Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 29 agosto 2018, n. 5083.
La massima estrapolata:
L’indicazione di collocare la preferenza sulla riga posta sotto il simbolo trova la sua ragione essenziale nella esigenza del legislatore di far esprimere il voto con modalità coerenti alla impostazione grafica della scheda, piuttosto che nella esigenza di fissare una modalità di espressione della preferenza stessa a pena di nullità ; e comunque la indicazione sembra ragionevolmente volta a limitare i casi di voti di incerta assegnazione più che a dettare una modalità la cui mancata osservanza di per se stessa configuri oggettivamente una fattispecie di voto riconoscibile.
Sentenza 29 agosto 2018, n. 5083
Data udienza 14 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3181 del 2017, proposto da:
Ni. Co., rappresentato e difeso dall’avvocato Ri. Pa. Fo., con domicilio eletto presso lo studio En. Za. in Roma, piazza (…);
contro
Ro. Di Pa., rappresentato e difeso dagli avvocati Chi. Co., Fa. Ci., con domicilio eletto presso lo studio Ch. Co. in Roma, via (…);
nei confronti
Provincia di Isernia non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE – CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00112/2017, resa tra le parti, concernente la correzione del verbale dell’Ufficio elettorale della Provincia di Isernia n. 8 del 12 gennaio 2017 e dell’annessa proclamazione degli eletti alla carica di consigliere provinciale di Isernia a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Isernia, tenutesi in data 12 gennaio 2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ro. Di Pa.;
Vista l’ordinanza cautelare n. 2441/2017, che ha disposto la sollecita fissazione della trattazione della causa nel merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 settembre 2017 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Ma. Ze. su delega dichiarata di Ri. Pa. Fo. e Ch. Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il signor Ro. Di Pa. si è candidato nella lista n. 2 “Insieme per la Provincia di Isernia” per la carica di consigliere provinciale della Provincia di Isernia nella consultazione elettorale di secondo grado, svoltasi in data 12 gennaio 2017, e, nella graduatoria dei candidati più votati della propria lista, si è collocato al sesto posto con 5075 voti ponderati, ma, poiché alla lista spettava l’assegnazione di cinque seggi, l’ultimo candidato eletto è risultato il signor Ni. Co., collocatosi al quinto posto della graduatoria dei candidati più votati della lista 2 con voti ponderati 5309.
1.1. Ma il candidato Di Pa., ritenendo di avere titolo a collocarsi al quinto posto nella graduatoria della lista, con ricorso spedito per la notifica il 13 febbraio 2017, ha chiesto al TAR Molise l’annullamento e la correzione in parte qua della proclamazione degli eletti alla carica di consigliere provinciale di Isernia del 13 gennaio 2017, nonché del presupposto verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Isernia n. 8 del 12 gennaio 2017.
Con unico articolato motivo ha dedotto la violazione del DPR n. 560/1960, art. 64, comma 2, ed art. 69, comma 2, n. 2, nonché del principio del favor voti, rappresentando che illegittima mancata attribuzione di una preferenza del valore di 700 voti ponderati (poiché la scheda elettorale ritenuta nulla dall’ufficio elettorale era attinente alla fascia demografica D) gli avrebbe impedito di collocarsi al quinto posto nella graduatoria dei candidati più votati della lista n. 2 e, quindi, di risultare l’ultimo dei consiglieri provinciali eletti nella lista stessa.
Il controinteressato signor Ni. Co., costituitosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 130, commi 2 e 3, cpa, in quanto il ricorso non sarebbe stato notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2.Con sentenza semplificata n. 112/2017 il TAR Molise, dopo aver acquisito la scheda elettorale in controversia, preliminarmente ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso e poi, nel merito, lo ha accolto e, quindi, ha parzialmente annullato la proclamazione degli eletti, unitamente al presupposto verbale dell’ufficio elettorale della Provincia di Isernia, nella parte in cui ha proclamato eletto alla carica di consigliere della Provincia di Isernia il signor Ni. Co. al posto del signor Ro. Di Pa., ed, in conseguenza, ha rettificato il risultato elettorale attribuito al ricorrente, collocandolo, in sostituzione del controinteressato signor Co., al quinto posto utile della graduatoria dei candidati più votati della lista n. 2 “Insieme per la Provincia di Isernia” con voti totali validi 5.775 (spese compensate).
1.3.Tale sentenza è stata impugnata con l’appello in epigrafe, notificato in data 19 aprile 2017, dal signor Co., che ne ha chiesto la riforma, previa sospensione.
In particolare l’appellante ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente respinto, in via preliminare, l’eccezione relativa al vizio di notifica del ricorso (per violazione delle modalità particolari di notifica, di cui all’art. 130, commi 2 e 3, cpa) e poi, nel merito, avrebbe erroneamente ritenuto valida la preferenza del valore di 700 voti ponderati, espressa a favore del ricorrente Di Pa. su una scheda elettorale rossa, cioè della tipologia predisposta per i Comuni di fascia demografica D.
1.4. Avverso la sentenza di primo grado l’appellante signor Co. ha formulato quattro articolati motivi di appello, deducendo la violazione del DPR n. 570/1960, art. 64, comma 2, ed art. 69, comma 2, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione dell’art. 130 cpa sopraindicata; da ultimo l’appellante ai sensi dell’art. 101, comma 2, cpa, ha riproposto, altresì, le eccezioni sollevate in primo grado, ma non esaminate o dichiarate assorbite.
1.5.Si è costituito in giudizio il controinteressato signor Di Pa., che ha chiesto il rigetto dell’appello e con successiva memoria, ai fini della pronuncia sulla istanza di sospensione della esecutività della sentenza, ha rappresentato che, in esecuzione della sentenza di primo grado, il Consiglio Provinciale di Isernia in data 27 aprile 2017 nella sua prima convocazione (su conforme proposta del Responsabile del Settore Servizi di staff del 14 aprile 2017, n. 4) ha attuato la surroga del candidato Co. con il candidato De Pa., in qualità di quinto ed ultimo eletto della lista n. 2 “Insieme per la Provincia di Isernia”.
1.6.Con ordinanza cautelare 8 giugno 2017, n. 2441, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata con espresso riferimento alla già perfezionata procedura di surroga nel consiglio provinciale ed al contestuale insediamento da parte del ricorrente vittorioso.
Alla pubblica udienza meglio indicata in epigrafe, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
2.Quanto sopra premesso in fatto, in diritto l’appellante chiede la riforma della sentenza con cui il TAR Molise, accogliendo il ricorso del candidato Ro. Di Pa., ha annullato in parte qua la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere provinciale di Isernia e, quindi, correggendo il risultato elettorale ha sostituito al candidato Co. il candidato ricorrente Di Pa. al quinto posto nella graduatoria dei candidati più votati della lista n. 2 “Insieme per la Provincia di Isernia”.
2.1.In via preliminare la sentenza appellata viene censurata in quanto il giudice di primo grado ha respinto l’eccezione con cui il controinteressato in primo grado (attuale appellante) aveva dedotto l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 130, commi 2 e 3, cpa..
In particolare il candidato appellante deduce che il ricorrente Di Pa., acquisito il decreto di fissazione di udienza, non avrebbe provveduto a notificarlo unitamente al ricorso elettorale in conformità alle disposizioni dettate per il contenzioso elettorale, ma si sarebbe limitato a notificare alle controparti il solo ricorso secondo il rito ordinario (censura dedotta con il quarto motivo, che per ragioni di priorità logica viene trattato per primo).
2.2.Il motivo e infondato.
Sul punto appare opportuno premettere che, mentre il ricorrente, in applicazione dell’art. 130, commi 2 e 3, cpa, aveva presentato in data 7 febbraio 2017 al Presidente del TAR il ricorso e l’istanza per la fissazione della udienza di trattazione, per procedere alla successiva notifica del ricorso unitamente al decreto medesimo, invece, con decreto monocratico 10 febbraio 2017, n. 1, il Presidente del TAR, ritenuta dubbia la applicazione al procedimento elettorale per il rinnovo d dei consigli provinciali (trattandosi di un procedimento elettorale c.d. di secondo grado), ha disposto (secondo il rito ordinario) la notifica del ricorso prima della adozione del decreto di fissazione dell’udienza di trattazione.
Pertanto il ricorrente, attenendosi alla statuizione del decreto moniocratico, ha notificato il ricorso alle controparti in dara 13 febbraio 2017 e poi, secondo il rito ordinario, lo ha depositato, cosicché il Presidente del TAR ha fissato la trattazione della istanza cautelare alla camera di consiglio del 8 marzo 2017 con decreto comunicato alle controparti, che si costituivano in giudizio in data 3 marzo 2017, formulando puntuali controdeduzioni alle censure di parte ricorrente.
2.3.Pertanto da quanto esposto emerge che, da un lato, il dedotto mancato rispetto delle specifiche modalità di notifica previste per i ricorsi elettorali non può essere addebitato al ricorrente, che si è dovuto attenere alle diverse prescrizioni dettate dal decreto monocratico (dotato di effetto esecutivo), mentre, per altro verso, è incontestabile la circostanza che il contraddittorio si sia, comunque, correttamente e compiutamente instaurato con le controparti.
Infatti la completezza del contraddittorio trova riscontro sia nel fatto che il controinteressato si e costituito prima della camera di consiglio in data 2 marzo 2017, formulando puntuali controdeduzioni sia nel fatto che il medesimo, nonostante abbia prospettato nella memoria difensiva la violazione dell’art. 130 cpa, tuttavia non ha precisato quale sia stato il concreto pregiudizio, che la mancata osservanza delle specifiche modalità di notifica del ricorso secondo il rito elettorale avesse arrecato al suo diritto di difesa.
2.4. Nel merito l’appellante deduce (con censure che si trattano congiuntamente in quanto connesse) che la scheda in controversia sarebbe invalida in quanto il voto sarebbe stato riconoscibile.
Infatti, ad avviso dell’appellante, l’elettore non aveva alcuna esigenza di esprimere il voto di preferenza alla lista 2 scrivendo il nome ed il cognome del candidato Ro. Di Pa. con caratteri stampatello, con lettere alte circa due centimetri, completamente fuori del riquadro nel quale graficamente era inserita la lista 2, cioè nello spazio della parte destra della scheda, che si presentava vuoto, in quanto i riquadri riservati alle (uniche) due liste presentate occupavano soltanto la parte alta del lato sinistro della scheda.
2.5.L’appello non appare fondato ed in conseguenza la sentenza di primo grado merita conferma.
Infatti (ad avviso del Collegio) nel caso di specie il modo in cui l’elettore ha espresso la preferenza non costituisce un segno obiettivo di riconoscimento.
Come ha sottolineato il giudice di primo grado, infatti, l’art 64, comma 2, n. 2, del DPR n. 570/1960 commina la nullità per i voti che ” presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”.
Deve trattarsi, quindi, secondo la consolidata giurisprudenza in materia, di segni oggettivamente ed ontologicamente estranei al contenuto della scheda ed alla manifestazione di volontà dell’elettore (vedi ex multis Consiglio di Stato, Sezione Terza n. 275/2017 e n. 4523/2016, nonché Sezione Quinta n. 245/2016, n. 142/2016, n. 3368/2015 e n. 2934/2015).
2.6. Pertanto, applicando tale orientamento al caso di specie, va condiviso l’iter logico seguito dal giudice di primo grado secondo il quale la circostanza che il nome del candidato non sia stato scritto sulla apposita riga posta sotto il simbolo della lista n. 2 (regolarmente contrassegnata) non costituisce un quid pluris non necessario rispetto alla espressione del voto al candidato prescelto e che, quindi, configuri un segno di riconoscimento, che rende invalido il voto stesso.
Infatti, nel caso in controversia, il Collegio deve tener conto del fatto che il nominativo del candidato, comunque, è stato scritto in corrispondenza del riquadro, in cui è rappresentato il simbolo della lista scelta, e che, quindi, la mancata apposizione della preferenza sulla apposita riga non risulta idonea, di per se stessa, né a rendere riconoscibile il voto né a generare alcuna confusione in ordine alla consapevolezza dell’elettore che il candidato faccia parte della lista votata.
2.7. Né la sentenza risulta censurabile per violazione della legge n. 56/2014, art. 1, comma 76, nonché delle direttive impartite dal Ministero dello Interno con la circolare n. 32/2014.
Infatti, pur considerando che il richiamato comma 76 dell’art. 1 della legge n. 56/2014 dispone che ciascun elettore può esprimere “nella apposita riga della scheda” un voto di preferenza (per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista), tuttavia dalla interpretazione sistematica della suddetta disposizione, anche alla luce del principio del “favor voti”, è ragionevole ritenere che la indicazione di collocare la preferenza sulla riga posta sotto il simbolo trova la sua ragione essenziale nella esigenza del legislatore di far esprimere il voto con modalità coerenti alla impostazione grafica della scheda, piuttosto che nella esigenza di fissare una modalità di espressione della preferenza stessa a pena di nullità ; e comunque la indicazione sembra ragionevolmente volta a limitare i casi di voti di incerta assegnazione più che a dettare una modalità la cui mancata osservanza di per se stessa configuri oggettivamente una fattispecie di voto riconoscibile.
2.7.1.Conforta tale iter logico anche la circostanza che (come rileva l’appellato) il DPR n. 570/1960, all’art. 57, dopo aver previsto che i voti di preferenza si esprimono scrivendo nominativi dei candidati “nelle apposite righe” tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, poi dispone che “sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata”.
Quindi il legislatore, in chiara applicazione del principio del “favor voti” quale contemperamento del principio della formalità e segretezza della espressione del voto, ha previsto che l’elettore possa esprimere le preferenze nominativamente anche in uno “spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato”, purché da tale modalità non derivi incertezza sulla volontà di voto in tal modo espressa.
2.7.2.Ma nel nostro caso tale rischio di incertezza non sussiste in quanto, come abbiamo detto, il nome del candidato, comunque, è stato scritto al lato destro del riquadro della lista 2 (pur se nella parte esterna del riquadro stesso), mentre diversa si presenta la situazione nel caso di schede in cui sono riportate più colonne di liste, per cui una preferenza apposta fuori del riquadro della lista votata potrebbe generare incertezze circa la individuazione della lista cui assegnare la preferenza.
2.7.3.Invece nessuna indicazione specifica si trae dalla richiamata circolare ministeriale, che si riferisce a voti nulli a causa di scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto stesso, visto che tale situazione (ad avviso del Collegio) non ricorre nel caso in controversia.
2.8.Né la modalità anomala, in cui e stato scritto il nome del candidato, può essere valutata come elemento sufficiente per comminare la invalidità del voto per il solo fatto che la preferenza contestata sia stata espressa in una scheda elettorale (di colore rosso) predisposta per la fascia demografica D (cioè quella relativa ai Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti).
Infatti, pur considerando che nella Regione Molise solo i Comuni di Isernia o (omissis) rientrano in questa classe demografica, tuttavia egualmente non sussistono le ragioni per considerare riconoscibile il voto in controversia, atteso che la segretezza del voto è garantita dal fatto che l’elettore non è identificabile, esistendo, comunque, due distinti soggetti che in quella competizione elettorale potevano esercitare il diritto di elettorato attivo per Comuni di fascia demografica D.
2.8.Le esposte considerazioni, per ragioni di economia di mezzi, vanno estese anche ai profili di censure di ana contenuto, che non vengono specificamente trattati,
Infine il Collegi precisa che, pur se l’appellante ha riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, cpa “le eccezioni formulate in primo grado, che il TAR Molise ha dichiarato assorbite e/o non esaminate”, tuttavia la riproposizione delle “eccezioni” in questione, in realtà, ha consistenza di mera clausola di stile, visto nei motivi di appello sono state trasfuse integralmente sia l’eccezione di inammissibilità sia le controdeduzioni formulate in primo grado.
3. Per le esposte considerazioni, quindi, l’appello in epigrafe, preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, deve essere respinto in quanto infondato, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, che ha accolto il ricorso proposto dal candidato Di Pa..
Considerato che la controversia concerne la tutela di diritti fondamentali della persona, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti costituite le spese di lite per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza del TAR Molise n. 112/2017, che ha accolto il ricorso proposto dal candidato Ro. Di Pa..
Spese di lite compensate tra le parti per il presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere, Estensore
Giulio Veltri – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Oswald Leitner – Consigliere
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