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a) l’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (11 marzo 2015, n. 1270);
b) il giudizio di “non affidabilità” è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (27 aprile 2015, n. 2158 e 14 ottobre 2014, n. 5398).
2. Nella specie, figurano agli atti di causa (cfr. fascicolo di I grado della difesa dell’Amministrazione) intercettazioni ambientali e telefoniche, nonché verbali di sommarie informazioni dello stesso appellante (in data -OMISSIS-) e verbali di interrogatori di altri soggetti (sia in pari data, sia del -OMISSIS-), da cui risulta che il medesimo faceva all’epoca uso -OMISSIS-
Si tratta di risultanze emerse non occasionalmente, bensì nel contesto delle indagini relative a una complessa operazione denominata “-OMISSIS-” (più volte richiamata anche dall’appellante nel proprio gravame), il che vale con ogni evidenza a supportare adeguatamente la valutazione effettuata dal Prefetto di Perugia nel controverso decreto-OMISSIS-, secondo la quale “l’assunzione continua di -OMISSIS-, oltre ad essere sicuramente controindicata alla detenzione di un’arma, comporta una indubbia contiguità, se non addirittura una vera e propria frequentazione con il -OMISSIS-, e pertanto le abitudini di vita e gli indubbi contatti -OMISSIS-rendono fondato il giudizio prognostico circa la mancanza di affidabilità in merito al corretto uso delle armi da parte del Sig. M (?)”.
3. A ciò si aggiunga che lo stesso decreto riporta anche che a carico dell’appellante figura “una denuncia per -OMISSIS-per un episodio verificatosi il -OMISSIS-, i cui esiti sono ancora in corso di definizione”.
Al riguardo, l’atto di appello si limita ad affermare che “il processo per -OMISSIS-, noto da anni e risalente ad un momento in cui M. neppure aveva ottenuto il porto d’armi è in corso di conclusione e vedrà il -OMISSIS-risultare vittima di un aggressione subita mentre adempiva al proprio dovere e comunque non è mai stato considerato preclusivo dalla P.A. né al primo rilascio della licenza, né al successivo suo rinnovo”.
L’argomento difensivo fondato sul preannuncio dell’esito favorevole del procedimento penale non ancora concluso è palesemente privo di consistenza.
Parimenti da disattendere è il rilievo concernente l’anteriorità del procedimento penale rispetto al primo rilascio e al successivo rinnovo della licenza de qua, poiché se l’esistenza di questo solo procedimento può plausibilmente essere stata a suo tempo ritenuta non ostativa dalla Prefettura, il contesto è mutato invece radicalmente quando a questo elemento fattuale si è andato ad aggiungere quello dell’essere risultato l’appellante assuntore abituale di sostanze stupefacenti.
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