Consiglio di Stato
sezione VI
sentenza 1 dicembre 2014, n. 5927
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE SESTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6314 del 2013, proposto da:
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO, nella persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in (…);
contro
ES.PA., rappresentato e difeso dagli avv. Or.Ab. ed El.Cu., con domicilio eletto presso studio Ti. in (…);
nei confronti di
Comune di Castellabate, non costituito;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00304/2013, resa tra le parti, concernente diniego di compatibilità ambientale su domanda di condono edilizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Pa. Es.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 il Cons. Vito Carella e uditi l’avvocato dello Stato Ma. nonchè gli avvocati Ab. e Cu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Risulta dalla sentenza appellata che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha accolto il ricorso proposto da Es.Pa. avverso il parere contrario alla condonabilità, ai sensi dell’art. 32 l. 28 febbraio 1985, n. 47, di opere edilizie realizzate nel 1995, espresso con atto prot. n. 10025 del 28 giugno 2011 dall’Ente Parco del Cilento e del Vallo di Diano in riferimento a un vincolo sopravvenuto, e contro il susseguente diniego comunale del condono a sanatoria manifestato con atto prot. n. 15512 del 1 settembre 2011.
La sentenza rileva che l’Ente, qui preposto alla tutela del vincolo, non ha operato alcuna valutazione concreta di compatibilità (con i valori ambientali sottesi all’imposizione del vincolo) e si è solo limitato a rilevare il contrasto dell’intervento con i divieti derivanti dal vincolo sopravvenuto, in difformità dall’indirizzo giurisprudenziale “il quale vuole, da un lato, che l’esistenza del vincolo vada accertata al momento in cui deve essere valutata la domanda di condono, a prescindere dall’epoca della sua introduzione (interessando quindi anche le opere eseguite anteriormente all’apposizione del vincolo stesso), dall’altro lato, che i vincoli di inedificabilità sopravvenuti alla realizzazione dell’intervento edilizio non operano quali fattori di preclusione assoluta al condono, ma costituiscono vincoli relativi ai sensi dell’art. 32 della l. n. 47 del 1985, che impongono un apprezzamento concreto di compatibilità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 maggio 2012, n. 2576)”.
Con l’appello, fondato su due motivi di censura, l’Ente Parco critica la sentenza nel diverso assunto che, a termini del combinato disposto degli articoli 12, comma 2, lettera b), e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), è fatto divieto di costruire nuove opere edilizie “nelle riserve generali orientate”: per cui è “errato in diritto richiedere in motivazione del diniego ‘un apprezzamento concreto di compatibilità’(…) irrilevante”, come pure non è condivisibile la ritenuta non sufficienza della motivazione sulla compatibilità in concreto dell’avvenuto ampliamento mediante “il richiamo dei divieti discendenti dal vincolo di tutela”.
Resiste in giudizio l’appellato con controricorso supportato da consulenza tecnica di parte (CTP) e memoria depositata il 7 maggio 2014 e conclude per il rigetto dell’appello, assumendo di avere presentato la domanda di condono, in applicazione della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel marzo del 1995 e che il Parco del Cilento è stato istituito solo con il successivo d.P.R. 5 giugno 1995 (G.U. n. 181 del 4 agosto 1995), in proposito richiamando il precedente di cui a Cons. Stato, VI, 17 gennaio 2014, n. 231 (che respinse l’appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Salerno, 1° ottobre 2012 n. 1476 che aveva accolto analogo ricorso).
Alla pubblica udienza del 10 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’appello è infondato e la sentenza va confermata. Non sussiste ragione per discostarsi dal consimile precedente della Sezione, intervenuto nei confronti dello stesso Ente Parco del Cilento nello stesso territorio di Castellabate (Cons. Stato, VI, 17 gennaio 2014, n. 231) o di altri ancora seppure di altra Sezione (Cons. Stato, IV, 19 marzo 2014, n. 1338).
Con l’indicata decisione, questa Sezione ha infatti – richiamando il precedente di cui a Cons. Stato, Ad. plen., 22 luglio 1999, n. 20 sul vincolo sopravvenuto all’edificazione – affermato che “la circostanza che il vincolo (nella specie: istituzione di un Parco) sia sopravvenuto rispetto all’edificazione non può condurre a considerare del tutto inesistente un vincolo di inedificabilità totale, ricadendo nella previsione di carattere generale contenuta nel primo comma dell’art. 32 della legge n. 47/1985, secondo cui il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, parere che va acquisito a prescindere dal requisito della anteriorità dell’opera rispetto al vincolo. In attuazione del principio tempus regit actum, invero, l’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo. E appare altresì evidente che tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l’attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente”.
Nella fattispecie, in coerenza con detta giurisprudenza, posta la pacifica sopravvenienza all’abuso dell’istituzione dell’Ente Parco del Cilento e del Vallo di Diano, nonché l’assenza di valutazione concreta e attuale della compatibilità dell’intervento abusivo, che non è riducibile al mero richiamo dei contenuti astratti discendenti dal vincolo, la sentenza impugnata appare corretta e, conseguentemente, le censure dedotte devono essere rigettate perché infondate.
3.- Si può quindi concludere sul punto che l’accertamento di compatibilità paesaggistica avrebbe dovuto essere portato nel concreto della fattispecie reale, mediante una valutazione effettiva che esaminasse la compatibilità dell’opera nuova o difforme rispetto ai sopravvenuti valori tutelati.
Pertanto, l’appello va respinto, con conferma della sentenza gravata, che risulta esente dalle critiche sollevate.
In considerazione della particolarità della fattispecie, le spese di lite dell’odierno grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto (ricorso numero: 6314 del 2013), respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Sergio De Felice – Consigliere
Vito Carella – Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele – Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere
Depositata in Segreteria il 01 dicembre 2014.
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