Consiglio di Stato
sezione VI
sentenza 2 febbraio 2015, n. 463
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE SESTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2014, proposto dall’ Autorita’ per l’energia elettrica e il gas (AEEG), rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);
contro
Ed. spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Fa.Lo. e Al.Tr., con domicilio eletto presso Vi.Lo. in Roma, Via (…);
nei confronti di
Gs. spa, Terna – Re. spa;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO -SEZIONE III, n. 2234/2013, resa tra le parti, concernente modifica del meccanismo compensativo dell’onere medio cct nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Ed. spa;
viste le memorie difensive;
rilevato che la ricorrente (e appellata) Ed., con atto notificato all’AEEG in data 25 settembre 2014, ha dichiarato di rinunciare al ricorso di primo grado e agli effetti della sentenza impugnata, e che l’Autorità ha dichiarato di non opporsi all’annullamento senza rinvio della sentenza del Tar Lombardia –Milano n. 2234/2013 e alla conseguente declaratoria dell’estinzione del giudizio, con la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
visti gli articoli 35, comma 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm. ;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del 13 gennaio 2015 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Ma. e Lo.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto che
FATTO e DIRITTO
la ricorrente (e appellata) Ed., con atto ritualmente notificato all’AEEG, ha dichiarato di rinunciare al ricorso di primo grado;
l’Autorità ha dichiarato di non opporsi all’annullamento senza rinvio della sentenza del Tar Lombardia –Milano, n. 2234/2013, e alla conseguente declaratoria dell’estinzione del giudizio, con la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
la fattispecie della rinuncia agli effetti della sentenza favorevole di primo grado comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata, configurandosi come un’ipotesi di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione (v. , di recente, Cons. St. n. 5423/2012);
pertanto al Collegio non resta che dare atto della rinuncia agli effetti della sentenza impugnata e annullare la sentenza in epigrafe senza rinvio,;
le spese possono essere compensate, tenuto conto che l’AEEG non si è opposta all’annullamento senza rinvio della sentenza, a spese compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia di Ed. al ricorso di primo grado e agli effetti della sentenza impugnata e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Roberta Vigotti – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 2 febbraio 2015
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