Il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi. Pertanto, ben potrebbe essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché quest’ultima è di per sé idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento proposto, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale
Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 6 luglio 2016, n. 3000
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 296 del 2015, proposto dalla Provincia di Barletta, Andria e Trani, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Ge. Ro. No., con domicilio eletto presso il signor A. Pl. in Roma, via (…);
contro
La s.r.l. Bl., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Bi. An. Pa. e La. Di.Tr., con domicilio eletto presso il signor A. Pl. in Roma, via (…);
la Regione Puglia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia,
l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia – Dipartimento Provinciale Bat,
l’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;
il Comune di (omissis), in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Mi. Di., con il quale è elettivamente domiciliato presso il signor Ge.Er.Ar. in Roma, (…);
il Comune di (omissis), in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Fi. Co., con domicilio eletto presso la signora Ma.Ra. in Roma, via (…);
l’Autorità di Bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato opelegisin Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
i signori Gi. Br., ed altri, con domicilio eletto presso il signor Fr. A. Ca. in Roma, via (…);
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 224 del 2015, proposto dal Comune di (omissis), in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Mi. Di., con il quale è elettivamente domiciliato presso lo Studio Ar. in Roma, (…);
contro
La s.r.l. Bl., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Bi. An. Pa. e La. Di.Tr., con domicilio eletto presso il signor Gi.Pl. in Roma, via (…);
la Provincia di Barletta Andria Trani;
i signori Gi. Br., ed altri;
nei confronti di
La Regione Puglia,
l’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani,
il Comune di (omissis);
l’Autorità di Bacino per la Puglia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata opelegis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
entrambi per la riforma
della sentenza del T.a.r. Puglia – Bari: Sezione I n. 1164/2014, resa tra le parti, concernente il diniego di concessione dell’a.i.a. per un impianto di smaltimento rifiuti
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.r.l. Bl., del Comune di (omissis), del Comune di (omissis), dell’Autorità di Bacino della Puglia, nonché dei signori Gi. Br., ed altri nel ricorso NRG. 296/2015 e della s.r.l. Bl. e dell’Autorità di Bacino per la Puglia nel ricorso NRG. 224/2015;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati G. Ro. No., Bi. An. Pa., La. Di.Tr. Ni. An. Si. e Di. Mi., nonché l’avvocato dello Stato Gi.Ga.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La s.r.l. Bl. è titolare dal 1997 di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di (omissis), loc. (omissis).
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, con la sentenza n. 1164 del 7 ottobre 2014, accogliendo il suo ricorso n. 805/2013, ha annullato la determinazione n. 23 del 6 marzo 2013, con la quale il dirigente del Settore Ambiente, Energie ed Aree Protette della Provincia Barletta Andria e Trani (d’ora in avanti Provincia B.A.T.) aveva negato, sulla base dei pareri indicati in motivazione e delle risultanze della conferenza di servizi, il rilascio dell’autorizzazione per l’ampliamento della discarica.
In particolare, il TAR:
– ha respinto l’eccezione preliminare della Regione Puglia di sopravvenuta carenza di interesse (imperniata sull’intervenuta adozione del nuovo piano regolatore generale del Comune di (omissis) e sulla conseguente definitiva preclusione all’autorizzazione di nuove discariche nell’area in questione, stante per contro l’idoneità dell’autorizzazione ex art. 208, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006, a costituire variante ai vigenti strumenti urbanistici);
– ha altresì respinto l’eccezione di improcedibilità (per l’intervenuta rettifica dell’autorizzazione paesaggistica, atto presupposto dell’A.I.A. (contenendo il nuovo atto ulteriori prescrizioni restrittive rispetto all’autorizzazione paesaggistica già rilasciata, non autonomamente ostative all’autorizzazione all’impianto);
– ha ritenuto fondati ed assorbenti i primi quattro motivi di ricorso (concernenti rispettivamente il mancato pronunciamento sulla v.i.a., il difetto di motivazione per la mancata indicazione delle ragioni che giustificavano il diniego; il carattere meramente negativo, privo cioè del valore costruttivo imposto dalla legge, dei pareri negativi espressi dalle amministrazioni intervenute nella conferenza di servizi; la mancata convocazione per l’apposita conferenza di servizi dell’ufficio regionale competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica), in quanto asseritamente rilevatori «di un non corretto esercizio del potere discrezionale, che non sempre risulta svolto in una prospettiva di confronto e mediazione delle posizioni espresse, così imponendosi la sua riedizione».
2. Tale sentenza è stata ritualmente appellata:
a) dal Comune di (omissis) (ricorso NRG. 224/2015), che ne ha dedotto l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di cinque motivi di gravame, così rubricati: «I. Error in procedendo: violazione dell’art. 79 c.p.a. Violazione dell’art. 295 c.p.c. Mancata sospensione necessaria del giudizio di primo grado»; «IIError in judicando: errata applicazione dell’art. 7, comma 2, L.R. Puglia n. 17/2007. Erronea applicazione dell’art. 26, comma 1 e 208, comma 8 del D. Lgs. 152/2006»; «IIIError in judicando: errata interpretazione degli artt. 14 ter. Comma 5 bis e, L. n. 241/1990. Errata interpretazione dell’art. 208, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006”; «IV. Error in judicando: errata interpretazione e applicazione dell’art. 14 – quater, comma 1, L. n. 241/1990”; «V. Error in procedendo: erronea interpretazione dell’art. 14 ter e ss. L. n. 241/1990»;
b) dalla Provincia di Barletta, Andria e Trani (ricorso NRG. 296/2015) che, pur senza la rubricazione dei motivi di gravame, ha contestato le motivazioni con cui i primi giudici hanno accolto i primi quattro motivi di censura articolati con il ricorso di primo grado.
Si sono costituiti:
a) in entrambi i giudizi la s.r.l. Bl., che ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto e riproponendo espressamente i motivi di censura sollevati in primo grado, non esaminati per assorbimento;
b) nel ricorso NRG. 296/2015 i signori Br.Gi., ed altri, che hanno chiesto il rigetto dell’appello, siccome irricevibile, improcedibile, inammissibile ed infondato;
c) in entrambi i giudizi l’Autorità di Bacino per la Regione Puglia;
d) nel ricorso NRG. 296/2015 il Comune di (omissis) ed il Comune di (omissis), i qualihanno invece chiesto l’accoglimento dell’appello e l’annullamento della sentenza impugnata.
Con ordinanza cautelare n. 916 del 24 febbraio 2015, nel relativo giudizio, è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Nell’imminenza dell’udienza di trattazione, l’amministrazione appellante, la società Bl., il sig. Br. Gi. e gli altri consorti in lite hanno illustrato con apposite memorie le rispettive tesi difensive.
3. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2015, dopo la rituale discussione, le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
4. Gli appelli in trattazione, in quanto diretti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a.
5. Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello del Comune di (omissis), sollevata dalla s.r.l. Bl. sul presupposto che le censure formulate non avrebbero riguardato la sentenza nella sua interezza, non essendo stati censurati i capi della sentenza (con le relative motivazioni) riguardanti il rigetto delle eccezioni di sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado (perché il nuovo PUG ha classificato l’area de qua non compatibile con l’intervento in questione) e di sua improcedibilità (perché vi è stata la rettifica, con D.D. n. 790 del 6 dicembre 2012, dell’autorizzazione paesaggistica n. 108/12, quale atto presupposto nel procedimento A.I.A., impugnato con altro ricorso).
Rileva la Sezione che l’appello ha contestato i capi della sentenza che hanno accolto alcuni motivi di censura (con assorbimento di altri) del ricorso di primo grado, sicché è pienamente ammissibile, in quanto ha chiesto la sua reiezione, perché infondato.
6. I motivi di appello formulati in entrambi i gravami in trattazione, sostanzialmente identici tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
Poiché essi sono fondati nel merito, si può prescindere dall’esame del primo motivo dell’appello del Comune di (omissis) (con cui è stata lamentata l’erroneità della sentenza impugnata per la mancata sospensione del giudizio, ai sensi degli art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., in attesa della decisione sull’impugnativa della determinazione dirigenziale n. 790 del 6 dicembre 2012).
6.1. Entrambe le amministrazioni appellanti hanno sostenuto l’erroneità della statuizione con cui la sentenza impugnata ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado ed ha affermato che il diniego di autorizzazione sarebbe carente di motivazione in ordine alla v.i.a.
Le censure degli appellanti sono fondate.
6.1.1. Come emerge dall’impugnato diniego, la s.r.l. Bl. ha inteso avvalersi della disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 7, comma 2, della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17,, secondo cui, «Per le opere e gli interventi sottoposti a VIA e contemporaneamente rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 59/2005, è facoltà del proponente ottenere che la procedura di VIA sia integrata nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto delle procedure definite dalla normativa nazionale di settore».
A ciò consegue che non incide sulla legittimità del diniego il mancato riferimento alla valutazione di impatto ambientale, dovendo piuttosto verificarsi se gli aspetti che normalmente costituiscono oggetto di tale valutazione siano stati non di meno effettivamente presi in considerazione.
6.1.2. Come puntualizzato dalla giurisprudenza, la valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l’autorità decidente, attraverso l’apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull’ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell’habitat (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5295; sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4611): essa non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita (Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; 9 gennaio 2014, n. 36).
Nel caso di specie, dalla lettura dell’impugnato diniego (determinazione dirigenziale n. 23 del 6 marzo 2013) emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’amministrazione procedente ha effettivamente tenuto conto degli elementi propri della valutazione ambientale, dando atto dei pareri sfavorevoli formulati dai vari enti ed uffici che si sono espressi in conferenza di servizi.
Tali pareri, invero, non sono riferiti esclusivamente agli aspetti tecnici del progetto di ampliamento della discarica, ma concernono anche gli aspetti ambientali propri della valutazione di impatto ambientale: è decisivo al riguardo evidenziare che l’ARPA Puglia (DAP BAT), nella riunione della conferenza dei servizi del 24 luglio 2012, si è espressa negativamente sul progetto in esame, giacché «la preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l’individuazione del responsabile dell’eventuale inquinamento, prevede un grado di prescrizione ‘escludenté per la localizzazione di nuove discariche per rifiuti speciali, in quanto non può essere assicurata una elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario ‘chi inquina pagà….La discarica in oggetto, vista come un unicum con la Discarica Bl. s.r.l. attualmente in servizio, non ha soluzioni di continuità territoriale con la piattaforma depurativa di reflui liquidi speciali pericolosi e non della società S.o.s.r.l….che pur non essendo qualificata come discarica, per il notevole accumulo che la stessa detiene, pone la problematica su cennata circa l’individuazione del responsabile dell’inquinamento».
Anche nella riunione della conferenza dei servizi del 3 dicembre 2012, l‘ARPA Puglia ha confermato il parere sfavorevole, permanendo «le motivazioni escludenti all’insediamento della nuova discarica, o ampliamento della esistente, per quanto alla Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2009 di approvazione dell’agglomerato del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia, all’art. 15 – localizzazione impiantistica, fino a quando insistono reflui liquidi in accumulo nella predetta Piattaforma depurativa S.O. s.r.l.».
Fa ugualmente riferimento ad aspetti ambientali il parere sfavorevole formulato dal Servizio Urbanistico della Regione Puglia (nota A00 79/12.12.2012-14) in ordine alla localizzazione del progetto in esame, in ragione dell’adiacenza al Parco Territoriale delle (omissis) e all’area nel bacino idrografico costituito dal torrente (omissis) e relativi affluenti, con conseguenti possibili interferenze e inquinamento delle falde.
6.1.3. In ogni caso, poiché il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi (e possano avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi: Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2015, n. 313), ben potrebbe essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché quest’ultima è di per sé idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento proposto (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5295), mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
6.2. Vanno congiuntamente esaminati gli altri motivi di appello, con cui è stato sottolineato che non sussistono i profili di inadeguata motivazione e di inadeguata istruttoria, nonché i vizi di natura procedimentale (ex art. 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241), ritenuti invece sussistenti dal TAR.
Anch’essi sono fondati.
6.2.1. Sotto un primo profilo, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, il diniego impugnato risulta adeguatamente motivato per relationem, con riferimento alla totalità dei pareri negativi espressi dalle amministrazioni ed uffici che si sono espressi nel corso del procedimento, non essendo richiesto direttamente dalla legge, né essendo altrimenti ragionevole pretendere un’autonoma valutazione di quei pareri da parte dell’amministrazione procedente per denegare la richiesta autorizzazione.
Invero un’autonoma valutazione dei pareri sfavorevoli e dunque un particolare onere di motivazione del diniego, diversa ed ulteriore da quella per relationem, sarebbe stata necessaria solo se l’amministrazione procedente si fosse voluta discostare da quei pareri sfavorevoli, il che non avvenuto.
Inoltre, non è sindacabile (e non risulta del resto neppure effettivamente contestata) la scelta dell’amministrazione procedente di condividere e fare propri i pareri sfavorevoli espressi dagli uffici che hanno partecipato alla conferenza dei servizi, poiché tale determinazione rientra nell’ambito della discrezionalità tecnico-amministrativa, sottratta al sindacato di legittimità, salvo le macroscopiche ipotesi di arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che non ricorrono nel caso di specie.
6.2.2. Quanto alla lamentata ‘inammissibilità’ dei pareri sfavorevoli emessi dagli enti e degli uffici che si sono espressi nella conferenza dei servizi, e che sarebbero privi di quel’valore costruttivò che sarebbe imposto dalla relativa disposizione normativa (art. 14 quater, comma 1, della legge n. 241 del 1990), va osservato che tali pareri non si possono considerare ‘immotivate opposizioni di principio al progetto esaminato, ma al contrario hanno individuato puntualmente le ragioni, anche di ordine ambientale, ostative all’approvazione del progetto ed al rilascio della richiesta autorizzazione.
Ciò esclude in radice la sussistenza del vizio accolto dai primi giudici, tanto più che non può ragionevolmente ritenersi che, in presenza di ragioni ragionevolmente risultate assolutamente ostative, quali quelle evidenziate nel caso di specie e che non consentono il rilascio dell’autorizzazione per realizzare l’impianto, debbano essere indicate o suggerite modifiche progettuali che rendano ammissibile il progetto.
6.2.3. In ordine alla asserita mancata convocazione alla conferenza dei servizi del Servizio Assetto del territorio generale per fornire i chiarimenti necessari richiesti dalla s.r.l. Bl. in relazione ai dubbi interpretativi che sarebbero emersi circa la qualificazione tipologica dell’impianto oggetto dell’autorizzazione paesaggistica (mancanza che, secondo i primi giudici, avrebbe costituito un altro vizio del provvedimento impugnato), risultano condivisibili le argomentazioni delle amministrazioni appellanti.
Per un verso, è pacifico che alla conferenza dei servizi è stata invitata la Regione, sicché è stato adempiuto l’obbligo previsto dalla legge, non potendo ammettersi che debbano essere invitati i singoli uffici interessati appartenenti alla stessa amministrazione.
Per altro verso, le deduzioni formulate dalla società, ed accolte dai primi giudici, consistono in sostanziali critiche delle scelte tecnico – discrezionali dell’amministrazione, che però in quanto tali sono insindacabili, salvi profili di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o di travisamento di fatti, che non risultano sussistenti e delle quali non è stata comunque fornita prova.
7. L’accoglimento degli esaminati motivi di gravame e la conseguente infondatezza dei corrispondenti motivi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado impone l’esame dei motivi del ricorso di primo grado, non esaminati dai primi giudici per assorbimento, ma puntualmente riproposti in sede di appello dalla s.r.l. Bl..
Tali motivi risultano infondati e devono essere respinti.
7.1. Si prestano ad una trattazione congiunta i motivi di ricorso di primo grado sub V («Violazione e falsa applicazione di legge [artt. 184, 208 del D. Lvo n. 152/2006 n. 152/2006, art. 29 bis e ss. D. Lvo n. 152/2006, D. Lvo n. 36/2003]. Violazione e falsa applicazione del D.M. 27.09.2010. Violazione e falsa applicazione D. Lvo n. 36/2003. Violazione e falsa applicazione di legge [art. 1 e 3 L. n. 241/1990 e s.m.i.; art. 97 Cost.]. Eccesso di potere per omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta, contraddittorietà»); VI («Violazione e falsa applicazione di legge [D. L.vo n. 36/2003]. Violazione e falsa applicazione di legge [art. 3 L. n. 241/1990]. Violazione falsa applicazione del Piano di assetto idrogeologico. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà ed illogicità manifesta»); VII («Violazione e falsa applicazione del piano gestione rifiuti regionali. Violazione e falsa applicazione di legge [art. 196, comma 3, del D. L. vo n. 152/2006]. Violazione e falsa applicazione di legge [art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i.]. Violazione e falsa applicazione di legge [art. 41 e 42 Cost.]. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, travisamento, incompetenza»).
Con esse, la s.r.l. Bl. ha sostanzialmente lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado che, a suo avviso, avrebbe erroneamente stravolto il contenuto dell’autorizzazione paesaggistica n. 108/2012, configurato immotivatamente il progetto presentato come relativo ad una discarica per rifiuti inerti invece che per rifiuti non pericolosi, adeguandosi agli illegittimi pareri formulati dal Comune di (omissis) e dalla As., senza tener conto della conformità del progetto presentato al Piano regionale gestione rifiuti, anche quanto alla localizzazione (ed in particolare al criterio preferenziale di localizzazione).
Ritiene la Sezione che tali articolate censure, piuttosto che dimostrare l’uso scorretto del potere esercitato dall’amministrazione procedente nel caso di specie, si risolvono in mere argomentazioni di contestazione alle determinazioni dell’amministrazione, che non risultano illogiche o irrazionali: le medesime censure vanno qualificate come un dissenso dalle motivate conclusioni dell’amministrazione e non supportate da elementi probatori.
7.2. Con i motivi sub VIII («Violazione e falsa applicazione del Piano gestione rifiuti regionali, degli artt. 195, 196, 197, 199 e 208 del D. L.vo n. 152/2006; artt. 3 e 4 della L.r. n. 36/2009; art 19 D. L.vo n. 267/2000; dell’art. 3 della legge 241/1990; degli art. 41 e 42 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, travisamento, sviamento. Incompetenza considerazione peraltro sull’asserita correttezza, adeguatezza e conformità del progetto presentato) e sub IX («Violazione e falsa applicazione di legge [art. 16 della legge regionale Puglia n. 56/1980; artt. 8 e ss. della L. n. 1150/1942; art. 11 e ss. della L.r. n. 20/2001]. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e dei principi in materia di pianificazione urbanistica e di partecipazione al procedimento pianificatorio; dell’art. 41 e 42 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto»), la società ricorrente in primo grado ha sostenuto che i pareri sfavorevoli emessi dal Comune di (omissis) e di (omissis) erano illegittimi, in quanto la competenza pianificatoria in materia di localizzazione degli impianti di recupero o di smaltimento rifiuti apparteneva alla provincia e non ai comuni.
Inoltre, sotto altro profilo, è dedotto che la variante ‘Parco (omissis)’, in cui era ricompresa l’area in cui doveva essere realizzato l’impianto, non sarebbe mai diventata efficace, perché non si sarebbe mai perfezionato il relativo iter di approvazione ex art. 16 della l.r. n. 56 del 1980, non essendo mai stata pubblicata e mai approvata dalla Regione.
Quanto al primo profilo, nel caso di specie nessuna violazione delle norme sul riparto delle competenze in tema di localizzazione degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti risulta essere concretizzata, giacché i Comuni di (omissis) e di (omissis) si sono limitati ad esprimere il proprio parere, previsto proprio in relazione alla localizzazione di tali impianti dall’art. 197, comma 1, lett. D), del D. Lgs. n. 152 del 2006.
Il secondo profilo della relativa censura è invece inammissibile, giacché la delibera impugnata, concernente la inclusione dell’area de qua nel Parco territoriale (omissis), è dell’anno 2009 (n. 935) ed i relativi termini per l’impugnazione, trattandosi di una variante allo strumento urbanistico, decorrono dalla sua data di pubblicazione all’albo.
Il richiamo all’art. 16 della legge regionale n. 56 del 1980 ed alla necessaria approvazione da parte della Regione della variante urbanistica non risulta pertinente, poiché tale approvazione risulta limitata all’accoglimento delle osservazioni presentate, fattispecie che non ricorre nella fattispecie in esame.
7.3. Ugualmente infondata è la censura sub X («Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 bis e ss. e art. 208 del D. L.vo N. 152/2006; artt. 4 della L.r. Puglia n. 36/2009, dell’art. 3 della legge 241/1990, degli art. 41 e 42 Cost., Eccesso di potere per omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, sviamento, incompetenza, perplessità e mancato esercizio dell’azione amministrativa»), giacché, se è vero che l’approvazione del progetto costituisce automaticamente anche variante al vigente strumento urbanistico, nel caso di specie la mancata approvazione del progetto non si ricollega esclusivamente ad una sua difformità dalla disciplina urbanistica.
7.4. Quanto al motivo sub XI («Violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 146 del D. L.vo n. 42/200, del PUTT/P [artt. 5.01 e artt. 2.01; 2.02; 2.03; 2.04; 3.08 delle N.T.A.], del piano di assetto idrogeologico della Regione Puglia, dell’art. 3 L. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto. Ingiustizia manifesta»), la ricorrente in primo grado ha contestato il parere sfavorevole contenuto nella nota dell’Assessorato Assetto del Territorio – Servizio Urbanistico – della Regione Puglia del 12 dicembre 2012 circa il fatto che l’area interessata all’intervento sarebbe interessata dall’area annessa di un affluente in destra idraulica del torrente (omissis).
Tale censura, lungi dal contestare l’esistenza del corso d’acqua, si limita a minimizzarne la rilevanza, deducendo la sua mancata iscrizione negli elenchi d’acqua della normativa di settore ovvero la asserita carenza di un suo valore paesaggistico: tali rilievi tuttavia non sono idonei ad inficiare l’avviso dell’amministrazione specificamente rivolto all’aspetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico dell’area in questione.
D’altra parte il diniego di autorizzazione impugnato non è fondato esclusivamente o principalmente sull’aspetto oggetto della censura in esame.
7.5. E’ infondato anche l’ultimo motivo di censura, sub XII («Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, travisamento, sviamento».
L’amministrazione ha effettivamente comunicato alla s.r.l. Bl. il preavviso di rigetto, tanto che quest’ultima ha formulato le proprie osservazioni.
Il loro mancato accoglimento non determina ex se l’illegittimità del diniego impugnato, essendo sufficiente che la partecipazione procedimentale sia stata consentita e che l’amministrazione abbia tenuto conto dei contributi (come emerge dalla lettura della nota del 13 febbraio 2013 del Comitato Tecnico Provinciale, che ha dichiarato di aver preso visione di quelle osservazioni, ancorché non le abbia ritenute idonee a superare le ragioni ostative già comunicate).
8. In conclusione gli appelli, previa riunione, devono essere accolti e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado della s.r.l. Bl..
La peculiarità della controversia giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dal Comune di (omissis) (NRG. 224/2015) e dalla Provincia di Barletta, Andria e Trani (NRG. 296/2015) avverso la sentenza n. 1164 del 7 ottobre 2014 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, cosi provvede:
– riunisce gli appelli e li accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado dalla s.r.l. Bl.;
– dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Vito Poli – Consigliere
Carlo Saltelli – Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Nicola Gaviano – Consigliere
Depositata in Segreteria il 06 luglio 2016.
Leave a Reply