Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 11 giugno 2018, n. 3511.
La massima estrapolata:
Nel quadro del giudizio di ottemperanza al giudicato ordinario, rientra nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo l’interpretazione della decisione oggetto di tale giudizio, per cui la deduzione di eventuali errori commessi nella attività interpretativa non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, e a nulla rileva che l’interpretazione fatta in sede di ottemperanza incida su diritti soggettivi, se è conseguenza del fatto che oggetto del giudizio di ottemperanza è un giudicato civile: infatti, siffatto giudicato concerne diritti soggettivi, onde ogni attività di interpretazione dello stesso non può non incidere anche su tali diritti.
Sentenza 11 giugno 2018, n. 3511
Data udienza 31 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2018, proposto da Be. Al., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Al. Tr. in Roma, via (…);
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Se. Pr., Lu. Ca., An. Pa., Li. Ca., domiciliato in Roma, via (…);
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. 00711/2017, resa tra le parti, concernente ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Perugia sezione lavoro n. 580/2004
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2018 il Cons. Umberto Maiello e uditi per le parti gli avvocati Al. Ma. e Se. Pr.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Occorre premettere che l’odierno appellante ha risolto il proprio rapporto di lavoro il 30 giugno 1995 fruendo, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del decreto legge n. 299/1994, di una forma di pre-pensionamento riservata ai dipendenti delle imprese industriali del settore siderurgico. Ai suddetti dipendenti, con la suindicata disposizione normativa, è stato concesso un aumento dell’anzianità contributiva per un periodo massimo di dieci anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di età ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni di anzianità contributiva.
A seguito, però, di altro giudizio svoltosi dinanzi al giudice del lavoro, e definito con sentenza della Corte di Appello Perugia, Sez. Lavoro n. 580/04, qui posta in esecuzione, il giudice della cognizione ha accertato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al ricorrente del beneficio di cui all’articolo 13 comma 8 della legge 257/1992, a mente del quale “Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25”.
A seguito del passaggio in giudicato del mentovato decisum, intervenuto il 5.3.2006, l’odierno appellante, in data 5.5.2008, depositava presso il Tribunale di Spoleto un ricorso per esecuzione di obblighi di fare ex art. 612 c.p.c.
Nelle more del giudizio, l’I.N.P.S, con provvedimento del 20.5.2010, ricalcolava la pensione quantificando un debito a carico del sig. Al. di Euro 275,19, ciò in quanto l’Istituto accreditava i benefici contributivi collegati all’esposizione all’amianto e revocava, al contempo, il beneficio del prepensionamento di cui il predetto precedentemente aveva goduto.
Con decreto del 6.9.2016 il Tribunale di Spoleto, dopo aver respinto tutte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall’I.N.P.S., dichiarava l’inammissibilità dell’istanza proposta ritenendo che la fissazione delle modalità di esecuzione della sentenza in oggetto implicasse l’esecuzione coattiva di un obbligo infungibile della pubblica amministrazione tutelabile solo con il giudizio di ottemperanza.
Da qui l’attivazione, con ricorso notificato in data 5 giugno 2017 e depositato in data 22 giugno 2017, del rito dell’ottemperanza innanzi al TAR per l’Umbria per chiedere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello Perugia, Sez. Lavoro n. 580/04.
Si costituiva in giudizio l’I.N.P.S. ribadendo le proprie difese sulla non cumulabilità dei due benefici ex art. 47 comma 6 ter D.L. n. 269/2003.
Con sentenza pubblicata in data 14.11.2017 il TAR, ritenendo infondato il ricorso proposto dal sig. Al., lo respingeva. Ed, invero, in accoglimento di una specifica eccezione sollevata dall’Istituto resistente, il TAR Umbria rilevava che “…al momento dell’emanazione della suindicata sentenza della Corte d’Appello di Perugia, l’odierno ricorrente godeva di una pensione liquidata con l’applicazione dei benefici della legge n. 451/1994 (cosiddetta pensione anticipata), la quale sul punto prevede che “A tal fine, ai dipendenti medesimi, è concesso un aumento dell’anzianità contributiva per un periodo massimo di dieci anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di età ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni di anzianità contributiva. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità”.Nel concedere all’odierno ricorrente il richiesto beneficio di cui all’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, l’INPS ha quindi dovuto, nel contempo, revocare (o considerare “riassorbito”) l’altro beneficio di cui alla legge n. 451/1994, di cui non ricorrevano più i presupposti”.
Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto appello ed il suddetto mezzo è affidato ai seguenti motivi di gravame:
1) la sentenza impugnata confliggerebbe con il giudicato contenuto nella sentenza n. 580/04 della Corte d’Appello di Perugia emessa all’esito di un procedimento in cui mai l’INPS avrebbe eccepito o dedotto alcunchè in ordine alla pretesa non cumulabilità tra i due benefici previdenziali;
2) la pronuncia di rigetto del TAR, sarebbe stata emessa, non solo in contrasto con il decisum oramai irrevocabile, ma anche in carenza del potere giurisdizionale proprio sul presupposto che la relativa potestà si era già esaurita nel giudizio di cognizione. Il dictum della Corte territoriale conterrebbe un accertamento compiuto, definitivo e cristallizzato in ordine al riconosciuto diritto dell’odierno appellante ai benefici previdenziali collegati all’esposizione all’amianto ex art. 13 comma 8 L. n. 257/92, di guisa che al giudice dell’ottemperanza competeva la sola potestà di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione dello stesso;
3) ad ogni buon conto la decisione di prime cure si fonderebbe su un’erronea interpretazione e applicazione della normativa che ha previsto la non cumulabilità dei due benefici previdenziali in questione (id est art. 47 comma 6 ter del D.L n. 269/2003), normativa entrata in vigore in data 3.10.2003 e, quindi, applicabile solo ai procedimenti giudiziali instaurati successivamente a tale data, laddove il ricorrente avrebbe introdotto il giudizio che ha dato luogo alla sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 580/2004 – di cui si chiede l’ottemperanza- nel lontano 11.3.1998 con ricorso al Pretore del Lavoro di Spoleto e comunque ottenuto il riconoscimento del beneficio per l’esposizione all’amianto in data 12.02.2002;
4) insufficienza della motivazione della sentenza di prime cure che non avrebbe assolutamente esaminato e quindi dato conto, nemmeno implicitamente, dei legittimi rilievi svolti dal ricorrente negli scritti difensivi del giudizio di ottemperanza (ricorso per ottemperanza e memoria di replica) in ordine all’inammissibilità/tardività ed illegittimità dell’eccezione di incumulabilità dei benefici sollevata dall’Istituto resistente per la prima volta solo in sede esecutiva;
Resiste in giudizio l’INPS.
All’udienza del 31.5.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.
Giusta quanto anticipato nella narrativa in fatto, la sentenza qui posta in esecuzione (sentenza n. 580/04 della Corte di Appello di Perugia sezione Lavoro) ha accertato il diritto del sig. Be. Al., siccome esposto all’amianto dal 16.6.1976 al 31.12.1989, al beneficio previdenziale di cui all’art. 13 comma 8 della L. 257/92 e conseguentemente dichiarato l’obbligo dell’INPS di procedere alla ricostituzione della pensione tenendo conto del suddetto beneficio dalla sua decorrenza.
Il giudice di prime ha respinto il ricorso per l’ottemperanza al suindicato dictum sulla premessa che “…al momento dell’emanazione della suindicata sentenza della Corte d’Appello di Perugia, l’odierno ricorrente godeva di una pensione liquidata con l’applicazione dei benefici della legge n. 451/1994 (cosiddetta pensione anticipata), la quale sul punto prevede che “A tal fine, ai dipendenti medesimi, è concesso un aumento dell’anzianità contributiva per un periodo massimo di dieci anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di età ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni di anzianità contributiva. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità”). Nel concedere all’odierno ricorrente il richiesto beneficio di cui all’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, l’INPS ha quindi dovuto, nel contempo, revocare (o considerare “riassorbito”) l’altro beneficio di cui alla legge n. 451/1994, di cui non ricorrevano più i presupposti”.
La decisione suddetta merita conferma ancorchè con le precisazioni di seguito indicate.
E’ acquisito agli atti del giudizio – siccome nemmeno fatto oggetto di contestazione – che l’Inps appellato abbia dato esecuzione al decisum posto in executivis avendo effettivamente concesso il richiesto beneficio di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257-92.
Né a diverse conclusioni può condurre il rilievo che l’Inps abbia contemporaneamente revocato (o considerare “riassorbito”) l’altro beneficio del prepensionamento di cui alla legge n. 451/1994, all’uopo revocando i contributi dello “scivolo” di cui ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 47 comma 6 ter del D.L n. 269/2003, non sussistessero più i relativi presupposti.
Tale ulteriore, coeva statuizione esula, invero, dall’ambito proprio del giudizio di ottemperanza non rientrando nel fuoco della decisione posta in esecuzione.
Ed, invero, tale distinta questione, giammai sollevata nel corso del giudizio di cognizione, non può dirsi assorbita nel pregresso giudicato.
A tali fini occorre premettere che, secondo consolidato orientamento del Consiglio di Stato “nel quadro del giudizio di ottemperanza al giudicato ordinario, rientra nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo l’interpretazione della decisione oggetto di tale giudizio, per cui la deduzione di eventuali errori commessi nella attività interpretativa non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, e a nulla rileva che l’interpretazione fatta in sede di ottemperanza incida su diritti soggettivi, se è conseguenza del fatto che oggetto del giudizio di ottemperanza è un giudicato civile: infatti, siffatto giudicato concerne diritti soggettivi, onde ogni attività di interpretazione dello stesso non può non incidere anche su tali diritti (Cass., SS. UU., 2 dicembre 2009, n. 25344): ne consegue che nel processo amministrativo l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica, da parte del giudice dell’ottemperanza stessa, dell’esatto adempimento dell’amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione; detta verifica, che deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, comporta da parte del giudice dell’ottemperanza una delicata attività di interpretazione del giudicato al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum (Cons. Stato, IV, 19 maggio 2008, n. 2312)” (v. così, testualmente, Cons. Stato, VI, 18 ottobre 2010, n. 7563), con la conseguenza che non è ravvisabile neppure la violazione delle norme e dei principi costituzionali in materia di riparto di giurisdizione.
Ed, invero, mette conto evidenziare, anzitutto, che il giudizio promosso dal ricorrente verteva esclusivamente sull’accertamento del diritto al beneficio previdenziale di cui all’art. 13 comma 8 della L. 257/92 senza per questo involgere, con la pretesa automaticità, la cognizione e la definizione dell’intero rapporto pensionistico.
E’ pur vero che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia; ciò nondimeno, la distinta questione afferente alla cumulabilità dei benefici qui in rilievo non poteva dirsi in rapporto di implicazione necessaria con la res controversa, in quanto emersa solo in via succedanea e per effetto dell’applicazione dei principi affermati in sentenza e del riconoscimento del diritto ivi accertato, avendo anzi proprio il decisum qui azionato imposto di procedere alla ricostituzione della pensione, senza però vincoli ulteriori rispetto a quello del riconoscimento del suddetto beneficio dalla sua decorrenza.
Così ricostruita la vicenda processuale, va qui ribadito che resta inibita al giudice dell’ottemperanza l’adozione di statuizioni negative o limitative del diritto dell’istante, come già riconosciuto con la forza di giudicato in sede di cognizione. Pur tuttavia, nel caso in rilievo, non vengono in rilievo fattori impeditivi del diritto accertato, la cui intangibilità non è qui in discussione, bensì l’autonoma, aggiuntiva determinazione dell’INPS che, viceversa, muove proprio dal riconoscimento del diritto de quo per procedere alla revoca di altro distinto beneficio, sulla cui predicabilità, in via cumulativa a quello riconosciuto in via giudiziale, è mancato qualsivoglia accertamento.
Né è possibile – per le medesime ragioni suesposte che impingono nella rilevata estraneità della relativa questione ai temi dell’ottemperanza – qui sindacare la legittimità dell’opzione provvedimentale privilegiata dall’istituto appellato ritenuta dal ricorrente non coerente, dal punto di vista temporale, con l’ambito operativo dell’art. 47 comma 6 ter del D.L n. 269/2003.
Il giudizio di ottemperanza in relazione ai giudicati del giudice ordinario secondo la testuale previsione dell’art. 112, comma 2 lett. c), Cod. proc. amm. è attivabile unicamente “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”, e cioè per dare esecuzione a specifiche statuizioni rimaste ineseguite, e non anche per introdurre nuove questioni di cognizione, per di più riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.
Le spese, in ragione della peculiarità della questione scrutinata, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere
Umberto Maiello – Consigliere, Estensore
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