La revoca del contributo pubblico erroneamente erogato costituisce un atto dovuto per l’Amministrazione concedente, che è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all’Erario per effetto di un’indebita erogazione di contributi pubblici sia quando è emerso che il beneficio era stato accordato in assenza dei presupposti di legge, sia quando è stato accertato un successivo inadempimento da parte del beneficiario

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Nel caso di specie, se per un verso è pacifica la mancanza della necessaria autorizzazione, per un altro e preliminare verso è parimenti assente la prova della previa richiesta di autorizzazione, la quale a propria volta costituisce presupposto fondamentale dell’invocato meccanismo del silenzio assenso: in assenza di tale formale istanza appare evidente, sia per logica che per lettera della norma generale di cui all’art. 20 l. 241 cit., che il silenzio assenso non possa operare.
La piena legittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo esaminato assume rilievo dirimente, nei termini sopra evidenziati in via preliminare. Occorre peraltro esaminare anche i restanti motivi per evidenti ragioni di completezza.
2.2 In relazione al secondo ordine di rilievi, assume rilievo dirimente il principio secondo cui la revoca del contributo pubblico erroneamente erogato costituisce un atto dovuto per l’Amministrazione concedente, che è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all’Erario per effetto di un’indebita erogazione di contributi pubblici sia quando è emerso che il beneficio era stato accordato in assenza dei presupposti di legge, sia quando è stato accertato un successivo inadempimento da parte del beneficiario; e in ambo i casi è anche da escludere la sussistenza per l’Amministrazione di uno specifico obbligo di motivazione, essendo l’interesse pubblico all’adozione dell’atto in re ipsa quando ricorra un indebito esborso di danaro pubblico con vantaggio ingiustificato per il privato (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez VI 12 marzo 2018 n. 1525, sez. III 13 maggio 2015 n. 2381 e sez. V 22 giugno 2012 n. 3688).
Nel caso di specie, peraltro, l’amministrazione ha svolto una adeguata esplicazione delle ragioni poste a base del provvedimento dovuto, sia in relazione alle norme di riferimento, sia in merito alle contestazioni rilevate a carico della parte beneficiaria del contributo oggetto id revoca. A quest’ultimo riguardo il rinvio per relationem agli atti istruttori ricevuti dai competenti nuclei investigativi, se per un verso risulta formalmente corretto in quanto accompagnato dagli specifici riferimenti agli atti stessi in guisa tale da garantirne l’immediata percezione ed individuazione in capo al soggetto passivo, per un altro e concorrente verso assume rilievo sostanziale di estrema gravità, come emerge evidente dall’attenta analisi dei rapporti stessi.
Sul versante formale, costituisce principio consolidato quello per cui nel provvedimento amministrativo, la motivazione per relationem deve intendersi ammessa dall’art. 3, comma 3, della legge 241 cit. nelle ipotesi in cui, come nella specie il provvedimento sia preceduto e giustificato da atti istruttori in esso espressamente richiamati (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV 22 marzo 2017 n. 1299 e sez. VI 7 febbraio 2017 n. 542).
Sul versante sostanziale, oltre a non svolgere considerazioni critiche fondate in merito a tutte le gravi contestazioni subite, la parte appellante non formula sufficienti elementi diversi tali da porre in dubbio le argomentazioni svolte dalla sentenza appellata. Né alcun legittimo affidamento è invocabile, nei corretti termini evidenziati dalla sentenza appellata, in assenza della istanza di subentro ed a fronte delle rilevate carenze ed irregolarità, poste a legittimo fondamento della disposta revoca.
2.3 Le considerazioni sin qui svolte rendono parimenti evidente l’infondatezza del terzo ordine di motivi, concernenti il mancato rispetto delle garanzie procedimentali. Infatti, se sul versante formale risultano adottati tutti gli atti posti a tutela di tali garanzie, a partire dalla comunicazione di avvio del procedimento, sul versante sostanziale parte appellante non fornisce alcun elemento ulteriore rispetto a quanto proposto in sede procedimentale, cosicchè del tutto irrilevante appare la invocata illegittimità derivante dalla pluralità di contestazioni e di elementi posti a fondamento del provvedimento conclusivo. A quest’ultimo proposito, è fisiologico che nel corso di una complessa istruttoria procedimentale emergano nuovi elementi a sostegno delle contestazioni svolte; in tale contesto il rispetto delle forme di partecipazione si muove proprio nella logica di consentire la partecipazione attiva e dinamica del privato al procedimento, anche nei confronti degli elementi che via via vengono acquisiti.
2.4 Infine, in relazione al quarto ed ultimo ordine di rilievi, con cui parte ricorrente si duole della mancata considerazione della possibilità – sancita, tra l’altro, dall’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 123 del 1998 – di procedere ad una revoca parziale, anziché totale, dei contributi erogati all’odierna ricorrente, vanno parimenti condivise le considerazioni svolte dalla pronuncia di prime cure.
Infatti, appare pienamente logico ritenere che, a fronte della riconosciuta mancanza di un requisito legittimante di carattere fondamentale, quale l’autorizzazione ministeriale al subentro di altre imprese ad alcune di quelle originarie, non sussista alcune elemento che possa giustificare una valutazione mirata a consentire la conservazione, in un quantum parziale che non si indica neppure come potrebbe essere calcolato, del beneficio illegittimamente accordato.
In proposito, in linea generale assume ulteriore rilievo dirimente il principio per cui le determinazioni negative in ordine all’ammissione e alla revoca delle agevolazioni finanziarie, in quanto fondate su valutazioni tecnico-discrezionali, sono impermeabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che sotto i profili della macroscopica illogicità, irragionevolezza o manifesta ingiustizia, insussistenti nel caso di specie.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo – Presidente
Marco Buricelli – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

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