Consiglio di Stato
sezione VI
sentenza 26 gennaio 2015, n. 324
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE SESTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1664 del 2014, proposto da:
Ia.On.Ma., Ba.Or.Ma., rappresentati e difesi dall’avv. Ro.De., con domicilio eletto presso Consiglio di Stato Segreteria in Roma, p.za (…);
contro
Comune di Broccostella;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00567/2013, resa tra le parti, concernente sospensione lavori con ordinanza di demolizione opere
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2014 il Cons. Roberto Giovagnoli; sentito l’avv. De.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti espongono di essere proprietari di un terreno in Broccostella (FR) località Brocco Alto, per il quale hanno presentato una D.I.A. in data 11 marzo 2008, prot. n. 1487.
A seguito di accertamento di irregolarità edilizie effettuato in data 17 giugno 2008 dal Comune di Broccostella, è stata loro notificata in data 8 luglio 2008 ordinanza n. 5/SU/08 del 23 giugno 2008 di sospensione dei lavori intrapresi e in data 6 ottobre 2008 ordinanza n. 6/SU/08 del 1 settembre 2008 di demolizione e di pagamento della sanzione di euro 1.500,00 per acclarata difformità tra detti lavori e la pianificazione urbanistica del lotto 3° del P.R.P: “Zona C1- Centro Urbano”.
2. Contro tali ordinanze gli istanti hanno proposto ricorso al T.a.r. Lazio, sezione distaccata di Latina, il quale con la sentenza oggi appellata ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordinanza di sospensione lavori e ha respinto quello proposto avverso la successiva ordinanza di demolizione.
3. Per ottenere la riforma di detta sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto appello.
4. Il Comune di Broccostella non si è costituito in giudizio.
5. Alla pubblica udienza del 4 novembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello merita accoglimento.
7. Come già rilevato da questo Consiglio di Stato in sede cautelare (cfr. ordinanza n. 2305/2009 e n. 1414/2014) risulta fondato ed assorbente il motivo diretto a contestare il difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione n. 6/SU/08 del 1 settembre 2008.
L’ordinanza si limita, infatti, a rilevare “che parte dei suddetti lavori ed in particolare quelli descritti in precedenza al punto n. 3 risultano difformi dalla previsioni urbanistiche, compresa la pianificazione interna del lotto 3 depositata in data 8 .8.2000”, senza però specificare in alcun modo in cosa consista tale difformità.
Non risulta, quindi, possibile comprendere allo stato degli atti quale sia con esattezza la difformità tra quanto realizzato dal privato, consistente in un muro di appena 80 cm di altezza, e le previsioni di PPA della zona C1-Lotto 3A.
Dal tenore del provvedimento impugnato non risultano, in particolare, quali siano le disposizioni urbanistiche violate; quali siano le ragioni ostative al mantenimento della recinzione; quali siano i parametri della recinzione che contrastano con il plano-volumetrico.
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r, la motivazione del provvedimento impugnato si esaurisce nella mera enunciazione di una formula di stile.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve, quindi, essere accolto e, pertanto, in riforma della sentenza appellata deve essere accolto il ricorso avverso il provvedimento di demolizione.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.500, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna il Comune di Broccostella al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese del doppio grado che liquida in complessivi € 1.500, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere, Estensore
Carlo Mosca – Consigliere
Bernhard Lageder – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2015
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