Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 26 giugno 2015, n. 3243

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10200 del 2014, proposto dalla s.p.a. Be., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma.Si. e Ma.Pr., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma.Pr. in Roma, via (…);

contro

Il Comune di Megliadino San Fidenzio;

nei confronti di

Il Parco Commerciale San Fidenzio;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 506/2014, resa tra le parti, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 il Cons. Sabato Guadagno e uditi l’avvocato Gi.Co. ed altri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La presente controversia ha ad oggetto la nota comunale del 29 gennaio 2013, di diffida alla rimozione degli impianti pubblicitari installati sul lastrico solare del “Parco Commerciale Megliadino”, la successiva nota dell’8 giugno 2013, impugnata con primi motivi aggiunti, con cui, previa revoca della nota del 24 aprile 2013 di sospensione dei termini del procedimento, il Comune ha ordinato all’appellante s.p.a. Be. di ottemperare a quanto previsto nella precedente nota del 29 gennaio 2013 ed infine le note del 4 ottobre 2007 e del 26 ottobre 2007, impugnate con i secondi motivi aggiunti, con le quali rispettivamente la Veneto strade ed il Comune di Megliadino San Fidenzio avevano comunicato i motivi ostativi all’approvazione del progetto di installazione delle insegne, presentato il 6 giugno 2007 dalla Commerciale San Fidenzio, dante causa della odierna ricorrente.

2.- La s.p.a. Be. impugnava tali atti, deducendo che:

si sarebbe formato un titolo tacito sulla DIA edilizia di richiesta di autorizzazione viabilistica presentata nel 2007, non avendo le amministrazioni interessate emesso un tempestivo ed espresso atto di diniego e, sotto un distinto profilo, eccependo che l’Amministrazione non poteva ordinare la rimozione dell’insegna, essendo il procedimento di sanatoria ancora pendente o definito per silenzio-assenso, come chiesto di accertare con separato ricorso pendente presso la terza sezione del TAR Veneto fino alla previa definizione con provvedimento espresso di tale procedimento di sanatoria e, sotto un ulteriore profilo,

– le insegne, per dimensioni, struttura e collocazione, non erano in contrasto con alcuna norma di legge o di regolamento e non creavano alcun pericolo per la circolazione stradale.

3.- Con la sentenza n. 506/2014, il TAR Veneto dichiarava il proprio difetto di giurisdizione ad esaminare il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, richiamando le regole sulla riassunzione della causa avanti al giudice civile, e dichiarava inammissibile per carenza d’interesse il secondo ricorso per motivi aggiunti.

4.- Con l’appello in esame, la società ha chiesto la riforma della sentenza del TAR, deducendo molteplici profili di censura per violazione di legge ed eccesso di potere e riproponendo le trentacinque censure prospettate in primo grado.

5. – Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

In prossimità della camera di consiglio, la parte appellante ha depositato in data 31 marzo 2015 un’articolata memoria difensiva, in cui ha ribadito le proprie argomentazioni difensive.

6.- Nella camera di consiglio del 16 aprile 2015, la causa è stata introitata in decisione in forma semplificata, con avvertimento alle parti ai sensi dell’art. 60 del c.p.a..

7.- L’appello è infondato, in quanto va confermata la declaratoria di difetto di giurisdizione amministrativa.

Preliminarmente il Collegio osserva che i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, con cui l’intimata Amministrazione comunale ha ingiunto la rimozione degli impianti pubblicitari, di cui è stata constatata l’abusiva collocazione, sono stati emanati in applicazione dell’art. 23 del Codice della Strada, per il quale “lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione………. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento”.

Con la prima censura, la società appellante deduce che la sentenza di primo grado sarebbe erronea, per aver ritenuto che il giudizio avesse ad oggetto la sola sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva: da tale erroneo presupposto, il TAR avrebbe fatto discendere l’erronea declaratoria di difetto di giurisdizione (pag. 12-13 atto di appello).

Rileva la Sezione che tale censura è infondata.

Va premesso che la sentenza di primo grado ha constatato come la società abbia proposto un ricorso al giudice di pace avverso gli atti impugnati nel presente giudizio: il giudice di pace ha respinto il ricorso con la sentenza del 4 marzo 2013 (pag. 6 della sentenza di primo grado).

Ciò posto, va richiama la consolidata giurisprudenza per la quale, in considerazione del “carattere accessorio” dell’irrogazione della sanzione pecuniaria, sussiste la giurisdizione del giudice civile nel caso di impugnazione dei provvedimenti comunali adottati ai sensi dell’art. 23, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con cui è disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati (Cass. Civ., Sez Un., 19 agosto 2009, n. 18357; 23 giugno 2010 n. 15170; 14 gennaio 2009, n. 563; 18 novembre 2008, n. 27334; 6 giugno 2007, n. 13230; 17 luglio 2006, n. 16129; 19 novembre 1998, n. 11721; Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5556; 27 giugno 2012, n. 3786 e 3787; 27 marzo 2013, n. 1777).

Per tale giurisprudenza (che non è risultata oggetto di argomentazioni critiche nel presente giudizio), l’art. 211, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 1992 va interpretato nel senso che la giurisdizione del giudice civile sussiste non solo in caso di ordinanza-ingiunzione congiuntamente irrogativa della sanzione pecuniaria e di quella accessoria, ma anche in caso di ordinanza-ingiunzione irrogativa della sola sanzione accessoria (sul punto, cfr. Cass., Sez. Un., 25 maggio 2001, n. 223; 23 luglio 2002, n. 10790).

8.- Va pertanto confermata la statuizione con cui il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, con irrilevanza delle ulteriori censure, con cui in questa sede sono state riproposti i motivi di primo grado.

9.- Le spese del presente grado di giudizio nei confronti dell’unica controparte, costituita in giudizio, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 10200 del 2014, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Vito Poli – Consigliere

Antonio Amicuzzi – Consigliere

Nicola Gaviano – Consigliere

Sabato Guadagno – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 26 giugno 2015.

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