Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 11 settembre 2015, n. 4250
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 5690 del 2015, proposto dal sig. An.Be., rappresentato e difeso dall’avv. Ni. St., con domicilio eletto presso l’avv. Se. Do. in Roma, Via (…);
contro
il Comune di Trento, rappresentato e difeso dall’avv. Ch. D., con domicilio eletto presso la medesima in Roma, (…);
nei confronti di
Le signore Pa. Ke. e Cr.Fr.
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. 113/2015, resa tra le parti, concernente l’esclusione dell’interessato dalla graduatoria per accedere ai contributi per acquisto della prima casa di cui all’art. 2 della legge provinciale n. 9/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 26 agosto 2015 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Ni.Pa., su delega degli avvocati Ni.St. e Se.Do., e An. D. su delega dell’avvocato Ch.D.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
CONSIDERATO che per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo la cui spettanza al ricorrente forma oggetto di controversia la lex specialis esigeva effettivamente il requisito della residenza anagrafica nel territorio provinciale da parte degli interessati “fin dalla nascita”;
RITENUTO, infatti, che nel testo della previsione in rilievo della lex specialis la mancata ripetizione dell’attributo “anagrafica”, in funzione di specificazione del sostantivo “residenza”, si spiega per l’evidente ragione che tale attributo era stato appena enunciato –inequivocabilmente, una volta per tutte- nell’intitolazione dello stesso “Quadro 9” del modulo di domanda, il contenuto del quale non poteva quindi non esserne connotato;
OSSERVATO che pertanto ai fini di causa assume rilevanza la residenza anagrafica degli aspiranti al contributo, e non già la loro residenza effettiva;
RILEVATO che è pacifico che nel corso dell’anno 2002 il ricorrente abbia interrotto la propria residenza anagrafica nella Provincia di Trento, trasferendosi, sia pure per il limitato periodo di circa nove mesi, nel Comune di Sesto Fiorentino;
CONSIDERATO che a fronte delle indicate risultanze anagrafiche, sulle quali la lex specialis era univocamente imperniata, non può rivestire rilevanza l’allegazione di parte ricorrente di avere mantenuto comunque nei fatti, anche nel predetto periodo del 2002, la propria residenza effettiva in Trento;
RILEVATO che la carenza del suddetto requisito di continuità della residenza anagrafica locale, indipendentemente dalla consapevolezza che l’interessato potesse averne, obiettivamente impedisce l’attribuzione al medesimo del punteggio aggiuntivo oggetto di controversia;
OSSERVATO, inoltre, che risulta in contrasto con le relative chiare disposizioni l’assunto di parte, oltretutto indimostrato, che la legge provinciale n. 9/2013 e le sue deliberazioni attuative si riferiscano alla residenza effettiva in luogo di quella anagrafica;
RILEVATO, invero, che, come già osservato dal primo Giudice, il modulo di domanda impiegato in concreto nel procedimento in esame corrisponde –almeno in parte qua- a quello approvato con l’art. 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2013, e a tale delibera allegato;
RILEVATO, altresì, che lo stesso T.R.G.A. correttamente ha fatto notare come il ricorso di primo grado, in ogni caso, non recasse un’impugnativa della disciplina regolamentare di cui all’anzidetta deliberazione di G.P. per il suo ipotizzato contrasto con la legge provinciale;
SOGGIUNTO che l’Amministrazione già in occasione delle proprie risposte ai quesiti ricevuti, pubblicate nel suo sito web, aveva puntualizzato che “ai fini della certezza giuridica la residenza intesa ai fini della delibera provinciale è quella anagrafica”;
RITENUTO che in forza di quanto esposto l’appello risulta infondato e la sentenza impugnata si rivela meritevole di conferma;
OSSERVATO che la peculiarità della fattispecie concreta integra ragioni tali da giustificare la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 26 agosto 2015 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Antonio Amicuzzi – Consigliere
Nicola Gaviano – Consigliere, Estensore
Fabio Franconiero – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Depositata In Segreteria l’11 Settembre 2015
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