Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 8 giugno 2015, n. 2809

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 312 del 2015, proposto dalla signora Pa.Pe., rappresentata e difesa dall’avvocato An.Az., con domicilio eletto presso l’avvocato Fr.As. in Roma, Via (…);

contro

Comune di San Giuliano Terme, non costituito;

nei confronti di

Ga.Be., non costituito;

per la riforma

delle sentenze del T.a.r. per la Toscana – Firenze – Sezione II, nn. 1520 del 9 ottobre 2014 e 2044 del 19 dicembre 2014.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2015 il consigliere Vito Poli e udito per la parte appellante l’avvocato As. su delega dell’avvocato Az.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla proclamazione del signor Ga.Be. alla carica di consigliere comunale per la Lista Forza Italia in occasione delle elezioni tenutesi nel maggio – giugno del 2014, per il rinnovo del consiglio comunale del Comune di San Giuliano Terme; il giudizio è stato promosso (con ricorso allibrato al nrg. 1114/2014) dalla signora Pa.Pe., candidata nella medesima lista, che ha riportato lo stesso numero di preferenze (61) del signor Be. ma che non è stata eletta, ex art. 73, co. 12, t.u.e.l., in quanto quest’ultimo la precedeva nell’ordine di iscrizione.

2. Con sentenza non definitiva n. 1520 del 9 ottobre 2014, il T.a.r. per la Toscana:

a) ha dichiarato inammissibile il ricorso – non essendo stata fornita alcuna prova mediante produzione di specifica dichiarazione di rappresentanti di lista – nella parte in cui ha sostenuto che nella sezione n. 2 sarebbero state dichiarate nulle quattro schede recanti la preferenza per la candidata Pe. in violazione dell’art. 57 penultimo comma, del t.u. n. 570 del 1960;

b) ha dichiarato ammissibile il ricorso – essendo stata esibita dichiarazione della rappresentante di lista signora Il.Bo. – nella parte in cui ha sostenuto che nella sezione n. 24 sarebbero state dichiarate nulle due schede recanti la preferenza per la candidata Pe., in violazione dell’art. 57 penultimo comma, del t.u. n. 570 del 1960;

c) ha disposto una verificazione affidata al signor Prefetto di Pisa limitatamente alle schede annullate nella sezione n. 24.

2.1. Avverso la menzionata sentenza n. 1520, la signora Pe. ha ritualmente proposto riserva di appello ai sensi dell’art. 103 c.p.a.

2.2. Con sentenza definitiva n. 2044 del 19 dicembre 2014, il T.a.r. per la Toscana:

a) ha preso atto che dalla verificazione effettuata era emerso che nella sezione n. 24 la candidata Pe. non aveva raccolto neppure una preferenza;

b) ha respinto in toto il ricorso proposto;

c) nulla ha disposto in ordine alle spese di lite non essendosi costituite le parti intimate.

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato (rispettivamente in data 2 – 7 e 15 gennaio 2015), la signora Pe. ha interposto appello avverso le su menzionate sentenze sostenendo, con un unico complesso motivo (pagine 4 – 7 del gravame), l’erroneità della statuizione di inammissibilità del ricorso rivolto alla contestazione della nullità delle schede nella sezione n. 2, a fronte della precisa individuazione della sezione, del numero delle schede e della disposizione di legge violata; in presenza di un tale livello di specificità del motivo, sarebbe ultronea l’allegazione, ai fini probatori, della dichiarazione del rappresentante di lista (pure espressamente individuato, sin dal primo grado di giudizio, nella persona della signora Ma.Gi.).

4. Nessuno si è costituito per le parti intimate.

5. All’udienza pubblica del 12 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. L’appello è infondato.

Rilevato in limine che neppure nel presente grado di giudizio è stata depositata la dichiarazione della rappresentante di lista Maria Grazia Gismondi (in disparte ogni profilo di ammissibilità di tale produzione documentale ex art. 104, co. 2, c.p.a.), osserva il Collegio, in una con i principi elaborati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio (n. 32 del 20 novembre 2014, cui rinvia a mente degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.pa.), che nel giudizio elettorale in relazione al quale si chiede il riconteggio o la revisione delle schede:

a) l’onere allegatorio è soddisfatto attraverso l’indicazione della natura dei vizi denunziati, del numero delle schede contestate e delle sezioni cui si riferiscono;

b) in assenza di risultanze documentali dai verbali sezionali, l’onere probatorio minimo può considerarsi soddisfatto da parte del ricorrente allorquando quest’ultimo esibisca in giudizio quantomeno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal rappresentante di lista presente alle operazioni di spoglio.

Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie è evidente che la signora Pe. non ha soddisfatto l’onere probatorio minimo richiesto dalla legge.

7. In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.

8. Nulla sulle spese del presente grado di giudizio non essendosi costituite le parti intimate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Nulla sulle spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Vito Poli – Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti – Consigliere

Antonio Amicuzzi – Consigliere

Nicola Gaviano – Consigliere

Depositata in Segreteria l’8 giugno 2015.

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