L’esistenza di una graduatoria ancora valida, se limita (o in ipotesi addirittura esclude) la libertà di indire un nuovo concorso, non incide sulla libertà di avviare una procedura di mobilità.

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 19 giugno 2018, n. 3750.

La massima estrapolata:

L’esistenza di una graduatoria ancora valida, se limita (o in ipotesi addirittura esclude) la libertà di indire un nuovo concorso, non incide sulla libertà di avviare una procedura di mobilità.

Sentenza 19 giugno 2018, n. 3750

Data udienza 24 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2018, proposto da
Gi. La., rappresentata e difesa dagli avvocati Ar. Ri. e Pa. Nu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e legalmente domiciliata presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
contro
ASL Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Va. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e legalmente domiciliata presso la III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
ASL Na 3 Sud, Regione Campania, Mara Tozzi, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO – SEZIONE I n. 01463/2017, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della ASL Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2018 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Ar. Ri., Pa. Nu. e Va. Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in forma semplificata oggetto di appello, il T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, si è espresso in senso reiettivo sul ricorso proposto dalla odierna appellante, sig.ra La. Gi., avverso la delibera della ASL Salerno n. 543 del 7.6.2017, con la quale è stato indetto il concorso di mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per il reclutamento di 25 Unità di Dirigente Veterinario – Sanità Animale – area “A”.
La ricorrente, nella qualità di idonea non vincitrice del concorso indetto dalla ex ASL NA5 di Castellammare di Stabia per la copertura di n. 5 posti di Veterinario Dirigente area “A”, in forza del bando di partecipazione pubblicato sul BURC della Regione Campania n. 61 del 9 dicembre 2002, come da graduatoria di merito definitiva pubblicata con determina dirigenziale n. 1944 del 7/12/2004, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 3 del 17.1.2005, deduceva essenzialmente, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto procedere alla copertura dei n. 25 posti da Dirigente Veterinario area “A” attingendo preventivamente alla suddetta graduatoria di merito, tuttora valida e nell’ambito della quale ella era collocata nella quindicesima posizione, mentre solo in via subordinata avrebbe potuto procedere alla indizione di una bando per la mobilità regionaleed interregionale.
Nel rilevare l’infondatezza delle deduzioni attoree, il giudice di primo grado, con la sentenza appellata, richiamava essenzialmente la giurisprudenza in base alla quale le Amministrazioni, prima di procedere all’indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti (quindi anche prima di procedere allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate) devono attivare le procedure di mobilità esterna del personale di altre Amministrazioni pubbliche, rispondendo ad esigenze di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa la preferenza per l’utilizzazione di personale con esperienza acquista nell’esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire.
Evidenziava altresì il T.A.R. che la suddetta opzione comporta l’inesistenza di un obbligo di speciale motivazione in merito alla scelta di procedere alla mobilità volontaria rispetto a quella dello scorrimento della graduatoria, trattandosi di soluzione che privilegia la redistribuzione delle risorse umane tra le pubbliche amministrazioni in luogo dell’aumento del personale mediante nuove assunzioni.
Mediante i motivi di appello, proposti al fine di ottenere la riforma della sentenza appellata, l’appellante deduce in primo luogo che il giudice di primo grado ha aderito immotivatamente alla giurisprudenza minoritaria, senza indicare le ragioni per le quali si è discostata da quella, asseritamente a lei favorevole, del giudice di appello.
Deduce inoltre che il T.A.R. non ha rilevato la violazione procedimentale che inficia la legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, avendo l’Amministrazione appellata concesso alle ASL della Regione Campania, con la propria nota n. 107469 del 5.5.2017 (tra le quali alla ASL 3 SUD, già ASL NA5, che vi ha dato riscontro con nota del 18 luglio 2017, comunicando l’esistenza della graduatoria contenente i candidati idonei non vincitori del concorso indetto con bando pubblicato sul BURC della Regione Campania n. 61 del 9 dicembre 2002, tra i quali l’odierna appellante), il termine di soli dieci giorni per comunicare le graduatorie in essere relativamente al suindicato profilo professionale.
Rileva altresì che lo stesso provvedimento di autorizzazione all’assunzione di personale del sub Commissario ad acta del settore sanità regionale, con la nota del 9.05.2017 n. 2198/c posta a fondamento della procedura di selezione dei n. 25 dirigenti veterinari Area “A”, esprimeva la preferenza per l’utilizzo di graduatorie esistenti presso altre ASL della Regione Campania per la copertura dei posti vacanti: in esso si afferma infatti che “laddove regolari procedure concorsuali siano state già espletate presso altre Aziende e siano disponibili le relative graduatorie lo scorrimento risulta essere lo strumento preferibile (in quanto più rapido) tenendo conto dei numerosi concorsi che ogni azienda deve espletare per i diversi profili professionali carenti”.
Si è costituita in giudizio, per opporsi all’accoglimento dell’appello ed eccepirne anche l’inammissibilità, l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno.
Tanto premesso, l’infondatezza nel merito dell’appello consente di prescindere dall’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione appellata.
Deve premettersi che, in assenza di una norma di legge che stabilisca in maniera univoca il rapporto preferenziale cui le Amministrazioni debbano attenersi nella scelta della modalità (in specie, attingimento ad una graduatoria efficace formata da altra Amministrazione del medesimo comparto o indizione di una procedura di mobilità esterna) per l’assunzione del personale destinato alla copertura dei posti vacanti del proprio organico, i vizi dedotti dalla parte appellante afferiscono essenzialmente al contenuto discrezionale del provvedimento impugnato: ciò anche laddove si prefiggono di censurare il modus procedendi seguito dalla ASL appellata, con riferimento alla concessione alle altre ASL della Campania di un termine eccessivamente breve per comunicare l’esistenza di graduatorie tuttora efficaci alle quali attingere per l’assunzione del personale cui si riferisce la contestata procedura di mobilità.
La natura dei vizi lamentati, in quanto sintomatici di un uso sviato del potere di cui il provvedimento impugnato costituisce espressione, impone quindi una analisi non atomistica degli stessi, ma complessiva ed orientata a cogliere la coerenza del provvedimento con l’interesse pubblico perseguito.
Ebbene, ai fini della individuazione di tale interesse e del modo migliore di realizzarlo, tra quelli astrattamente prospettati, il Collegio ritiene di dare continuità al più recente indirizzo interpretativo della Sezione, espresso nella sentenza n. 5230 del 13 dicembre 2016, di cui è opportuno ripercorrere i principali tratti motivazionali: “nel quadro dei principî affermati dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 14 del 2011, la tesi degli odierni appellati non merita condivisione nemmeno sul piano del più generale rapporto, a livello di legislazione nazionale, tra lo scorrimento della graduatoria e la procedura di mobilità. Tanto alla luce dell’orientamento, qui condiviso, secondo cui l’esistenza di una graduatoria ancora valida, se limita (o in ipotesi addirittura esclude) la libertà di indire un nuovo concorso, non incide sulla libertà di avviare una procedura di mobilità (Cons. St., sez. III, 5 giugno 2012, n. 3308 nonché, in sede consultiva, il parere del Cons. St., sez. I, 7 novembre 2012, n. 5217). Appaiono decisive le argomentazioni, di cui al citato parere del Cons. St., sez. I, 7 novembre 2012, n. 5217, secondo cui la preferenza accordata dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 14 del 2011 allo scorrimento della graduatoria, rispetto all’indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente, ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre Amministrazioni, ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l’acquisizione del personale già formato, l’immediata operatività delle scelte, l’assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni”.
Alla luce delle considerazioni svolte con la sentenza citata, quindi, l’appello deve essere respinto.
L’attinenza della controversia a temi di carattere indubbiamente sensibile giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Umberto Realfonzo – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere
Ezio Fedullo – Consigliere, Estensore

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