Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione VI

ordinanza 28 ottobre 2015, n. 4900

REPUBBLICA ITALIANA

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE SESTA

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8182 del 2015, proposto da:

Gi. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Da.Li. ed altri, con domicilio eletto presso Da.Li. in Roma, Via (…);

contro

Adisu L’Orientale – Azienda Per il Diritto Allo Studio Universitario, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via (…);

nei confronti di

La. Spa, rappresentato e difeso dall’avv. Ge.Mi., con domicilio eletto presso Cr.Se. in Roma, (…9;

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE I n. 01593/2015, resa tra le parti, concernente esclusione dall’affidamento del servizio di “selezione e fornitura di personale da impiegare con contratto di lavoro a tempo determinato presso adisu per due anni”

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Adisu L’Orientale – Azienda per il Diritto allo Studio Universitario e di La. Spa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Sb., dello Stato Gr., e Mi.;

Ritenuto che in astratto l’esistenza dell’utile potrebbe anche essere ricavata e dimostrata (pur in presenza di una percentuale di aggio pari a zero) da altre componenti dell’offerta presentata, che avrebbero, pertanto, dovuto essere valutate prima di esprimere il giudizio di inattendibilità economica dell’offerta di Gi. s.p.a.;

Ritenuto, peraltro, che rispetto alla percentuale di aggio la differenza tra l’offerta dell’appellante e quella della controinteressata è minimale e certamente tale da non giustificare il diverso trattamento riservato alle due offerte;

Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare possono essere compensate

P.Q.M.

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 8182/2015) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder – Consigliere

Andrea Pannone – Consigliere

Maddalena Filippi – Consigliere

Depositata in Segreteria il 28 ottobre 2015.

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