Consiglio di Stato
sezione VI
sentenza 15 ottobre 2014, n. 5154
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE SESTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5164 del 2014, proposto da:
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in persona del presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via (…);
contro
Associazione Codici Onlus – Centro per i Diritti del Cittadino, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma.Le. e Iv.Gi., con domicilio eletto presso l’associazione Codici in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE II n. 1271/2014, resa tra le parti, concernente accesso agli atti relativi a procedura attività di vigilanza
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Associazione Codici Onlus – Centro per i diritti del Cittadino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito per l’Autorità appellante l’avvocato dello Stato Gr.;
Considerato che la causa, riguardando un diniego (rectius, differimento) di accesso agli atti detenuti presso l’Autorità richiesti dall’Associazione Codici Onlus – Centro per i diritti del cittadino
Considerato che la causa passata in decisione all’odierna udienza camerale va definita con sentenza resa in forma semplificata in ragione del particolare rito previsto in tema di accesso (art. 116, comma 4, c.p.a.);
considerato che l’appello risulta fondato sull’assorbente motivo afferente il carattere manifestamente inammissibile del ricorso di primo grado;
Considerato infatti che, come primo motivo d’appello, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, non costituita in primo grado, propone l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado, in ragione del fatto che lo stesso risulta notificato presso l’Autorità (il 28 gennaio 2014) dopo il decorso del termine di 30 giorni previsti dall’art. 116,comma 1, c.p.a. dalla conoscenza del documento da impugnare (conoscenza avuta dall’associazione con fax del 23 dicembre 2013);
considerato che, come secondo motivo, è altresì dedotta la nullità della notifica del ricorso di primo grado, e quindi la nullità del ricorso e della sentenza che sullo stesso ha pronunciato, per essere stato lo stesso notificato presso la sede dell’Autorità e non già presso la sede dell’Avvocatura distrettuale di Milano, come richiesto dall’art. 11 del r.d. 30 ottobre 1993 n. 1611 recante ” T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”;
considerato che i suddetti motivi di appello avverso la sentenza che ha accolto nel merito il ricorso di primo grado, appaiono al Collegio meritevoli di condivisione in quanto risulta evidente e la tardività dell’impugnativa di primo grado (per le ragioni correttamente individuate dall’Autorità appellante) e la sua irritualità, sotto il profilo dell’erronea individuazione della sede ove è stata effettuata la notifica del mezzo processuale;
considerato, per vero, sotto tale ultimo profilo, che anche nel particolare giudizio relativo alla materia dell’accesso ai documenti amministrativi, la notifica del ricorso va effettuata, come impone l’art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, presso l’avvocatura erariale e non presso la sede dell’Ente, a pena di nullità della notifica e della conseguente erronea instaurazione del rapporto processuale;
considerato che tale soluzione, come peraltro ben messo in evidenza nella sentenza di questo Consiglio di Stato 23 gennaio 2003 n. 257 (alla cui motivazione per brevità si rinvia), non ammette eccezioni neppure in materia di accesso, ove è data alla parte la possibilità di assumere in proprio, senza ministero di difensore, la difesa processuale (ipotesi peraltro non occorsa nella fattispecie in esame);
considerato infatti che l’art. 11 primo comma R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 – nel testo modificato dall’art. 1 della L. 25 marzo 1958 n. 260 – stabilisce che “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente” e che il comma terzo dello stesso articolo prevede che le notificazioni di cui sopra devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio;
considerato che l’applicabilità della richiamata normativa nei giudizi avanti al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali – revocata in dubbio per l’effetto dell’entrata in vigore della legge 6.12.1971 n. 1034 il cui art. 21 prevede che il ricorso va notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato – è stata espressamente ribadita dall’art. 10 comma terzo della legge 3.4.1979 n. 103, di talchè la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell’Amministrazione statale che non sia stato ad essa notificato presso l’Avvocatura dello Stato (ad es. IV Sez. 17.7.1996 n. 862), salvi gli effetti di sanatoria determinati dall’eventuale costituzione in giudizio dell’Amministrazione stessa, ai sensi della sentenza della Corte cost. 26.6.1967 n. 97.
considerato che, nel caso in esame, in cui il ricorso di primo grado non è stato notificato presso l’Avvocatura dello Stato, non si è verificata la sanatoria di cui sopra (non essendosi costituita in giudizio l’Autorità intimata) , e dunque il ricorso stesso risulta, come eccepito dall’appellante, effettivamente inammissibile;
considerato peraltro che la opzione interpretativa qui fatta propria, sulla scia del riferito precedente giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, trova uno specifico antecedente nell’art. 417 bis del codice di procedura civile (introdotto dall’art. 42 del d. lgs 31.3.1998 n. 80, modificato dall’art. 19 del D.Lgs. 29.10.1998 n. 387) il quale al primo comma prevede che ” Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’art. 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti” e, cionondimeno, come chiarito dal successivo comma secondo, per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione sopra trascritta si applica solo nel caso in cui l’Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, non determini di assumere direttamente la trattazione della causa; mentre, in ogni altro caso, l’Avvocatura stessa trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell’amministrazione interessata per gli adempimenti di competenza.
considerato che la disciplina contenuta nell’art. 417 bis cod. proc. civ. (pur contemplando nel rito del lavoro una facoltà di rinuncia della parte statale alla difesa tecnica analoga a quella introdotta nel rito per l’accesso) presuppone espressamente il permanere, a pena di nullità, dell’obbligo di notifica del ricorso al Giudice del lavoro presso l’Avvocatura erariale, il che costituisce conferma, in via analogica, che anche i ricorsi al giudice amministrativo in materia di accesso sono soggetti al regime delle notifiche dettato dall’art. 11 primo comma R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 e successive modificazioni.
considerato in definitiva che l’acclarata nullità della notificazione del ricorso introduttivo rende lo stesso ricorso inammissibile, nè d’altra parte sussistono nel caso in esame – in cui l’associazione ricorrente non stava in giudizio personalmente- i presupposti per la concessione dell’errore scusabile.
Considerato, in conclusione, che l’appello va accolto e che va dichiarato inammissibile, in riforma della impugnata sentenza, il ricorso di primo grado;
considerato che sussistono peraltro giusti motivi, avuto riguardo in particolare al profilo formale di accoglimento dell’appello, per compensare fra le parti onorari e spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione sesta – definitivamente pronunciando, in forma semplificata sul ricorso in materia di accesso (RG n. 5164/14) accoglie l’appello e per l’effetto dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente FF
Claudio Contessa – Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti – Consigliere
Bernhard Lageder – Consigliere
Depositata in Segreteria il 15 ottobre 2014.
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