Il divieto di cumulo fra rivalutazione monetaria e interessi, sancito per i crediti di lavoro dall’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, trova applicazione soltanto per gli inadempimenti successivi all’entrata in vigore di tale norma (e quindi dal 1 gennaio 1995), con la conseguenza che sui crediti retributivi maturati sino al 31 dicembre 1994 vanno corrisposti oltre gli interessi legali anche il danno da svalutazione (mentre per i crediti maturati dopo il 31 dicembre 1994 competono solo gli interessi legali).
Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 5 aprile 2017, n. 1598
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1985 del 2009, proposto da:
Mu. Fo., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Em. Co. e Pi. Gi. Do., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Em. Co. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Lo. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ma. Gr. in Roma, corso (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA: SEZIONE I n. 00006/2008, resa tra le parti, concernente il riconoscimento del diritto alla corresponsione di stipendi arretrati;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis)
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017 il Cons. Daniele Ravenna e uditi per le parti gli avvocati Gi. Ca., in sostituzione degli avv. Co. e Do., e An. Cl., su delega dell’avv. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Si ricorda che il sig. Mu., dipendente del Comune di (omissis), sospeso cautelativamente per 15 mesi, a decorrere dal 21 novembre 1982, dal servizio di custode inserviente notturno presso la Ca. di Ri. di S.P. in Ba., in quanto denunciato per lesioni personali lievi ad un anziano ospite della casa e per questo sottoposto a procedimento disciplinare, chiedeva al TAR per l’Emilia Romagna il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare e la ricostruzione giuridico-economica della carriera, con condanna dell’intimata amministrazione comunale al relativo pagamento, ciò in conseguenza dell’intervenuta archiviazione del procedimento penale e della perenzione di quello disciplinare.
Il TAR adito, con la sentenza segnata in epigrafe, accoglieva il ricorso.
2. L’interessato ha tuttavia chiesto la riforma di detta sentenza, lamentando con un primo motivo la mancata pronuncia sulla spettanza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme riconosciute e con un secondo motivo l’erroneità della disposta compensazione delle spese di lite, anche in ragione del comportamento processuale dell’amministrazione resistente, che sarebbe stato “ingiustificatamente e palesemente contrario a buona fede”.
Ha resistito al gravame il Comune di (omissis), deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza, giacché, quanto al primo motivo, non vi sarebbe stata una omessa pronuncia, ma una implicita pronuncia di rigetto e, quanto al secondo, la censura sarebbe stata generica.
Con una successiva memoria l’amministrazione appellata si è soffermata sulla base di calcolo da assumere per gli interessi e rivalutazione monetaria, richiamando in particolare i principi fissati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 18 del 13 ottobre 2011.
Anche l’appellante con apposita memoria ha illustrato le proprie tesi difensive, insistendo per l’accoglimento del gravame.
3. All’udienza pubblica del 2 marzo 2017, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. L’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’amministrazione comunale deve essere respinta.
Non può ragionevolmente dubitarsi della sufficiente puntualità e chiarezza del primo motivo di gravame, con il quale l’interessato ha contestato che i primi giudici, pur accogliendo la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della retribuzione non corrisposta per il periodo di sospensione dal servizio (stante l’archiviazione del procedimento penale e la perenzione di quello disciplinare), non si sarebbero pronunciati sulla spettanza su tali somme anche della rivalutazione monetaria e degli interessi, irrilevante a tal riguardo essendo la prospettato differenza tra omessa pronuncia e diniego implicito; né può condividersi la tesi della genericità della censura circa la compensazione delle spese di giudizio, in relazione al quale l’appellante ha contestato il difetto di motivazione, anche in ragione del comportamento processuale dell’amministrazione resistente.
5. Passando all’esame dell’appello la Sezione è dell’avviso che il primo motivo sia fondato.
Posto che non è stato contestato dall’amministrazione il capo della sentenza impugnata che ha riconosciuto al ricorrente la spettanza delle retribuzioni non percepite durante il periodo di sospensione dal servizio, deve rilevarsi che non vi è ragione per negare la spettanza su quelle somme anche della rivalutazione monetaria e degli interesse legali, essendo stato più volte ribadito peraltro da questo Consiglio (ex multis, Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4864; 23 luglio 2013, n. 3948; sez. III, 11 febbraio 2013, n. 748) che “il divieto di cumulo fra rivalutazione monetaria e interessi, sancito per i crediti di lavoro dall’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, trova applicazione soltanto per gli inadempimenti successivi all’entrata in vigore di tale norma (e quindi dal 1 gennaio 1995), con la conseguenza che sui crediti retributivi maturati sino al 31 dicembre 1994 vanno corrisposti oltre gli interessi legali anche il danno da svalutazione (mentre per i crediti maturati dopo il 31 dicembre 1994 competono solo gli interessi legali)”.
Quanto alle concrete modalità di calcolo è sufficiente rinviare a quanto statuito nelle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 25 giugno 1998 e n. 18 del 13 ottobre 2011.
Deve essere invece respinto il secondo motivo di gravame, con cui è stata chiesta la riforma della statuizione impugnata nella parte in cui ha compensate le spese di lite.
E’sufficiente rilevare al riguardo che nel processo amministrativo il potere di compensazione delle spese di causa si fonda su considerazioni di opportunità di carattere ampiamente discrezionale, non sindacabili in appello al di fuori dei casi di decisione manifestamente irrazionale o in cui sia stato disposto il pagamento di somme palesemente inadeguate e ciò anche dopo le modifiche all’art. 92 c.p.c. apportate dagli artt. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Cons. Stato sez. IV, 18 novembre 2016, n. 4808; sez. V, 16 novembre 2016, n. 4748)
Non può peraltro sottacersi che nel caso di specie la decisione di compensare le spese di lite risulta anche logicamente giustificata da “motivi di equità, in relazione alla natura ed al carattere complessivo della controversia”, il che esclude in radice ogni sua presunta irrazionalità o abnormità. 6. In conclusione l’appello deve essere accolto in parte, nei sensi di cui in motivazione.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate per metà e per l’altra metà, nella misura di €. 2.000,00, sono poste a carico dell’amministrazione comunale appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado anche relativamente alla spettanza di rivalutazione monetaria ed interesse legali sulle somme riconosciute. Condanna il Comune di (omissis) al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida per la metà in €. 2.000,00 (duemila), compensandole per l’altra metà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Claudio Contessa – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere
Daniele Ravenna – Consigliere,
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