Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 dicembre 2016, n. 5153

Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego la retribuibilità del lavoro straordinario è in linea di principio condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di servizio, la quale consente non solo una verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso alle suddette prestazioni, ma anche il controllo sul rispetto dei limiti di spesa fissati dal bilancio di previsione

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 6 dicembre 2016, n. 5153

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8899 del 2007, proposto da:

Pi. Vi., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Ba., Ma. At., con domicilio eletto presso Ma. An. in Roma, via (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Ca. Ta., con domicilio eletto presso St. Va. in Roma, via (…);

per la riforma della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI: SEZIONE II n. 01698/2007, resa tra le parti, concernente pagamento ore di lavoro straordinario

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2016 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Ca. Ta.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’appellante, ricorrente in primo grado, dipendente del Comune di (omissis), afferma d’aver svolto nell’anno 1990, su specifiche disposizioni del Responsabile del Servizio, e per improrogabili esigenze di servizio, n. 450 ore di lavoro straordinario, superando in questo modo il tetto contrattualmente prefissato di n. 200 ore di lavoro straordinario su base annuale.

Ha chiesto quindi il compenso per il maggior straordinario effettuato rispetto al limite contrattuale.

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso nella considerazione che l’attività lavorativa eccedente le 200 ore contrattualmente previste non era stata supportata dall’indispensabile preventiva autorizzazione; che l’assenso preventivo all’attività lavorativa in questione esibito da parte ricorrente e proveniente dal Responsabile del Servizio non poteva considerarsi sostitutivo dell’autorizzazione preventiva, essendo tale soggetto sfornito del potere di impegnare l’Ente datore di lavoro; che non ricorrevano neppure le condizioni per l’eccezionale ipotesi dell’autorizzazione implicita potendo ciò riguardare soltanto organi rappresentativi dell’Amministrazione interessata o coloro ai quali è rimessa la formazione della volontà dell’Ente.

Con l’appello in esame viene chiesta la riforma della sentenza impugnata sostenendo che l’attività lavorativa eccedente le 200 ore di lavoro straordinario contrattuali è stata svolta per improcrastinabili ed insopprimibili esigenze di servizio, e che non può ritenersi assente l’autorizzazione preventiva dell’Amministrazione avuto riguardo alla nota del Sindaco del Comune di (omissis) del 31.12.1993.

Il Comune si è costituito per resistere al gravame chiedendo l’integrale conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del 27 ottobre il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’appello è infondato non ritenendo la Sezione di doversi discostare dal tradizionale orientamento in materia secondo il quale “…Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego la retribuibilità del lavoro straordinario è in linea di principio condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di servizio, la quale consente non solo una verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso alle suddette prestazioni, ma anche il controllo sul rispetto dei limiti di spesa fissati dal bilancio di previsione (Cons. Stato Sez. VI – 13 maggio 2008 n. 2217)

In proposito, rispetto alla fattispecie in esame, deve essere anzitutto escluso che la nota del sindaco di (omissis) possa essere considerata equivalente all’autorizzazione preventiva allo svolgimento di attività lavorativa oltre le 200 ore contrattuali di straordinario, essendo state quest’ultime effettuate nel 1990 mentre la detta nota è del 1993.

E’ inoltre un dato di fatto inconfutabile nella fattispecie che l’autorizzazione data dal Responsabile del Servizio possa essere considerata di provenienza dell’organo competente ad assumere decisioni per conto dell’Ente stesso.

E’ assente altresì l’indifferibilità del servizio di cui parte appellante contesta la mancata retribuzione, non essendo stata tale condizione affatto corroborata dalla prova necessaria, peraltro vertente sulla presenza di condizioni che sono del tutto eccezionali, e ciò esclude possa ritenersi sussistente l’ipotesi dell’autorizzazione implicita.

L’appello deve essere respinto.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella – Presidente

Sandro Aureli – Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere

Oreste Mario Caputo –

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