Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 16 ottobre 2017, n. 4778. La valutazione sulla capacità di abuso delle armi può legittimamente basarsi su considerazioni probabilistiche

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4. Sul punto, la difesa dell’appellante insiste particolarmente (si veda anche la produzione di documentazione proveniente -OMISSIS- di Perugia, effettuata all’odierna pubblica udienza) sull'”esito positivo del programma di monitoraggio -OMISSIS-” e sull'”avere superato, senza ombra, il M (?) gli esami clinici laboratoriali, in via istruttoria disposti dalla A.G. in

regime di sospensiva” (il riferimento è al giudizio di primo grado).

Anche questo argomento non può trovare condivisione in quanto da tempo la giurisprudenza di questo Consiglio – peraltro esattamente richiamata nella memoria difensiva di primo grado dell’Amministrazione, prodotta in questo giudizio il 2 ottobre 2017 – è ferma nell’affermare che “la valutazione sulla capacità di abuso delle armi può legittimamente basarsi su considerazioni probabilistiche, fondate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus” e che “la legittimità di

dette considerazioni va valutata al momento in cui vengono operate e non ex post. L’insussistenza dei fatti, verificata a posteriori, potrebbe, semmai, giustificare – fermo l’originario provvedimento di revoca – l’adozione di un successivo atto di rilascio di una nuova autorizzazione di polizia” (Sez. IV, 4073/2002).

5. A tale conclusione occorre pervenire nel caso di specie, in cui il positivo esito del percorso intrapreso dall’appellante presso il -OMISSIS-in esito a incombente istruttorio disposto dal Giudice di primo grado può essere dal medesimo appellante valorizzato ai fini della presentazione di una nuova istanza di rilascio di licenza di porto d’armi, ma non può in alcun modo valere a inficiare di una inammissibile “illegittimità sopravvenuta” la revoca a suo tempo disposta dal Prefetto e oggetto della presente controversia.

Nei sensi che precedono, l’appello va, pertanto, respinto.

Tenuto conto della evidente peculiarità del caso di specie, le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), respinge l’appello avverso la sentenza in epigrafe.

Spese del grado compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini – Presidente

Umberto Realfonzo – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Pierfrancesco Ungari – Consigliere

Giorgio Calderoni – Consigliere, Estensore

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