Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 21 marzo 2017, n. 1269

La ricordata natura di atto vincolato dell’ordine di demolizione delle opere abusive fa sì che esso non necessità di speciale motivazione in ordine all’interesse pubblico sotteso, né alcuna comparazione con un ipotetico interesse del privato a conservare l’opera

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 21 marzo 2017, n. 1269

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2013, proposto dalla signora Re. Ma., rappresentata e difesa dagli avvocati Ca. Di Ma. e Ma. Re., con domicilio eletto presso lo studio della signora Ma. Gi. Re in Roma, via (…);

contro

Il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, sezione II 4 novembre 2011, n. 5434, resa fra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso per l’annullamento di provvedimenti del Comune di (omissis), e in particolare delle ordinanze 18 marzo 2003, n. 156, 25 marzo 2003, n. 183, 25 agosto 2003, n. 494 e 1° settembre 2006, n. 221 concernenti l’ingiunzione di demolizione – in quanto abusive – di opere eseguite in via (omissis) traversa (omissis) civico (omissis) e consistenti in una soprelevazione al secondo e terzo piano, per circa mq. 118 per piano, realizzata progressivamente, e 28 novembre 2003, n. 608, e 5 novembre 2007, n. 311, di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del secondo e del terzo piano, nonché per la condanna del Comune intimato al risarcimento del danno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e dato atto che per le parti nessuno è presente.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.L’appellante, unitamente ad un comproprietario deceduto nelle more del processo, ha impugnato in primo grado con il ricorso principale, integrato da quattro motivi aggiunti, le ordinanze del Comune di (omissis) nn. 156, 183 e 494 del 2005, nonché n. 221 del 2006 meglio indicate in epigrafe, concernenti l’ingiunzione a demolire – in quanto abusive – le opere realizzate in via (omissis) traversa (omissis) civico (omissis), consistenti in una soprelevazione al secondo e terzo piano, per circa mq. 118 per piano, realizzata progressivamente; ha parimenti impugnato le ordinanze n. 608 del 2003 e n. 311 del 2007, di acquisizione delle opere realizzate al patrimonio comunale; contestualmente alla domanda di annullamento, ella ha proposto anche una domanda di condanna del Comune intimato al risarcimento del danno.

2. Con la sentenza pure indicata in epigrafe, il TAR ha respinto per intero il ricorso, ovvero ha respinto sia tutte le domande di annullamento, sia la domanda di condanna al risarcimento; in estrema sintesi, il TAR ha ritenuto che le opere in questione fossero state realizzate in assenza del necessario permesso di costruire, che non vi fossero i presupposti per la sanatoria, in particolare mediante un asserito piano di recupero che si ipotizzava il Comune sarebbe stato tenuto a predisporre, e che l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, costituente atto dovuto perché l’ordine di demolizione non era stato eseguito, avesse correttamene individuato l’immobile da acquisire.

3. Contro tale sentenza, la ricorrente ha proposto impugnazione, con appello affidato a tre motivi, che riprendono parte di quelli dedotti in primo grado:

– con il primo di essi, ella deduce la violazione dell’art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241, per avere l’amministrazione non inviato l’avviso di inizio del procedimento di repressione dell’abuso, avviso a loro dire necessario;

– con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 31 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, perché a suo dire non sarebbero state spiegate le ragioni di interesse pubblico per cui è stato disposto l’abbattimento;

– con il terzo motivo, deduce l’ulteriore violazione dell’art. 31 T.U. 380/2001, perché l’ordinanza relativa non avrebbe individuato in modo esatto gli immobili da acquisire al patrimonio comunale, né spiegato in base a quali parametri avrebbe ritenuto di acquisire come area di pertinenza l’intera particella catastale.

La ricorrente appellante non ha invece riproposto la domanda di risarcimento.

All’udienza del giorno 23 febbraio 2017, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla mancanza dell’avviso di inizio del procedimento previsto dall’art. 7 l. 241/1990, è infondato.

Gli atti repressivi degli abusi edilizi, come quelli per cui è causa, sono atti dovuti, che seguono un procedimento vincolato e precisamente tipizzato dalla normativa e si basano, oltretutto, su un presupposto di fatto, la costruzione abusiva, che rientra nella sfera di controllo del destinatario ed è quindi ragionevolmente da lui conosciuto; di conseguenza, l’avviso di inizio del procedimento non è dovuto (per tutte C.d.S., sez. V 28 aprile 2014, n. 2194).

Quando risulta realizzato un manufatto abusivo, e malgrado il decorso del tempo, l’amministrazione deve senza indugio emanare l’ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato opere abusive (cfr. C.d.S., sez. VI, 6 marzo 2017, n. 1060 e n. 1058; sez. V, 11 luglio 2014, n. 3568; sez. IV, 31 agosto 2010, n. 3955).

3. Il secondo motivo di ricorso è a sua volta infondato.

La ricordata natura di atto vincolato dell’ordine di demolizione delle opere abusive fa sì che esso non necessità di speciale motivazione in ordine all’interesse pubblico sotteso, né alcuna comparazione con un ipotetico interesse del privato a conservare l’opera: così da ultimo fra le decisioni della Sezione la sentenza 24 ottobre 2016 n. 4447.

In altri termini, il provvedimento deve intendersi sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (cfr. C.d.S., sez. VI, 6 marzo 2017, n. 1060 e n. 1058; sez. V, 11 luglio 2014, n. 3568; sez. IV, 31 agosto 2010, n. 3955, prima citate).

4. Parimenti infondato è il terzo motivo.

L’ordinanza di acquisizione delle opere le individua in modo esatto, con riferimento all’ubicazione dell’edificio al quale accedono e alla loro natura; in particolare, va chiarito che essa, come si ricava a lettura, acquisisce l’area di sedime del bene, non invece un’area di pertinenza ulteriore ovvero l’intera particella catastale.

5. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto, perché palesemente infondato.

Nulla per le spese del secondo grado, non essendosi il Comune costituito in giudizio.

6. Va fatta applicazione dell’art. 26, comma 2, del codice del processo amministrativo, per il quale “Il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio…..Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione”.

In ragione della palese infondatezza dell’appello (connessa alla palese legittimità dei provvedimenti emessi dal Comune di (omissis) per il ripristino della legalità), e poiché l’appellante ha agito temerariamente in giudizio, il Collegio condanna d’ufficio l’appellante al pagamento di euro 2.000.

Tale condanna rileva pure agli effetti di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a) e d) della l. 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 79/2013 R.G), lo respinge.

Nulla per spese del secondo grado del giudizio.

Condanna l’appellante alla sanzione di cui all’art. 26, comma 2, del c.p.a., liquidata in € 2.000 (duemila), incaricando la Segreteria degli adempimenti di competenza ex art. 15 disp. att. del c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Bernhard Lageder – Consigliere

Vincenzo Lopilato – Consigliere

Francesco Mele – Consigliere

Francesco Gambato Spisani – Consigliere, Estensore

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