Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 5 novembre 2014, n. 5460
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2014, proposto dall’architetto Ca.Pa., rappresentata e difesa dagli avvocati Pa.Vo. e Gi.Vo., con domicilio eletto presso l’avvocato Co.Sp. dello studio legale Queirolo in Roma, alla via (…);
contro
ARPAC – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura di Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via (…) ed altri (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – Napoli Sezione III n. 4466/2013, resa tra le parti, concernente approvazione della graduatoria del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente – architetto
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARPAC – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania e degli architetti Ad.Ma. e D.Fa.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2014 il Consigliere Doris Durante;
Udito l’avvocato Pa.Vo., anche per delega dell’avvocato Va.Ba.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che l’architetto Ca.Pa. con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Campania – giusta trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 18 giugno 2010 – chiedeva l’annullamento della deliberazione n. 45 del 18 febbraio 2010 emessa dal Direttore dell’ARPAC avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente – architetto indetto dall’ARPAC con deliberazione n. 188 dell’11 aprile 2011;
che in particolare, l’architetto Ca., collocata al quarto posto della graduatoria di merito, lamentava che illegittimamente non fossero state escluse dal concorso la terza classificata, architetto Si.Ma. ed altri (…), la violazione del principio dell’anonimato e deduceva vizi relativi alla valutazione dei propri titoli e del proprio curriculum e all’attribuzione di un maggior punteggio sulla base dei titoli e del curriculum;
che l’architetto Ma. a sua volta proponeva appello incidentale con il quale contestava la stessa ammissione alla procedura dell’architetto Pa.Ca., assumendo che era priva dei requisiti di ammissione;
che il TAR Campania con la sentenza n. 4466 del 27 settembre 2013 ha accolto il ricorso incidentale, dichiarando conseguentemente inammissibile il ricorso della ricorrente principale;
che l’architetto Ca. ha impugnato la sentenza, chiedendone l’annullamento o la riforma per error in iudicando;
che resistono all’appello l’architetto Ad.Ma. e l’architetto D.Fa.;
che nelle more del giudizio le parti hanno definito la controversia mediante atti di rinuncia agli atti del giudizio, precisamente l’architetto Pa.Ca. ha rinunciato al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto in sede giurisdizionale e deciso con la sentenza impugnata e l’architetto Ad.Ma. ha rinunciato al ricorso incidentale proposto innanzi al TAR Campania con atto notificato in data 5/8 ottobre 2010 e agli effetti della sentenza del TAR Campania n. 4466 del 2013;
che alla odierna camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, il difensore dell’appellante ha depositato copia dei due atti di rinuncia allo stato in corso di notifica e, anche su accordo del difensore dell’architetto Adele Maglione, ha chiesto la decisione;
Tutto ciò premesso, il Collegio considerato che l’appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso da essa instaurato avverso la graduatoria del concorso e l’architetto Ad.Ma. ha rinunciato al ricorso incidentale da essa proposto e agli effetti della sentenza di primo grado impugnata;
Visto l’art. 84, comma 4, c.p.a.;
Ritenuto che la dichiarazione di rinuncia al ricorso e agli effetti della sentenza di primo grado, pur non valendo quale rinuncia tipica in assenza delle formalità della notifica e del decorso del termine, manifesta la volontà univoca delle parti di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio;
Considerato che il giudice, anche in assenza delle formalità, può desumere dal comportamento delle parti e da atti non univoci intervenuti dopo la proposizione del ricorso, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Ritenuto che le spese di giudizio, giusta l’accordo delle parti contenuto negli atti di rinuncia, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta – definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara improcedibile il ricorso principale e il ricorso incidentale proposti in primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente FF
Francesco Caringella – Consigliere
Antonio Amicuzzi – Consigliere
Doris Durante – Consigliere, Estensore
Nicola Gaviano – Consigliere
Depositata in Segreteria il 5 novembre 2014.
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