Consiglio di Stato
sezione VI
sentenza 16 novembre 2015, n. 5205
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE SESTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2014, proposto dall’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…);
contro
Fe. S.p.a., Fallimento Fe. S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato El.Ru., con domicilio eletto presso Al.Pi. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 8838/2013, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fe. S.p.a. e del Fallimento Fe. S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2015 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Pi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Fe. S. p. A. (in seguito “F.”), con il ricorso n. 9136 del 2012 proposto al Tribunale amministrativo per il Lazio, ha chiesto l’annullamento:
-della delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in seguito “Autorità”) dell’ 8 agosto 2012, all’esito del procedimento n. PS7557, notificata in data 29 agosto 2012 con nota prot. n. 52081, con cui la F. è stata sanzionata per asserite pratiche commerciali scorrette;
– di ogni altro atto ad essa preordinato, presupposto, connesso e conseguente e, in particolare, del parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 375/12/CONS del 2 agosto 2012.
2. Il Tribunale amministrativo per il Lazio, sezione prima, con la sentenza n. 8838 del 2013, ha accolto parzialmente il ricorso e, per l’effetto, ha: confermato la sanzione di cui alla lett. A) del dispositivo dell’impugnata delibera dell’Autorità riducendone a Euro 50.000,00 l’importo, di cui alla lett. c) del dispositivo; annullato la sanzione di cui al punto B) del dispositivo e, così, il relativo importo sub d); annullato la sanzione accessoria della pubblicazione della detta deliberazione; compensato tra le parti le spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesta la riforma della sentenza di primo grado nella parte recante l’annullamento della sanzione di cui al punto B) del dispositivo del provvedimento impugnato, il dimezzamento della sanzione di cui alla lett. A) del detto dispositivo e l’annullamento della sanzione accessoria della pubblicazione di un estratto della delibera.
4. Il difensore della parte appellata, F., in data 18 dicembre 2014 ha depositato la notifica di evento interruttivo del processo ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ. dichiarando che la sua assistita è stata dichiarata fallita con sentenza n. 517 del 6 giugno 2014 del Tribunale di Milano allegata in estratto.
5. Il Collegio, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2015, con l’ordinanza n. 734 del 2015, preso atto di tale circostanza, ha disposto l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e dell’articolo 300 cod. proc. civ.
6. L’Autorità in data 18 marzo 2015 ha depositato ricorso in riassunzione del giudizio di appello notificato al Fallimento F. il 19 febbraio 2015.
7. Il Fallimento F. in data 21 marzo 2015 si è costituito in giudizio depositando l’autorizzazione rilasciata al riguardo dal Giudice Delegato l’11 marzo 2015.
8. All’udienza del 13 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il Fallimento F., nella memoria di costituzione depositata il 21 marzo 2015, ha eccepito la tardività della riassunzione dell’appello da parte dell’Autorità affermando, in sintesi, che:
– gli articoli 79, comma 2, 80, comma 3, e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, cod. proc. amm. dispongono, rispettivamente, che l’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile, che il processo deve essere riassunto nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo e che nei giudizi sulle controversie riguardanti provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati;
– ai sensi dell’art. 43, comma 3, della legge fallimentare e della giurisprudenza in materia, l’interruzione del processo a causa del fallimento di una delle parti opera automaticamente mentre il termine di riassunzione per la parte non colpita dall’evento interruttivo decorre dal giorno in cui ha avuto conoscenza legale dell’evento;
– la sentenza del Tribunale di Milano di dichiarazione del fallimento della F. è stata notificata all’Autorità il 4 novembre 2014 e questa ha notificato la riassunzione dell’appello il 19 febbraio 2015 mentre, per quanto sopra, avrebbe dovuto provvedervi entro il 19 dicembre 2014, cioè entro 45 giorni dalla data della notifica;
– il presente giudizio deve essere perciò dichiarato estinto.
2. L’eccezione è fondata, poiché:
– l’art. 80 cod. proc. amm. dispone che: “1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione. 2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza. 3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.”;
– nel caso in esame la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo (F.) non ha presentato nuova istanza di udienza ai sensi del comma 2 dell’art. 80 mentre il giudizio è stato riassunto dall’Autorità, in applicazione perciò del comma 3 del medesimo articolo;
– la controversia verte su provvedimento di Autorità amministrativa indipendente, soggetto al rito abbreviato di cui all’art. 119 cod. proc. amm., per cui sono dimezzati tutti i termini processuali, salvo quelli per la notificazione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti in primo grado (comma 1, lett. b) e comma 2), conseguendone che il termine per la riassunzione di cui al citato art. 80, comma 3, è di 45 giorni (Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2011, n. 6019 e giurisprudenza ivi citata);
– dagli atti del giudizio risulta che la sentenza dichiarativa del fallimento della F. è stata notificata all’Autorità il 4 novembre 2014, che ne ha avuto così conoscenza legale, e che l’Autorità ha riassunto il giudizio con atto consegnato all’ufficiale giudiziario, per la notificazione al Fallimento, in data 17 febbraio 2015 (ricevuto il 19 febbraio successivo), oltre il termine di 45 giorni decorrente dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo;
– non si pongono le condizioni dell’errore scusabile di cui all’art. 37 cod. proc. amm., che sono di stretta interpretazione, non sussistendo incertezza interpretativa della normativa di riferimento né risultando gravi impedimenti di fatto;
– si applica, di conseguenza, l’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm., per il quale il giudice dichiara estinto il giudizio “se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;”.
3. Per quanto considerato il giudizio di appello in esame deve essere dichiarato estinto per tardiva riassunzione.
La particolare articolazione dei profili di diritto della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 652 del 2014 come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio estinto come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2015, con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini – Presidente
Maurizio Meschino – Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Bernhard Lageder – Consigliere
Andrea Pannone – Consigliere
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