In zona agricola non è applicabile la normativa della cosiddetta “legge Tognoli”, che consente la realizzazione di autorimesse nel sottosuolo anche in deroga gli strumenti urbanistici, essendo questa consentita solo nelle zone residenziali, e ciò a prescindere dall’ulteriore considerazione postulante l’esclusione della deroga in presenza di vincoli ambientali.
Consiglio di Stato
sezione VI
sentenza 19 luglio 2017, n. 3567
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1764 del 2016, proposto da:
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati An. vo. Wa. e Ma. Co., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale (…);
contro
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Re. vo. Gu., St. Be., Al. Ro., Pa. Pi. e Mi. Co., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 00355/2015, resa tra le parti e concernente: revoca e rimborso di contributo per la realizzazione di due impianti fotovoltaici;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017, il consigliere Be. La. e uditi, per le parti, gli avvocati Co. e Mo., quest’ultimo per delega dell’avvocato Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a. – Sezione autonoma di Bolzano respingeva il ricorso n. 314 del 2013, proposto dal Comune Città di (omissis) avverso gli atti provinciali inerenti alla revoca del contributo (per un importo di euro 74.376,74, liquidato nel mese di novembre 2011) concesso dalla Provincia autonoma di Bolzano al Comune ricorrente per la realizzazione, nell’ambito del “Programma di competitività regionale ed occupazione EFRE 2007/2013” finanziato con i fondi dell’Unione europea, di un progetto di installazione di due impianti fotovoltaici su edifici pubblici comunali (centro sportivo, cantiere comunale), nonché avverso la deliberazione della Giunta provinciale n. 1125 del 29 luglio 2013, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico presentato avverso la nota dell’11 aprile 2013 del competente ufficio provinciale, con la quale erano state comunicate le ragioni poste a base della revoca del contributo (poi disposto con decreto del competente Assessore provinciale n. 875-29.12 del 1° agosto 2013), consistenti nella mancata osservanza della disciplina in materia di contratti pubblici nella scelta del datore di leasing per il finanziamento dell’impianto (individuato dal Comune nella Hy. Vo. S.p.A.) e nella collegata scelta dell’impresa affidataria dei lavori di installazione dell’impianto (affidati dal Comune alla Ob. s.r.l.).
Il T.r.g.a., in reiezione dei quattro motivi di ricorso, affermava la legittimità degli impugnati provvedimenti e condannava l’Amministrazione ricorrente a rifondere alla Provincia le spese di causa.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello il soccombente Comune, sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado (seppure adattati all’impianto argomentativo dell’impugnata sentenza), come di seguito rubricati:
a) “Eccesso di potere, carente istruttoria, violazione rispettivamente applicazione errata degli articoli 30, 31 e 34 co. 4 della LP 6/1998, degli artt. 27, 125 e 160-bis del Codice dei contratti pubblici, violazione del DPR 3.10.2008 n. 196 e della direttiva comunitaria n. 1038/2006; violazione dell’art. 97 della Costituzione (riserva di legge in materia di competenze amministrative)”;
b) “Erronea applicazione degli articoli 30 e 31 della LP 6/1998, nonché degli artt. 27, 125 e 160-bis del Codice dei contratti pubblici. Motivazione insufficiente”;
c) “Violazione dell’articolo 9 della legge provinciale 17/1993”;
d) “Eccesso di potere per motivazione illogica; violazione dell’art. 21-octies, 21-nonies della legge 241/1990”.
Il Comune appellante chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
3. Si costituiva in giudizio l’appellata Provincia, resistendo.
4. Accolta con ordinanza n. 1890/2016 l’istanza di sospensiva con esclusivo riguardo al periculum in mora, la causa all’udienza pubblica del 26 gennaio 2017 è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
5.1. In reiezione dei primi due motivi d’appello sub 2.a) e sub 2.b), nonché del quarto motivo d’appello sub 2.d), tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, s’impongono le seguenti considerazioni.
Giova premettere in linea di fatto, alla luce delle risultanze istruttorie documentali, che:
– il progetto in questione è stato presentato dal Comune ricorrente in data 8 ottobre 2008 (numero progetto “2-2b-65”);
– il Consiglio comunale di (omissis) ha autorizzato la stipula del contratto di leasing con la Hy. Vo. S.p.A. con deliberazione n. 187 del 5 novembre 2008, e la stipula del contratto di appalto per la installazione dell’impianto con la ditta Ob. s.r.l. con deliberazione n. 188, pure adottata il 5 novembre 2008;
– all’esito di integrazioni documentali relative alla cauzione da prestare dall’impresa installatrice, il Comitato di pilotaggio ha ammesso il progetto al finanziamento in data 25 maggio 2009, valutandolo positivamente, con successiva comunicazione al Comune con lettera del 3 giugno 2009;
– la Giunta provinciale, con deliberazione n. 3143 del 30 dicembre 2009, ha concesso un contributo pari all’importo di euro 100.659,00;
– la deliberazione è stata comunicata al Comune Città di (omissis) l’8 febbraio 2010, con l’invito a fornire la documentazione necessaria per la liquidazione, poi intervenuta il 22 novembre 2011 per un importo di euro 74.376,74 dopo l’intervenuto riscatto dell’impianto, ad opera del Comune, dal datore di leasing per rientrare nei termini di durata fissati per il progetto;
– all’esito delle verifiche effettuate sul progetto, assoggettato a controllo a campione, il competente ufficio insediato presso la Provincia autonoma di Bolzano (Ufficio per l’integrazione europea – Ripartizione Europa – Direzione generale) – individuato dalla Commissione europea quale autorità di audit del programma “Competitività regionale occupazione EFRE 2007-2013” -, ha riscontrato le violazioni della disciplina delle procedure di evidenza pubblica nella scelta del datore di leasing e dell’impresa incaricata della realizzazione dell’impianto, porevvedendo di conseguenza alla revoca del contributo.
Orbene, rileva il Collegio che il T.r.g.a. – alla luce del combinato disposto degli articoli 60 e 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 (recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione), e degli articoli 13 e 16 del regolamento (CE) della Commissione dell’8 dicembre 2006 (recante la disciplina delle modalità di applicazione del menzionato regolamento n. 1083/2006), nella versione applicabile ratione temporis – ha correttamente ritenuto che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento con i fondi europei in questione devono essere conformi alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, evidentemente comprensiva anche delle norme sulle procedure di evidenza pubblica applicabili agli appalti pubblici; ciò tanto più nel caso in esame, in cui il Comune istante, nella domanda di progetto (punto 4.10), si era obbligato a osservare la disciplina europea, nazionale e provinciale in materia di concorrenza e di appalti pubblici.
La violazione della normativa in oggetto poteva, pertanto, essere indubbiamente assunta a legittimo motivo di revoca del contributo, in un caso concreto connotato dalla violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento degli operatori di mercato – principi che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata nell’impugnata sentenza, sono da ritenersi applicabili anche nel settore degli appalti sotto-soglia – per effetto dell’inosservanza, da parte del Comune beneficiario del finanziamento, delle regole cui devono attenersi le pubbliche amministrazione nella scelta del contraente, da qualificare come irregolarità grave integrante giusta causa di revoca del contributo. Non si ravvisa, in particolare, la dedotta violazione del principio di proporzionalità, attesa la gravità delle irregolarità riscontrate che hanno escluso a priori la possibilità di affidamento del servizio e dei lavori in oggetto a operatori economici diversi da quelli che, di fatto, li hanno ottenuto.
In particolare, nei paragrafi 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. e 2.6. dell’impugnata sentenza il T.r.g.a, sulla base di una puntuale e articolata ricostruzione della disciplina, nazionale e provinciale, applicabile ratione materiae e ratione temporis alla fattispecie sub iudice – pienamente condivisa da questo Collegio, per motivi di sinteticità da intendersi qui integralmente richiamata, e non incrinata in modo dirimente dai motivi d’appello in esame – è pervenuto alla corretta conclusione che:
– il Comune beneficiario del finanziamento, nella scelta del datore di leasing, è incorso nella violazione dell’art. 31 l. prov. 17 giugno 1998, n. 6 (Norme per l’appalto e l’esercizio di lavori pubblici), disciplinante i presupposti di applicabilità delle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara, e del combinato disposto degli artt. 160-bis (inserito dall’art. 2 d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113), 27 e 125 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per cui sarebbe stata necessaria la consultazione di almeno cinque operatori di mercato;
– lo stesso Comune beneficiario, nella scelta dell’impresa affidataria dei lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici, ha violato l’art. 34, comma 4, l. prov. n. 6/1998, come modificato dalla l. prov. 19 maggio 2003, n. 8, che imponeva l’invito di almeno dieci imprese.
Pertanto, correttamente è stata ravvisata la violazione dei principi euro-unitari della concorrenza, della trasparenza e della par condicio degli operatori di mercato, che devono trovare applicazione a fortiori nella realizzazione dei progetti finanziati con i fondi europei, né è ravvisabile una situazione di tutela di affidamento incolpevole, attesa l’imputabilità delle ragioni giustificatrici della revoca del contributo alla sfera di responsabilità esclusiva della stessa Amministrazione beneficiaria.
5.2. In conseguenza della sopra affermata legittimità del provvedimento di revoca, diviene superfluo l’esame del terzo motivo d’appello sub 2.c), incentrato sulla questione dell’esperibilità, o meno, di ricorso gerarchico avverso il provvedimento negativo dell’autorità di gestione individuata ai sensi dell’art. 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006, trattandosi di questione ormai ininfluente sull’esito del giudizio.
6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 1764 del 2016), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017, con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere, Estensore
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
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