Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 30 aprile 2015, n. 2198

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5530 del 2013, proposto dal Consorzio Ca. (C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fr.Gu. ed En.Gu., con domicilio eletto presso lo Studio Legale Gr. Srl in Roma, corso (…);

contro

La Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Li.Bu., domiciliata in Roma, via (…);

la Commissione di Gara per l’assegnazione del servizio ex ACMS Spa per la Provincia di Caserta;

il Comune di Caserta;

la Provincia di Caserta, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gi.Ag., con domicilio eletto presso l’avvocato Ma.Mu. in Roma, via (…);

nei confronti di

La s.p.a. C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Si.To. e Lu.To., con domicilio eletto presso l’avvocato Lo.Vi. in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione I, n. 2006/2012, resa tra le parti, concernente l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito provinciale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Provincia di Caserta e della s.p.a. C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò’ Lotti e uditi per le parti ‘avvocati Fr.Gu. ed altri;

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. I, con la sentenza 17 aprile 2013, n. 2006 ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dall’attuale appellante per l’annullamento:

– della determinazione dirigenziale n. 5/H della Provincia di Caserta, settore trasporti – mobilità – grandi infrastrutture, del 10 aprile 2012;

– del decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 50 dell’11 aprile 2012, di approvazione del verbale di gara della commissione aggiudicatrice del 6 aprile 2012;;

– della determinazione Registro Unico n. 497 della Città di Caserta, Area generale di coordinamento tecnico – settore mobilità, del 19 aprile 2012.

Con tali atti, è stato approvato il verbale di gara della commissione aggiudicatrice del 6 aprile 2012 ed è stata disposta l’aggiudicazione alla CLP dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito provinciale, precedentemente svolti dall’AMCS.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando che quanto all’attribuzione del punteggio per la voce “proposte migliorative”, elemento decisivo di differenziazione dei due punteggi complessivi, la stessa è suscettibile di essere concretamente caratterizzata da una valutazione di elementi e dati eterogenei di cui si compone l’offerta; la ponderazione e la valutazione di tali elementi rientra nella tipica discrezionalità tecnica affidata al seggio di gara, insindacabile se sono per manifesta illogicità, irragionevolezza o erroneità dei presupposti.

Nel caso di specie, ha rilevato il TAR, la Commissione ha adeguatamente motivato le ragioni di preminenza delle proposte migliorative offerta da CLP, conferendo un peso determinante alla previsione dell’impegno di assorbire 35 lavoratori oltre i 320 già previsti per l’attribuzione del punteggio massimo relativo a quella specifica voce.

L’appellante contestava la sentenza del TAR, deducendo i seguenti motivi d’appello:

– error in procedendo – violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e segg. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

– error in iudicando – violazione e falsa applicazione della lex specialis della procedura, dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990, dei principi di par condicio dei concorrenti, di non discriminazione e di trasparenza e dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento, abnorme illogicità, palese incongruità, irragionevolezza, contraddittorietà; violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 (difetto di motivazione) – erronea valutazione della situazione di fatto.

Con l’appello in esame, quindi, si chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituivano la Regione, la Provincia ed il controinteressato appellati, chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del 24 febbraio 2015, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva preliminarmente l’insussistenza di rapporti di pregiudizialità in senso tecnico con la causa d’appello rubricata al n. di RG 6725-2014, con la conseguenza che non si ravvisa alcuna necessità di disporre il rinvio della presente causa per riunione, come auspicato dalla parte resistente.

2. Il Collegio ritiene che l’appello sia infondato nel merito, potendosi dunque prescindere dalle preliminari eccezioni di inammissibilità, formulate dalla Provincia appellata, relativamente all’onere di specificazione dei motivi di gravame in appello; relativamente al fatto che i motivi d’impugnazione non investono tutti i punti di motivazione enunciati nella sentenza impugnata, così da non incidere sul giudicato; relativamente, infine, al difetto di interesse al ricorso.

3. Infatti, passando all’esame dell’appello, si deve rilevare che la lettera d’invito alla procedura per cui è controversia disponeva che gli offerenti presentassero proposte migliorative del servizio, con particolare riguardo al rapporto con l’utenza, nonché per il monitoraggio del servizio reso.

La lex specialis della gara ha fissato correttamente le variazioni migliorative ammissibili che, infatti, non alterano i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, al fine di non ledere la par condicio e lo stesso interesse della stazione appaltante al conseguimento delle funzionalità perseguite (cfr., in termini, Consiglio di Stato, sez. IV, 23 gennaio 2012, n. 285).

Pertanto, la previsione migliorativa presentata dall’aggiudicatario e contestata in questo giudizio è ammissibile, in quanto riguardante le modalità esecutive dell’opera o del servizio, non traducendosi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dall’Amministrazione appaltante.

4. In relazione alla valutazione delle offerte, poiché la stessa è espressione di un’ampia discrezionalità che impinge nel merito dell’azione amministrativa, come tale essa sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salve le ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o di travisamento dei fatti, ipotesi che non sussistono nel caso di specie e non sono nemmeno state dedotte sotto quest’ultimo specifico profilo.

5. Più specificamente, nel caso in esame, la proposta tecnica migliorativa rispetto al progetto base è stata correttamente ritenuta ammissibile, avendo l’offerente dato contezza delle ragioni che giustificano l’adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni richieste dalla stazione appaltante, dimostrando che la variante garantisce l’efficienza del progetto e le esigenze della P.A. ad esso sottese.

Con riferimento, in particolare, all’elemento di valutazione delle offerte di cui al punto E) della lettera di invito (altre proposte migliorative del servizio, con particolare riguardo al rapporto con l’utenza, nonché per migliorare il monitoraggio del servizio reso, fino ad un massimo di 5 punti), l’aggiudicataria CLP ha ottenuto l’attribuzione del punteggio massimo di 5; la relativa motivazione include una serie di valutazioni complesse ed interconnesse, comprensive della quantificazione del personale al di sopra della soglia indicata.

Tale ultimo parametro non può dirsi in contrasto con la predetta formulazione della lett. E), poiché quest’ultima clausola, che stabilisce che le altre proposte migliorative devono aver riguardo al rapporto con l’utenza e devono servire a migliorare il monitoraggio del servizio reso, non può escludere il rilievo anche di un incremento di addetti, laddove questi siano ragionevolmente ed intuitivamente in relazione con un incremento di mezzi o di servizi resi, quindi, in ultima istanza, funzionali al miglioramento del rapporto con l’utenza.

6. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso RG n. 5530-2013), lo respinge.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, spese che si liquidano in euro 6000,00 (Seimila), oltre accessori di legge, a favore della Provincia e della Società controinteressata, ed euro 3500,00 (Tremilacinquecento), oltre accessori di legge, in favore della Regione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Vito Poli – Consigliere

Carlo Saltelli – Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti – Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi – Consigliere

Depositata in Segreteria il 30 aprile 2015.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *