Poiché nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde la sua unitarietà per il fatto d’essere articolato in gradi distinti, la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado determina l’improcedibilità non solo dell’appello, ma pure dell’impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta dunque, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
Consiglio di Stato
sezione VI
sentenza 18 luglio 2016, n. 3186
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5890 del 2015, proposto da An. Ro. Fe., rappresentata e difesa dall’avv. Gi. Ra., con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Circonvallazione (…);
contro
il Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. De Pa. e Ga. Pa., con domicilio eletto presso l’avv. Ga. Pa. in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA -GENOVA -SEZIONE II, n. 1785 del 2014, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso n. RG 1204 del 2005 proposto contro il provvedimento dirigenziale del 25 luglio 2005, concernente installazione di porte finestre esterne ai serramenti (doppie finestre) in contrasto con l’art. 62 del regolamento edilizio comunale, sul divieto di colorazioni che possano deturpare l’estetica -ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, con l’avvertimento che in caso di inadempienza sarà dato corso agli ulteriori provvedimenti di legge;
Visti il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Vista la memoria difensiva del Comune di Genova;
Vista la nota d’udienza dell’appellante, depositata nell’udienza pubblica del 23 giugno 2016;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 23 giugno 2016 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Ra. e Pa.;
Visti gli articoli 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto che:
FATTO e DIRITTO
la signora An. Ro. Fe. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe “riproponendo” (v. da pag. 10 a pag. 18 dell’atto di appello) i motivi già formulati in primo grado e concludendo, in via principale, con la richiesta di riformare la sentenza impugnata e, in accoglimento del gravame, di annullare il provvedimento contestato in primo grado; e in via subordinata di disporre che le sia applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 a un massimo di 500 €, con il mantenimento dei manufatti in oggetto;
il Comune di Genova ha resistito concludendo per il rigetto dell’appello;
con nota difensiva datata 21 giugno 2016 e depositata nell’udienza pubblica del 23 giugno 2016 l’appellante ha segnalato al Collegio: di avere formulato una nuova istanza di riesame e di avere incontrato gli uffici comunali competenti dichiarando la disponibilità a corrispondere una sanzione pecuniaria alternativa al ripristino; che l’atto impugnato in primo grado, adottato dal Comune ai sensi della l. n. 689 del 1981, pur recando l’invito al ripristino, è anche formalmente preordinato all’applicazione della sanzione pecuniaria, sicché “gli uffici competenti hanno dato atto che con l’irrogazione della sanzione pecuniaria verrebbero a esaurirsi gli effetti dell’atto” medesimo e che “in ragione di quanto sopra i competenti uffici tecnici comunali hanno adottato il recente provvedimento n. 215007 del 21 giugno 2016 col quale è irrogata la sanzione pecuniaria prevista per la violazione delle norme regolamentari ed è espressamente dato atto del fatto che l’atto impugnato…è da intendersi superato e cessato nei propri effetti”; dopo di che l’appellante ha chiesto a questo Consiglio di Stato di “dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’adozione del suddetto provvedimento, spese compensate tra le parti”;
che in assenza di specifica contestazione, da parte del Comune appellato, in ordine alle circostanze riferite con la nota difensiva sopra trascritta, il Collegio ritiene che dagli atti di causa si desuma la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa di primo grado (e, per conseguenza, il sopraggiunto difetto d’interesse alla decisione dell’appello). Poiché infatti nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde la sua unitarietà per il fatto d’essere articolato in gradi distinti, la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado determina l’improcedibilità non solo dell’appello – indipendentemente da chi l’abbia proposto -, ma pure dell’impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta dunque, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello (il che, nel caso in esame, non è), l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 2986 del 2014, e ivi riferimenti giurisprudenziali ulteriori);
le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara il sopravvenuto difetto di interesse in relazione al ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata senza rinvio.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere, Estensore
Francesco Mele – Consigliere
Depositata in Segreteria il 18 luglio 2016.
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