Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 25 luglio 2018, n. 4528.
La massima estrapolata
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza può sottoporre, in costanza del rapporto di lavoro, il personale in servizio ad accertamenti attitudinali che ne attestino l’idoneità all’impiego, in quanto la legittimità all’esercizio di tale potere discende dalla circostanza che il personale della Polizia di Stato deve mantenere, anche nel corso del servizio attivo, i requisiti attitudinali e psico-fisici necessari per poter adeguatamente attendere alle mansioni e ai compiti pertinenti alla qualifica di appartenenza.
Sentenza 25 luglio 2018, n. 4528
Data udienza 12 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5390 del 2014, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Em. Ma. presso il cui studio in Roma, via (…), è elettivamente domiciliato;
contro
il Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. I ter, n. -OMISSIS- del 4 dicembre 2013, concernente la dispensa dal servizio del signor -OMISSIS- per inabilità fisica a decorrere dal 16 maggio 2005.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2018 il Cons. Giulia Ferrari e udito altresì il difensore presente dell’appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS- – già agente scelto della Polizia di Stato – ha impugnato dinanzi al Tar Lazio, con ricorso notificato il 20 febbraio 2006, il provvedimento con cui, in data 30 giugno 2005, il Ministero dell’interno lo ha dispensato dal servizio per inabilità fisica, a decorrere dal giorno successivo al giudizio di inidoneità assoluta (reso in data 16 maggio 2005 dalla Commissione Medica di seconda istanza.). Ha inoltre chiesto la condanna del suddetto Ministero al pagamento degli stipendi maturati e non corrisposti e dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
In particolare, il signor -OMISSIS-è stato giudicato non idoneo in modo assoluto ai servizi d’istituto dalla C.M.O. di Chieti, in prima istanza. Non accettando il giudizio della C.M.O., è stato sottoposto al giudizio della C.M.O. in seconda istanza, a Roma. La C.M.O. in seconda istanza, al termine dell’accertamento, l’ha giudicato affetto da “1) -OMISSIS-; 2) -OMISSIS-; 3) -OMISSIS-“. Solo la seconda e terza patologia sono state ritenute dipendenti da causa di servizio.
La C.M.O. ha, quindi, espresso il giudizio che il signor -OMISSIS-sia “permanentemente non idoneo al servizio nella P.S. nella forma assoluta – Si reimpiegabile nei corrispondenti ruoli civili della sua Amministrazione o di altre Amministrazioni dello Stato”.
Non essendo stata accolta l’istanza di passaggio nei ruoli civili, perché asseritamente presentata fuori termine, con provvedimento del 30 giugno 2005, notificato in data 23 dicembre 2005, egli è stato dispensato dal servizio.
Con sentenza n. -OMISSIS- del 4 dicembre 2013 la sez. I ter del Tar Lazio, sede di Roma, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività nella parte volta a censurare i giudizi delle C.M.O.; lo ha respinto nella parte volta all’annullamento del provvedimento di dispensa; ha invece accolto l’azione di condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2. Con appello notificato il 30 maggio 2014 e depositato il successivo 26 giugno il signor -OMISSIS-ha chiesto la riforma della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. I ter, n. -OMISSIS- del 4 dicembre 2013.
Ha innanzitutto affermato l’illegittimità del provvedimento di dispensa, che è stato adottato in carenza dei presupposti essenziali, e cioè la non riconducibilità della menomazione riscontrata ad una delle cinque categorie della citata tabella A, che deve costituire – in ossequio alla normativa vigente – il fondamento del provvedimento di dispensa.
Ha aggiunto che la diagnosi operata dalla C.M.O. non è riconducibile ad alcuna delle categorie delle Tabelle A e B annesse ald.P.R. n. 834 del 1981. Non alle alterazioni delle facoltà mentali, che rendono il soggetto incapace per qualsivoglia attività, anche perché in tal caso non sarebbe risultato idoneo neanche per un impiego civile presso altre amministrazioni.
Dal canto suo il giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato irricevibile per tardività l’impugnativa afferente i giudizi delle C.M.O., ritenendo che il motivo di ricorso fosse diretto esclusivamente contro la decisione della C.M.O. e non contro il provvedimento di dispensa, con la conseguenza che non ha proprio preso in esame tale motivo.
Sempre ad avviso dell’appellante, inoltre, il giudizio della C.M.O. non ha avuto l’efficacia immediatamente lesiva ritenuta dal T.A.R. e, dunque, era ancora impugnabile con il proposto ricorso. Né il non avere proposto impugnativa contro quella valutazione della C.M.O., nei sessanta giorni successivi, ha precluso la ricevibilità dei motivi di ricorso sollevati sia contro le valutazioni della C.M.O. che contro il successivo provvedimento di dispensa dal servizio.
Non condivisibile è, a suo avviso, la sentenza anche nella parte in cui ha respinto il motivo relativo al difetto di motivazione sul rilievo che “ai fini dell’assunzione del provvedimento di dispensa, la fisica inabilità riconosciuta dalle C.M.O. vale di per sé a supportare la decisione adottata”.
3. Il Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza non si è costituito in giudizio.
4. Alla pubblica udienza del 12 luglio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
Con il primo motivo il signor -OMISSIS- – già agente scelto della Polizia di Stato – ha chiesto la riforma dell’impugnata sentenza del Tar Lazio, sez. I ter, n. -OMISSIS- del 4 dicembre 2013, nella parte in cui ha dichiarato tardive le censure dedotte avverso i verbali della Commissione medico ospedaliera di prima e di seconda istanza, sull’assunto che gli stessi avrebbero dovuto essere impugnati immediatamente, e non unitamente alla dispensa dal servizio. Ha quindi riproposto i profili di doglianza dedotti in prima grado e dal Tar assorbiti dalla dichiarata irricevibilità.
E’ fondata la censura che deduce l’erroneità della sentenza che ha dichiarato irricevibile il motivo proposto avverso i pareri della C.M.O..
Pur dando atto dell’esistenza di due diversi orientamenti giurisprudenziali, il Collegio aderisce a quello maggioritario, secondo cui il giudizio della Commissione medico ospedaliera costituisce un elemento di conoscenza e di valutazione nell’ambito del procedimento teso al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della menomazione riscontrata; perciò, atteso il suo evidente carattere endoprocedimentale, l’omessa impugnazione non preclude il successivo ricorso giurisdizionale avverso il definitivo provvedimento emesso dalla competente Autorità amministrativa (Cons. St., sez. V, 19 novembre 2012, n. 5850; sez. IV, 23 maggio 1994, n. 435; id. 3 giugno 1997, n. 594; id. 9 marzo 2000, n. 1226; C.g.a. 2 marzo 1990, n. 53; Cons. St., comm. spec., parere 10 novembre 1994, n. 324/94).
Si è, infatti, rilevato che la definitività del parere reso dalla Commissione medica ospedaliera comporta solo che esso non è soggetto a revisione gerarchica e, soprattutto, che nella procedura di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio non deve essere acquisito il parere del(l’ex) Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che invece l’art. 177, T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092 considerava obbligatorio. Tale parere, pertanto, costituisce un mero atto prodromico, privo di contenuto provvedimentale e di autonoma capacità lesiva.
In altre parole, il parere della Commissione medico ospedaliera non è l’atto conclusivo del procedimento preordinato alla verifica del nesso eziologico fra patologia dichiarata e servizio svolto, ma un mero atto endoprocedimentale che l’organo di amministrazione attiva – cui spetta adottare la determinazione finale sull’istanza del suo dipendente o, se nel frattempo deceduto, dei legittimi eredi – è obbligato ad acquisire, ma non necessariamente a recepire ove fondatamente ritenga insussistenti i presupposti di fatto sui quali l’organo sanitario ha fondato il proprio convincimento (Cons. St., sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2175).
2. Non è invece suscettibile di positiva valutazione la censura con la quale l’appellante afferma che la prima patologia da cui sarebbe affetto (“-OMISSIS-“) – non riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla C.M.O. ma determinante, in misura prevalente rispetto alla seconda e alla terza infermità – non risulta ascritta a nessuna delle menomazioni indicate nelle categorie di cui alle Tabelle annesse al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (e cioè né alle prime cinque categorie della Tabella A, né alla sesta, settima od ottava della Tabella A, né alla Tabella B), alla quale l’art. 5, d.m. 30 giugno 2003, n. 198 rinvia ai fini della declaratoria di inidoneità al servizio.
Ed invero, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza può sottoporre, in costanza del rapporto di lavoro, il personale in servizio ad accertamenti attitudinali che ne attestino l’idoneità all’impiego, in quanto la legittimità all’esercizio di tale potere discende dalla circostanza che il personale della Polizia di Stato deve mantenere, anche nel corso del servizio attivo, i requisiti attitudinali e psico-fisici necessari per poter adeguatamente attendere alle mansioni e ai compiti pertinenti alla qualifica di appartenenza.
E’ dunque naturale che i requisiti previsti nella Tabella 1 allegata al d.m. n. 198 del 2003 – al quale l’art. 2 dello stesso decreto rinvia per individuare i presupposti di idoneità fisica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale – devono essere posseduti anche in costanza di rapporto (Cons. St., sez. III, 19 giugno 2012, n. 3566; id. 1 febbraio 2012, n. 512; id. 4 luglio 2011, n. 3991).
In altri termini, è naturale ritenere che la patologia, che rende inidoneo a partecipare al concorso per entrare in polizia, ne comporta anche l’inidoneità ove insorta durante il rapporto.
3. Privo di pregio è anche l’ultimo motivo – denunciante difetto di motivazione sia del verbale della Commissione medica di seconda istanza di Roma che del provvedimento ministeriale di dispensa – atteso che il verbale della C.M.O. appare ben motivato, in ordine alla “permanente non idoneità al servizio”, con riferimento alla prima delle tre patologie riscontrate e considerata determinante agli effetti del giudizio di inidoneità, avendo la Commissione descritto minuziosamente gli esiti delle visite specialistiche effettuate sul dipendente (“-OMISSIS-). In considerazione dell’attività svolta dall’appellante, agente di polizia (con uso, quindi, in servizio delle armi), e della patologia riscontrata (-OMISSIS-), preso atto che l’istanza di applicazione dei benefici del passaggio nei ruoli civili, ex d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, era stata presentata fuori termini, il Ministero ha correttamente disposto la dispensa dal servizio, motivando per relationem con puntuale richiamo al verbale della Commissione medica di seconda istanza, confermativo del giudizio medico della C.M.O. di prima istanza di Chieti. Su tale decisione non ha per nulla influito la sospensione disciplinare di sei mesi inflitta al signor -OMISSIS-, essendo evidente che l’unica ragione della disposta cessazione dal servizio è stata la permanente inidoneità al servizio nella P.S. nella forma assoluta.
E’ appena il caso di rilevare, per concludere, che l’appellante era assente dal servizio per patologia psichiatrica dal luglio 2003 e che il disturbo, che gli è stato riscontrato, era tale, all’evidenza, da renderlo non idoneo alle sue mansioni di agente di polizia, ferma restando la possibilità – che non ha saputo o voluto sfruttare – di svolgere servizio civile presso la propria o altra Amministrazione.
4. L’appello deve dunque essere respinto.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della particolarità della vicenda contenziosa, per compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando con parziale, diversa motivazione la sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. I ter, n. -OMISSIS- del 4 dicembre 2013.
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del grado di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma, d.lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani – Presidente
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini – Consigliere
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