Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 17 gennaio 2017, n. 170

È legittima l’esclusione, stabilita dalla Stazione appaltante, di un’offerta che è pervenuta con il ritardo di un giorno rispetto alla scadenza, ed è ininfluente il fatto che questo giorno scadeva di domenica

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 17 gennaio 2017, n. 170

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8323 del 2013, proposto da Pa. Mi., in proprio e in qualità di titolare della Ditta individuale Mi. Pa., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mi. Gr. C.F. (omissis) ed altri, con domicilio eletto in Roma, Via (…);

contro

Università degli Studi di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

Ag. & Pa. s.r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA: SEZIONE I n. 01023/2013, resa tra le parti, concernente esclusione appalto per servizio trasporti e facchinaggio – ris. danno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2016 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati Michela Reggio D’Aci e Carla Colelli dell’Avvocatura generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe la parte ivi pure indicata, titolare di omonima ditta in Abano Terme, ha impugnato, per l’annullamento, la sentenza n. 1023/2013 del Tar per il Veneto, depositata il 7.8.2013, che gli ha respinto il ricorso di primo grado proposto per l’annullamento del provvedimento del 13.1.2000, n. 00/1139, col quale l’Università degli Studi di (omissis) le aveva comunicato l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di trasporti e facchinaggio a causa del ritardo col quale il plico recante l’offerta era pervenuto al preposto ufficio di Ateneo (in data 26.7.99, ore 10,35) rispetto al giorno di scadenza indicato nel bando (25.7.1999, ore 13,00).

Ad avviso del Giudice di primo grado, diversamente da quanto ritenuto da una risalente decisione del Consiglio di Stato, nella fattispecie la non superabilità del limite temporale posto per la presentazione delle domande – ancorchè domenicale – era conseguenza sia della inequivoca formulazione degli atti di gara sia del fatto che i concorrenti, per rispettare la scadenza, ben potevano fare ricorso a diverse ed alternative forme di trasmissione della loro documentazione.

2. La parte, premesso che:

– l’omonima ditta individuale era cessata il 31.12.2001 con cancellazione dal Registro delle imprese a decorrere dall’1.2.2002;

– quando in vita, la ditta svolgeva prevalentemente attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

– dal 1978 la ditta aveva svolto servizio di facchinaggio, prevalentemente per conto dell’Università degli Studi di (omissis), da ultimo con contratto prorogato sino al 31.8.1999;

– il 25.6.1999 l’Università aveva rimesso in gara il contratto, al prezzo più basso, prevedendo che le domande di partecipazione pervenissero – presso un suo competente ufficio appositamente indicato – esclusivamente con raccomandata, posta celere, agenzia di recapito o corriere autorizzato entro le ore 13 del 25.7.1999, che tuttavia cadeva di domenica;

– data la conseguente perplessità, aveva ricevuto assicurazioni da un funzionario dell’ufficio preposto all’espletamento della procedura di gara circa il fatto che sarebbe stata considerata tempestiva anche la domanda che fosse pervenuta il lunedì successivo;

– così essa aveva perciò fatto, avvalendosi per la trasmissione di un’agenzia di recapito;

– peraltro in primo grado, con memoria, aveva anche formulato domanda di risarcimento del danno, posto che solo per questo poteva ritenersi persistente un proprio interesse, dato che quello all’aggiudicazione era ormai sfumato con la cessazione dell’attività d’impresa;

ha censurato la decisione di primo grado formulando l’articolato motivo di violazione dell’art. 2963 c.c., erroneità, incongruità e illogicità della motivazione sotto molteplici profili, travisamento delle argomentazioni addotte negli originari ricorso e memoria conclusiva.

3. Nel giudizio così instauratosi si è costituita l’Università.

4. La causa, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 24.11.2016, è stata ivi trattenuta in decisione.

5. L’appello va respinto, giacchè infondato, risultando la sentenza impugnata meritevole di conferma in quanto non affetta dalle censure che le sono state rivolte.

5.1. Nonostante il precedente costituito dalla sentenza del CdS, V, n. 1214/2003, depositata in data 5.3.2003, che ha sostenuto che alle scadenze dei termini di presentazione di domande di gara si applicano i principi generali (propri anche del processo civile) sullo slittamento al primo giorno feriale successivo del termine cadente in giorno festivo, si può confermare la sentenza impugnata tenuto conto del fatto che:

– rispetto al precedente citato, nel caso di specie non si ravvisa una analoga incertezza nel tenore del bando, che anzi risulta adeguatamente chiaro in ordine sia alle modalità di inoltro delle offerte sia alla tempistica del loro atteso arrivo presso la stazione appaltante;

– non risulta che la dedotta incertezza interpretativa abbia colpito anche gli altri partecipanti alla procedura selettiva, circostanza questa che può far anche propendere – nei riguardi della ricorrente – un misto tra incertezza, mera distrazione in ordine al tempo massimo di consegna dell’offerta, semplice ritardo nella predisposizione del materiale costituente l’offerta, con ciò avendosi ulteriore differenza rispetto al caso oggetto del precedente citato;

– la stazione appaltante, con il bando, aveva consentito ai partecipanti (ed in ciò altro aspetto differente rispetto al caso precedente) di ricorrere ad una pluralità di forme di inoltro dei plichi, onde nulla impediva alla parte di scegliere, tra i diversi, la modalità più adatta a far risultare (anche ex post) che il suo adempimento era stato pienamente conforme alla regola di partecipazione stabilita dall’Università, lasciando così a quest’ultima l’onere di dover eventualmente giustificare la ragione della mancata accettazione del plico proprio nel giorno ultimo da essa stessa stabilito;

– assolutamente nulla impedisce che una stazione appaltante voglia e possa tenere aperti propri uffici, per lavorare ad una procedura di selezione competitiva, anche di domenica o altro giorno festivo (sua essendo la scelta di quanto debba essere sollecita la procedura stessa), mentre nella fattispecie la ricorrente neppure ha dato un principio di prova sul fatto (in tal modo non assodato) che l’Università avesse tradito quanto fatto intendere col bando, lasciando chiuso l’ufficio preposto che, invece, sarebbe dovuto essere aperto per la ricezione dei plichi contenenti le offerte;

– al di là della affermazione di parte, non v’è prova circostanziata che un dipendente della stazione appaltante, abilitato a fornire risposte attendibili in merito alla procedura selettiva, abbia realmente indotto la ricorrente a ritenere che le offerte potessero pervenire utilmente anche il giorno successivo a quello ultimo stabilito proprio dalla stazione appaltante.

6. Tenuto conto delle pur possibili incertezze derivanti anche dal diverso precedente citato, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Sesta,

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 24 novembre e 20 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere

Andrea Pannone – Consigliere

Vincenzo Lopilato – Consigliere

Italo Volpe – Consigliere, Estensore

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