando che l’ordine di demolizione si fonderebbe sul provvedimento di rigetto del condono 22 aprile 2013, n. 27906 richiesto dai aventi causa della ricorrente. Essendo stato tale rigetto annullato dallo stesso Tribunale, con sentenze numeri1440, 1441 e 1442 del 2013, ne conseguirebbe la illegittimità dell’ordine di demolizione.
3.1.- Si è costituita in giudizio la parte ricorrente nel processo di primo grado, chiedendo che l’appello venga rigettato.
3.2.- Le parti resistenti, nell’imminenza dell’udienza pubblica, hanno chiesto un rinvio della trattazione della causa, in quanto il Comune, con nota del 24 settembre 2015, prot. n. 56824, aveva comunicato avvio del procedimento per la rinnovazione del procedimento in modo autonomo per ciascuno degli istanti.
3.3.- La causa è stata decisa all’esito della udienza pubblica del 6 ottobre 2014. In tale udienza, il difensore del Comune si è opposto al rinvio, facendo presente che il suddetto atto di avvio del procedimento è dipeso dalla mancata conoscenza da part del funzionario preposto della pendenza dell’appello.
4.- L’appello è infondato.
4.1.- Con il primo ordine di motivo si deduce, anche in questa sede, la legittimità del rigetto della domanda di condono.
In particolare, il Comune, esaminando contestualmente tutte le domande di condono presentate, non le ha accolto per le seguenti ragioni:
a) le pratiche sono carenti “di parte della documentazione (perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere eseguite, certificazione attestante l’idoneità statica delle stesse opere), dei versamenti a saldo dell’oblazione e del contributo di costruzione”;
b) “per quanto accertato dalla polizia locale con i sopralluoghi del 9 febbraio 2014, del 16 marzo 2014, del 2 ottobre 2014, in epoca successiva al 31 marzo 2014, l’opera abusiva oggetto di condono non era concretamente e funzionalmente utilizzata”;
c) “le opere realizzate insistono in zona 1b del P.U.T. ed in zona E 3, tutela agricola del P.R.G. vigente” e “l’abuso realizzato ha comportato la realizzazione di nuova superficie utile, volumetria ed opere edili in contrasto con quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente”;
d) “l’area ricade in ambito assoggettato al vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497 del 1939 imposto con d.m.p.i. del 12 giugno 1967” nonché “al vincolo idrogeologico di cui al r.d. 3267 del 30 dicembre 1923”.
Il Tribunale, con le sentenze richiamate da quella impugnata, ha affermato quanto segue:
a) “a parte la genericità dell’assunto relativo alla carenza di documentazione, non essendo specificato di cosa trattasi, è pacifico che, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990, tra i compiti del responsabile del procedimento rientra anche quello di “chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete” e di “esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”;
b) “in relazione alla molteplicità di opere richieste di condono da parte della ricorrente (contenute in ben sei domande), la prova del mancato completamento alla data del 31.3.2003 dev’essere argomentata per ogni singolo bene e non in via generica, come invece avvenuto”; aggiungendosi “che la questione afferente all’epoca di ultimazione dell’abuso esulava da quelle indicate, ex art. 10 bis L. 241/90, come ostative alla conclusione favorevole della pratica, il che ha impedito alla parte istante di far valere le proprie ragioni all’interno del procedimento”, da qui “il vizio di mancata correlazione tra il fatto posto a base della contestazione ed il fatto posto a base dell’atto di diniego”;
c) “avuto riguardo alle specifiche deduzioni difensive riguardanti l’esatta qualificazione giuridica degli abusi in contestazione ed in presenza di una pluralità eterogenea di opere richieste di condono dalla ricorrente, appare apodittico il richiamo generalizzato al divieto di condono in zona vincolata – pure disposto dall’art. 32, comma 27, D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326 – senza che sia esplicitata la natura di ogni singolo abuso, tenuto conto che, ai sensi del precedente comma 26, lett. a), sono sempre sanabili, previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, i c.d. “abusi minori”, ossia gli interventi edilizi corrispondenti alle tipologie 4, 5, 6 dell’allegato n. 1 della legge e, cioè, quelli di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, nonché le opere o le modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume”. Per altro, si è affermato che la “natura relativa del vincolo e la conseguente necessità del “parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”, ai fini della definizione del giudizio di conformità, avrebbero dovuto imporre all’amministrazione comunale, ancorché di procedere sic et simpliciter al rigetto della domanda, di sollecitare il privato a richiedere il necessario parere paesaggistico”. Si è aggiunto, infine, che “l’ordine di demolizione delle opere abusive, inflitto dall’A.G. penale, è venuto meno per mezzo della sentenza della Corte d’appello di Salerno del 7.5.2013, ossia in epoca antecedente rispetto all’adozione dell’atto di decadenza dell’autorizzazione commerciale”.
A tale proposito, l’appellante ha dedotto criticamente quanto segue:
a) la documentazione carente non avrebbe potuto essere integrata, in quanto “il mancato pagamento degli importi per l’oblazione nella sua interezza nei termini assegnati dalla legge medesima, comporta l’applicazione della normativa sulla repressione degli abusi”; le parti si sarebbero limitate “al pagamento delle prime rate di oblazione e degli oneri concessori”;
b) l’amministrazione avrebbe accertato il mancato completamento delle opere alla data del 31 marzo 2003, come risulterebbe dagli accertamenti svolti in occasione dell’adozione delle ordinanze di demolizione adottate e richiamate nel provvedimento impugnato;
c) il Comune, in relazione ai vincoli, avrebbe effettuato una verifica per ogni singolo bene e avrebbe valutato contestualmente le domande per la loro stretta connessione; si aggiunge che nella zona esistono vincoli di in edificabilità assoluta sia pubblica che privata;
d) la mancata richiesta di acquisizione del parere della Soprintendenza sarebbe conseguenza dell’accertata difformità delle opere con la disciplina urbanistica, che renderebbe un inutile aggravio procedimentale tale acquisizione;
e) la questione penale non sarebbe rilevante ai fini della presente decisione.
In relazione a tali censure questa Sezione, con sentenze depositate in pari data alla presente decisione, ha già affermato quanto segue.
In via preliminare, deve rilevarsi che la disciplina del condono, che viene in rilievo in questa sede, è quella contemplata nell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
In relazione al punto sub a), era onere di base dell’amministrazione mettere il destinatario della misura in condizione di compiutamente conoscere come adempiere i suoi obblighi al riguardo perché questi fossero compiutamente esigibili. Dalla motivazione dell’atto impugnato non risultano, però, elementi atti a ritenere che si tratti di documentazione essenziale da depositare entro termini perentori di legge. Il mancato pagamento del saldo dell’oblazione è indicato solo genericamente, perché non risulta l’importo non versato e la data del previsto pagamento. L’interessata afferma che, con note del 18 marzo 2014, avrebbe integrato la documentazione mancante e provveduto al versamento dell’oblazione e degli oneri concessori mancanti.
In relazione al punto sub b), l’amministrazione avrebbe dovuto indicare partitamente le tipologie di opere abusive e in relazione a ciascuna la ragione del mancato rispetto del termine perentorio di ultimazione dei lavori. Non può supplire l’indicazione degli estremi dei verbali di sopralluogo.
In relazione al punto sub c), l’art. 32, comma 27, del d.-l. n. 269 del 2003 prevede che “fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
La norma richiede la contestuale presenza delle indicate condizioni per impedire il condono. Nel caso in esame, è mancato un’indicazione puntuale in ordine alla presenza di vincoli, solo genericamente richiamati. Nemmeno possono essere prese in esame le considerazioni giustificative dell’appellante Comune, in quanto mai è consentita l’integrazione postuma della motivazione mediante atti processuali difensivi.
In relazione al punto d), vale richiamare quanto già considerato sulla non sufficienza delle asserite violazioni urbanistiche ai fini del rigetto della domanda di condono.
In relazione all’ultimo profilo, l’affermazione dell’atto di appello circa l’irrilevanza della questione penale rende non necessaria la trattazione del motivo in esame.
4.1.- Con un secondo motivo, si assume che, a prescindere dal rigetto del condono, l’ordine di demolizione conterrebbe opere abusive e diverse.
Il motivo non è fondato.
La genericità del provvedimento di rigetto del condono, rende non chiara la individuazione della natura delle opere che non vi sarebbe incluse, con la conseguente impossibilità di accertare se, per esse, fosse effettivamente necessario il permesso di costruire o fosse sufficiente, come rilevato dalla difesa della parte appellata, anche altro titolo.
5.- Per le ragioni sin qui esposte, i provvedimenti impugnati risultano privi di un’adeguata motivazione e di istruttoria, sono illegittimi e vanno annullati: e il Comune dovrà riesercitare il potere in conformità a quanto considerato dalla presente decisione.
6.- La natura della controversia e l’esito della stessa, che implica un nuovo esercizio della funzione amministrativa, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sezione Sesta – definitivamente pronunciando:
a) rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Claudio Contessa – Consigliere
Gabriella De Michele – Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 28 dicembre 2015.
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