Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 21 aprile 2015, n. 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2015, proposto dalla D. s.a.s., rappresentata e difesa dall’avvocato Fr.An.Ca., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Co., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma.Pi., con domicilio eletto presso Ma.Ga. in Roma, via (…);
nei confronti di
Do.Mo.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – SEZ. STACCATA DI LATINA, SEZIONE I, n. 801/2014, resa tra le parti, concernente una revoca della procedura di gara d’appalto – risarcimento danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Co.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2015 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Fr.Ca. ed altri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La D. s.a.s. impugnava davanti al TAR Lazio – sez. staccata di Latina gli atti con cui il Co. aveva revocato per sopravvenuta copertura finanziaria la procedura di affidamento dell’appalto integrato per la realizzazione della nuova sede consortile, di cui al bando pubblicato il 20 giugno 2012, nella quale la società ricorrente era stata dichiarata aggiudicataria provvisoria (verbale di gara n. 6 del 20 novembre 2012; in particolare, veniva impugnata la delibera del consiglio di amministrazione del consorzio n. 121 del 28 agosto 2013 ed i relativi atti presupposti).
2. Con la sentenza in epigrafe il TAR adito ha respinto il ricorso e le connesse domande di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale o di pagamento dell’indennizzo ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, statuendo che:
– malgrado la sua autoqualificazione, la delibera impugnata non costituisce manifestazione del potere di autotutela, ma si sostanzia una mancata conferma dell’aggiudicazione provvisoria, di un provvedimento, quindi, internale ed insuscettibile di generare affidamenti tutelabili, palesandosi come ipotesi del tutto fisiologica quella in cui a tale provvedimento non faccia seguito l’aggiudicazione definitiva, in ragione della facoltà di apprezzamento della convenienza economica del contratto da affidare pacificamente attribuita alla stazione appaltante;
– nel caso di specie, le ragioni addotte nel provvedimento impugnato della mancata positiva conclusione sono date dalle “mutate condizioni economiche finanziarie espressamente richiamate nella delibera oggetto della presente impugnazione”, le quali per costante giurisprudenza amministrativa legittimano un simile esito della procedura di evidenza pubblica, e nel caso di specie sono state espressamente previste nel bando di gara come ipotesi nella quale il Consorzio si era riservato la possibilità di non procedere all’aggiudicazione definitiva;
– essendo la mancata copertura finanziaria sopravvenuta all’indizione della gara ed all’aggiudicazione provvisoria, oltre che dipendente da fattori non imputabili al consorzio resistente, quest’ultimo non può essere ritenuto responsabile ex art. 1337 cod. civ.
3. La D. s.a.s. ha appellato questa decisione, riproponendo le domande già svolte nel proprio atto introduttivo del presente contenzioso.
4. Si è costituito in resistenza il Consorzio provinciale.
DIRITTO
1. Il collegio reputa opportuno esporre i punti salienti della presente vicenda contenziosa:
I) il provvedimento impugnato nel presente giudizio, vale a dire la delibera del consiglio d’amministrazione del Consorzio industriale odierno appellato n. 121 del 28 agosto del 2013, consiste in un atto di “revoca per sopraggiunti motivi di interesse pubblico della procedura di gara” nella quale la D. era stata dichiarata aggiudicataria provvisoria (così nella motivazione del provvedimento), con il quale il Consorzio ha quindi proceduto al “ritiro del bando di gara e degli atti conseguenti ivi inclusa l’aggiudicazione” (così nel dispositivo);
II) la revoca in questione è stata adottata all’esito di un procedimento avviato dal Consorzio in riscontro alla diffida dell’aggiudicataria provvisoria a concludere la gara per l’affidamento dell’appalto integrato, come si evince chiaramente dalla delibera del consiglio d’amministrazione n. 115 del 9 agosto 2013, oggetto di comunicazione ex art. 7 l. n. 241/1990 alla società odierna appellante, nella quale si fa appunto menzione della diffida di quest’ultima;
III) nella delibera da ultimo citata l’organo amministrativo del Consorzio prende atto “della sopravvenuta carenza dell’interesse pubblico quale presupposto della stipula del Protocollo d’Intesa del 25 maggio 2009”, da esso sottoscritto insieme ad altre società ed il Comune di Frosinone per la realizzazione del polo tecnologico e dell’innovazione, nel quale sarebbe stata realizzata la nuova sede consortile;
III.1) a questo specifico riguardo, nel provvedimento in esame il consiglio di amministrazione constata che le società interessate, pur richieste dal Consorzio in seguito all’aggiudicazione provvisoria, non hanno manifestato la volontà di acquistare o prendere in locazione alcune parti della struttura da adibire a propria sede, né tanto meno hanno compiuto i propedeutici atti di vendita delle loro attuali sedi (in particolare per quanto riguarda la Bic Lazio s.p.a., firmataria del protocollo d’intesa);
III.2) di seguito, la delibera ricorda che in base al piano economico finanziario del polo tecnologico e dell’innovazione, presupposto all’indizione della gara provvisoriamente aggiudicata all’odierna appellante, “una parte della provvista economica necessaria (…) sarebbe derivata dalla cessione a terzi di porzioni dell’immobile”;
III.3) inoltre, viene fatto riferimento alla “attuale contingenza economica dell’Ente”, richiamandosi sul punto la relazione del responsabile dell’ufficio di ragioneria (nota del 5 agosto 2013), nella quale si certifica innanzitutto il mancato riscontro degli istituti bancari alle richieste di finanziamento (per circa 3 milioni di euro, pari al costo dell’opera); inoltre, perdite di bilancio provvisorio per oltre 500 mila euro; nonché la soccombenza riportata in alcuni contenziosi, con possibili uscite per l’ente di 7 milioni di euro;
IV) tutte queste circostanze sono poi riprodotte nella delibera di revoca della gara, in cui il Consorzio dà anche conto dell’impraticabilità dell’opzione consistente nel finanziamento mediante la Cassa depositi e prestiti, stante la comunicazione ricevuta in data 23 novembre 2012, con la quale l’istituto ha subordinato il finanziamento integrale dell’opera al rilascio di una fideiussione bancaria o degli enti territoriali interessati; ed inoltre che delle 11 banche private interpellate, sin dal luglio dello stesso anno, solo una (la Bcc di Roma) aveva offerto di sovvenire il consorzio (nota del 19 dicembre 2012), ma a condizioni diverse da quelle richieste (in particolare con mutuo fondiario decennale anziché ventennale);
V) infine, dopo avere richiamato le norme del disciplinare di gara contenenti una riserva in favore del consorzio di non procedere all’aggiudicazione definitiva (punti 18.11 e 6.4 del disciplinare), confutato di seguito le controdeduzioni della D., e posto in rilievo che questa aveva conseguito unicamente l’aggiudicazione provvisoria, nella delibera finale l’organo amministrativo evidenzia la sussistenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico legittimanti la revoca e, per contro, l’assenza di contrapposti pregiudizi in danno dell’aggiudicataria provvisoria;
VI) degno ancora di menzione è la circostanza che in base al piano economico finanziario predisposto ed approvato dal Consorzio per la realizzazione del polo tecnologico destinato ad ospitare la nuova sede, l’80% delle fonti di finanziamento sarebbe derivato da mutui, mentre solo il restante 20% da mezzi propri, e che l’ammortamento del mutuo ipotizzato era appunto ventennale, con previsione della capacità dell’ente di farvi fronte grazie alla propria “alta disponibilità di risorse liquide”, ulteriormente destinate ad accrescersi grazie al venir meno delle spese sostenute per l’affitto dell’attuale sede, nonché per “l’introito derivante dall’affitto di una parte della nuova struttura non utilizzata direttamente dall’Ente” (conclusioni finali del piano).
2. Ciò precisato in fatto, deve innanzitutto puntualizzarsi che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il provvedimento impugnato non si sostanzia in una revoca dell’aggiudicazione provvisoria, e che non è pertanto applicabile la giurisprudenza pacifica di questo Consiglio di Stato secondo cui tale provvedimento non è riconducibile al potere di autotutela amministrativa: (ex plurimis: Sez. III, 24 maggio 2013, n. 2838; Sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5266; Sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 195). Dal chiaro tenore motivazionale della delibera consiliare conclusiva e dei prodromici atti, sopra esaminati, della medesima sequenza procedimentale emerge invece che il Consorzio ha revocato in autotutela l’intera gara a partire dal bando.
3. Da quanto ora osservato si deve quindi trarre la conseguenza che l’atto impugnato e quelli prodromici sono espressivi del generale potere previsto dall’art. 21-quinquies l. n. 241/1990.
L’ulteriore corollario è che – esclusa in ragione qualsiasi rilevanza delle previsioni del disciplinare di gara sopra citate, perché meramente riproduttive del potere poc’anzi menzionato, o di quello di non procedere all’aggiudicazione definitiva – occorre verificare la sussistenza dei presupposti in concreto di tale potere, alla luce delle censure svolte nel presente giudizio dalla D., e dunque se effettivamente sussistano le ragioni sopravvenute di pubblico interesse richiamate dal Consorzio industriale nelle proprie determinazioni.
4. Sul profilo ora enucleato l’atto di appello non contiene ragioni per discostarsi dalle considerazioni già espresse dal TAR a sostegno della legittimità dei provvedimenti impugnati, dovendosi quindi la sentenza di primo grado essere confermata sotto questo profilo.
Decisive sul punto sono le seguenti considerazioni:
a) le società firmatarie del protocollo d’intesa per la realizzazione del polo tecnologico e delle innovazioni, nel quale era prevista la nuova sede del Consorzio appellato, non hanno dato alcun seguito ai loro impegni e la circostanza non è specificamente contestata dalla D., facendo dunque effettivamente venire meno le ragioni di interesse pubblico sottostanti all’opera;
b) inoltre, diversamente da quanto sostiene l’appellante, il coinvolgimento di queste società costituiva parte imprescindibile del piano economico finanziario dell’opera sottostante all’appalto integrato, giacché l’onere riveniente dall’ammortamento del mutuo previsto per il relativo finanziamento avrebbe dovuto essere coperto anche grazie all’affitto a queste di parte della struttura;
c) tutto ciò nell’ambito di un quadro più generale nel quale il ricorso a mezzi di terzi era decisivo, essendo destinato a coprire ben l’80% dei costi stimati dell’opera;
d) su questo fondamentale profilo, il Consorzio ha dovuto constatare a posteriori l’impossibilità o la gravosità del ricorso alle fonti di finanziamento, come debitamente rappresentato negli atti impugnati e, ancora una volta, non ex adverso contestato;
e) a quest’ultimo riguardo, la società appellante si limita, da un lato, a porre in dubbio che il Consorzio sia soggetto ai rischi di esborso per soccombenze riportate nei contenziosi nei termini esposti dal suo responsabile di ragioneria nella citata relazione allegata alla delibera di avvio del procedimento di revoca, grazie ad una transazione intervenuta successivamente con una delle controparti, e dall’altro lato a prospettare una favorevole situazione di liquidità di controparte, in ragione di crediti da incassare;
f) tuttavia, le istanze istruttorie formulate dalla D. al fine di comprovare le circostanze dedotte devono essere respinte, per irrilevanza di queste ultime, oltre che per estrema genericità della deduzione concernenti i crediti;
g) infatti, in primo luogo, l’incontestato venir meno della principale fonte di copertura dei costi stimati per l’opera costituisce di per sé evento comportante uno stravolgimento del quadro economico per essa previsto;
h) come sopra rilevato, infatti, il piano prevedeva un arco temporale di finanziamento di venti anni, grazie al quale il Consorzio avrebbe potuto sostenere gli oneri di ammortamento, mentre l’unica proposta di finanziamento ricevuta dalle banche consisteva in un mutuo decennale, evidentemente più oneroso su base annua;
i) in secondo luogo, la transazione riferita dall’appellante costituisce circostanza in grado di ridurre, ma non già di elidere completamente una perdita comunque conseguente alla soccombenza riportata in sede giudiziale;
l) inoltre, l’incasso di crediti non fornisce alcuna certezza sul relativo buon fine, e sul conseguente reperimento della liquidità necessaria per far fronte ad un ammortamento finanziario comunque più oneroso su base annua rispetto a quello inizialmente previsto.
5. Tutto ciò conduce dunque a ritenere legittimi il provvedimento di revoca e gli atti presupposti impugnati nel presente giudizio, sebbene la società odierna appellante si dolga anche delle modalità con cui il Consorzio è addivenuto alla relativa emanazione, ed in particolare al lungo lasso temporale intercorso tra l’aggiudicazione provvisoria e l’avvio, immediatamente successivo al ricevimento della diffida stragiudiziale a concludere la gara, del procedimento di revoca in autotutela della stessa.
A quest’ultimo riguardo deve essere richiamata la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non vi è motivo per discostarsi anche nel caso di specie, secondo cui le sopravvenute difficoltà finanziarie possono legittimamente fondare provvedimenti di ritiro in autotutela di procedure di gara, benché queste siano giunte all’aggiudicazione definitiva (in questo senso, da ultimo, Sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6406, in precedenza: Sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 156; Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2400), e fino a che il contratto non sia stato stipulato (Ad. plen. 20 giugno 2014, n. 14).
La perdita della copertura finanziaria rappresenta infatti una circostanza che legittimamente può indurre l’amministrazione a rivalutare i motivi di interesse pubblico sottesi all’affidamento di un contratto e dunque riconducibile alla principale ipotesi di revoca di provvedimenti amministrativi, secondo l’ampia nozione recepita dal citato art. 21-quinquies della legge generale sul procedimento amministrativo.
A ciò va aggiunto nel caso di specie la decisiva circostanza che le imprese cointeressate alla realizzazione del polo tecnologico, firmatarie del protocollo di intesa insieme al consorzio appellato, non hanno dato seguito agli impegni inizialmente assunti.
6. L’indirizzo da ultimo richiamato è peraltro applicabile a fortiori a procedure aggiudicate solo in via provvisoria, ed anche se ad essa non sia seguito alcuno sviluppo procedimentale per molti mesi, lasciando l’impresa in una situazione di incertezza ed attesa per lungo tempo.
Per confutare tutte le doglianze svolte dalla D. sul punto, è innanzitutto pacifico che l’aggiudicazione definitiva è necessariamente emessa in forma espressa, anche se sia spirato il termine per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria ex art. 12, comma 1, cod. contratti pubblici (in questo senso: Sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1766, citata dall’appellante, la quale ha infatti precisato che “il meccanismo del silenzio assenso prefigurato dall’art. 12, comma 1, riguarda solo l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, mentre l’aggiudicazione definitiva richiede una manifestazione di volontà espressa dell’Amministrazione, ossia un provvedimento”; negli stessi termini anche Sez. III, 16 ottobre 2012, n. 5282, parimenti citata dall’appellante; ancora, la stessa III Sezione nella sentenza 31 gennaio 2014, n. 467, in cui si è precisato che anche dopo l’infruttuoso spirare del termine previsto dalla disposizione del codice dei contatti pubblici da ultimo richiamata l’amministrazione conserva il potere di recedere dalla gara; sulla necessità che l’aggiudicazione definitiva sia espressa si vedano anche le pronunce di questa Sezione del 23 ottobre 2014, n. 5238 e 13 marzo 2014, n. 1251).
Deve inoltre evidenziarsi che, come sopra rilevato, la revoca è stata disposta nei confronti dell’intera gara e che rispetto un provvedimento di autotutela di simile portata anche l’aggiudicazione definitiva è destinata ad essere travolta. Infatti, con il ritiro dell’intera gara l’amministrazione si determina nel non stipulare in assoluto il contratto, dopo averne riconsiderato le ragioni originarie, non limitandosi, come nel caso di revoca dell’aggiudicazione definitiva o provvisoria, ad esercitare il proprio ius poenitendi con riguardo a quella specifica concorrente destinataria di questi ultimi provvedimenti.
Di fronte ad un atto espressivo di apprezzamenti di carattere ampiamente discrezionale, riconducibile ad una diversa valutazione del medesimo interesse pubblico che aveva originariamente indotto l’amministrazione ad emettere l’atto poi ritirato, qualsiasi affidamento privato è destinato a soccombere, tanto è vero che l’art. 21-quinquies più volte citato non attribuisce ad esso alcun rilievo impeditivo all’esercizio del relativo potere, diversamente da quanto previsto per l’annullamento d’ufficio dal successivo art. 21-nonies. La prima delle norme della legge generale sul procedimento amministrativo ora citato tutela infatti il contrapposto interesse destinato unicamente sul piano patrimoniale, attraverso l’indennizzo e dunque mediante un ristoro pecuniario conseguente ad un atto lecito ma pregiudizievole per i contrapposti interessi privati (in questi termini: Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5082).
Occorre ancora evidenziare che le ragioni che hanno indotto il Consorzio a rimuovere l’intera gara sono in ogni caso preclusive della possibilità di dare corso alla procedura di affidamento ed alla conseguente stipula del contratto, cosicché a fronte di tale inconfutabile constatazione diviene irrilevante ogni questione concernente il lasso temporale concretamente intercorso tra l’aggiudicazione provvisoria e l’avvio del procedimento di revoca in autotutela della gara.
7. Respinte dunque tutte le censure concernenti la legittimità degli atti impugnati, devono a questo punto essere esaminate le conseguenti domande di carattere patrimoniale.
8. Richiamato quanto poc’anzi osservato a proposito del potere di revoca si appalesa innanzitutto fondata la richiesta di indennizzo ai sensi del citato art. 21-quinquies, che infatti la stessa società odierna appellante correla in via di immediata derivazione dall’accertamento della legittimità della revoca dalla stessa impugnata.
Nel caso di specie è in particolare indubbio che gli atti impugnati abbiano comportato per la D. i “pregiudizi” previsti dal primo comma della disposizione in esame e che questi debbano essere ristorati dal Consorzio appellato, considerato l’affidamento maturato dalla prima sulla positiva definizione della procedura di gara, ragionevolmente ingeneratosi dopo il conseguimento dell’aggiudicazione provvisoria (in una fattispecie analoga si è espressa negli stessi termini la citata pronuncia della III Sezione 16 ottobre 2012, n. 5282).
9. Venendo alla quantificazione dell’indennizzo, lo stesso deve essere limitato alle spese inutilmente sopportate dalla D. per partecipare alla gara, con esclusione di qualsiasi altro pregiudizio dalla stessa lamentato nella presente impugnativa.
Ciò in base ad un duplice ordine di rilievi.
In primo luogo perché si tratta di un rimedio posto a protezione di interessi lesi da atti legittimi, come sopra accertato, e dunque leciti. Conseguentemente con esso non possono essere reintegrate tutte le conseguenze patrimoniali negative risentite dai relativi destinatari, come invece nel risarcimento del danno per fatti che l’ordinamento giuridico riprova, e dunque illeciti ex art. 2043 cod. civ. o, per venire al caso oggetto del presente giudizio, commessi in violazione del dovere di buona fede nelle trattative precontrattuali sancito dall’art. 1337 cod. civ. L’indennizzo è per contro un istituto di giustizia distributiva, che impone una condivisione sul piano economico di tali negative conseguenze di carattere patrimoniale, secondo un bilanciamento rimesso all’equo componimento delle parti interessate o, in caso di disaccordo, al giudice amministrativo.
In secondo luogo, si trae conferma di quanto ora osservato dal comma 1-bis dell’art. 21-quinquies, il quale, nello specifico caso di revoca di atti amministrativi incidenti su rapporti negoziali circoscrive l’indennizzo “al solo danno emergente”. La previsione in questione è applicabile a fortiori al caso, oggetto del presente giudizio, in cui la revoca non incida su tali rapporti, essendo i contrapposti affidamenti privati evidentemente meno meritevoli di tutela rispetto a coloro che vedano vanificate le aspettative di integrale esecuzione di un contratto ormai stipulato.
10. Venendo dunque alle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta, la D. deduce di avere sostenuto a tale titolo una spesa complessiva di Euro 31.360,00.
La prova di tale deduzione è fornita attraverso i documenti sub. 24 degli allegati al ricorso di primo grado.
11. Ad avviso del Collegio devono essere indennizzate le seguenti spese:
– fattura dello studio tecnico Sciacca per un importo di Euro 952,56;
– fattura dell’ing. Al.De. di Euro 1.799,28;
– fattura dell’ing. Lu.Ci. di Euro 1.058,40;
– fattura dell’ing. Fr.Se. di Euro 436,80;
– fattura della cooperativa Es. di Euro 1.210,00;
– fattura dell’arch. Mo.Pa. di Euro 11.806,50;
– fattura dell’ing. Ka.Pa. di Euro 11.425,47;
Il tutto, per un ammontare di Euro 28.689,01
Tutte queste fatture costituiscono idonea prova del pregiudizio lamentato, poiché recano una causale consistente nella redazione della documentazione di gara, e sono corredate dalla relativa contabile del bonifico di pagamento, a comprova quindi dell’effettività dell’esborso sostenuto.
Alle spese per il pagamento delle fatture in questione devono essere aggiunte le commissioni bancarie per i relativi bonifici di pagamento, complessivamente ammontanti, in base alle contabili prodotte, ad Euro 18,90, e così per un importo di Euro 28.707,91.
A questo ammontare devono quindi essere aggiunte le somme sborsate a titolo di cauzione provvisoria, per il contributo A.v.c.p. e per l’acquisito di cd recanti gli elaborati progettuali dell’appalto in contestazioni, di cui vi è parimenti documentazione agli atti di gara, per un totale di Euro 360,00, che sommato al sub-totale precedente comporta la somma finale di Euro 29.067,91.
Non possono infatti essere riconosciuti gli oneri sostenuti per il personale impiegato per la redazione della documentazione amministrativa e la redazione del progetto tecnico, a conforto del quale la D. ha prodotto le buste paga.
Tali oneri sono infatti connessi alla normale operatività dell’azienda e sarebbero stati in ogni caso oggetto di esborso, in esecuzione dei contratti di lavoro intercorrenti tra la medesima appellante ed i dipendenti in questione. Difetta dunque il necessario nesso di causalità dell’asserito pregiudizio con l’atto di revoca.
12. Quanto sopra liquidato è tutto ciò che in questo giudizio può essere riconosciuto alla D.
Infatti, a prescindere dall’astratta configurabilità di una violazione del dovere di buona fede precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. del Consorzio, non possono in ogni caso essere riconosciuti gli ulteriori danni invocati all’odierna appellante.
13. In primo luogo, deve essere escluso il risarcimento delle chance di ulteriori occasioni contrattuali asseritamente perse per effetto del comportamento tenuto dall’amministrazione, per assoluta carenza di allegazione e prova.
Sul punto la D. si limita infatti a specificare il quantum risarcibile, determinandolo in misura forfetaria rispetto al valore dell’offerta presentata nella procedura d’appalto oggetto del presente giudizio, senza invece indicare quali sarebbero state in concreto le alternative contrattuali alle quali la stessa avrebbe rinunciato in vista dell’aggiudicazione dell’appalto oggetto della gara in contestazione nel presente giudizio, come invece avrebbe dovuto.
14. La società appellante invoca inoltre il danno curriculare (anch’esso parametrato dall’appellante al valore del contratto d’appalto con il Consorzio), il quale deve invece essere escluso perché il suo risarcimento è configurabile in caso di responsabilità da mancata aggiudicazione, trattandosi di voce diretta a ristorare l’interesse positivo all’ottenimento del contratto ed alla sua esecuzione, ma non già l’interesse negativo a non essere coinvolto in trattative contrattuali inutili, il quale viene invece in rilievo nella culpa in contrahendo (sebbene in senso affermativo si siano espresse alcune pronunce di questo Consiglio di Stato: Sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 662, 14 gennaio 2013, n. 156).
15. In conclusione, può essere riconosciuto il solo indennizzo per le spese di partecipazione alla gara, come sopra quantificate, con gli accessori consistenti negli interessi al saggio legale dal 28 agosto 2013, data di adozione della delibera consiliare di revoca della gara sino all’effettivo pagamento (trattandosi di debito di valuta). Pertanto, solo sotto questo profilo l’appello deve essere accolto, fermo invece il rigetto delle domanda di impugnazione e di risarcimento per responsabilità precontrattuale.
16. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, che fa comunque capo all’amministrazione, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone a rifondere alla D. s.a.s. le spese del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in Euro 10.000,00, oltre al contributo unificato ed agli altri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno – Presidente
Francesco Caringella – Consigliere
Antonio Amicuzzi – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Depositata in Segreteria il 21 aprile 2015.
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