L’esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell’amministrazione soccombente non comporta acquiescenza, salvo che emerga una volontà chiara e univoca di accettare l’assetto di interessi che la sentenza stessa ha creato.

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 11 giugno 2018, n. 3542.

La massima estrapolata:

L’esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell’amministrazione soccombente non comporta acquiescenza, salvo che emerga una volontà chiara e univoca di accettare l’assetto di interessi che la sentenza stessa ha creato.

Sentenza 11 giugno 2018, n. 3542

Data udienza 10 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2017, proposto dal
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e dalla Seconda Università degli studi di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
contro
signor Sa. Cr., rappresentato e difeso dall’avv. Pa. Ca., con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Napoli, via (…);
per l’annullamento ovvero la riforma,
previa sospensione
della sentenza del TAR Campania, sede di Napoli sezione IV, 19 luglio 2016 n. 3604, resa fra le parti, che ha accolto il ricorso n°2564/2016 R.G. proposto per l’annullamento:
a) del provvedimento 4 maggio 2016 prot. n. 23223, con il quale il Dirigente della Ripartizione gestione carriere e servizi agli studenti della Seconda Università degli studi di Napoli, ora Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ha respinto l’istanza 5 aprile 2016 prot. n. 17890 presentata da Sa. Cr. per ottenere la riconversione creditizia del titolo di massofisioterapista, la valutazione della laurea in scienze motorie e l’iscrizione automatica al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia della stessa università senza effettuare la prova selettiva a numero chiuso;
b) del decreto del Rettore della predetta università 6 luglio 2015 n. 604, in quanto precluda al ricorrente di ottenere l’iscrizione richiesta;
e di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e conseguente;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sa. Cr.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l’avvocato dello Stato St. Me. e l’avv. La. per delega dell’avv. Ca.;
Rilevato che:
– con istanza 5 aprile 2016 prot. n. 17890, il ricorrente appellato ha rappresentato all’Università intimata appellante di aver conseguito un “diploma triennale di fisioterapista in un periodo successivo al 1997 presso l’istituto En. Fe. di Perugia sessione 2009/2010” nonché una “laurea di primo livello in scienze motorie presso l’Università degli studi “Napoli Parthenope” in data 24 agosto 2008″ e sulla base di questi titoli ha chiesto “il riconoscimento degli studi conseguiti e l’iscrizione diretta alla facoltà di fisioterapia” (doc. 1 in I grado ricorrente appellante, istanza), ovvero più precisamente, come sintetizzato dall’amministrazione destinataria, “la riconversione creditizia del titolo di massofisioterapista, la valutazione della laurea in scienze motorie e l’iscrizione automatica al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia… senza effettuare la,prova selettiva a numero chiuso” (doc. 2 in I grado ricorrente appellante, provvedimento impugnato, ove gli estremi di presentazione della domanda)
– con il provvedimento 4 maggio 2016 meglio indicato in epigrafe, l’Università ha respinto l’istanza in questione.
– ln proposito, l’Università ha premesso che l’accesso al corso di laurea in fisioterapia è subordinato al superamento di una prova di ammissione nel rispetto del numero massimo di posti messi a concorso, il tutto come da bando, approvato in particolare per l’anno accademico 2015/2016 con il decreto del Rettore 6 luglio 2015 di cui pure in epigrafe. Ha quindi affermato la necessità di superare comunque la prova di ammissione predetta sia per accedere al corso, sia per ottenere l’eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari in base ai titoli di studio già posseduti di cui si è detto (doc. 2 in I grado ricorrente appellante, cit.);
– con la sentenza meglio indicata in premesse, il TAR ha accolto il ricorso presentato contro tale diniego affermando in motivazione, in sintesi estrema, che il diploma di fisioterapista posseduto dal ricorrente appellato sarebbe di per sé idoneo a conseguire l’iscrizione richiesta;
– contro tale sentenza, hanno proposto impugnazione l’Università e il Ministero, con appello contenente un unico motivo di mancanza di motivazione ovvero di violazione di legge, nel senso che il diploma in questione non avrebbe, in base alle norme vigenti, tale valore;
– il ricorrente appellato, con memorie 20 marzo e 13 luglio 2017, di identico contenuto, ha chiesto che l’appello sia dichiarato improcedibile, in dipendenza dalla sua iscrizione all’università disposta dall’intimata appellante in seguito alla sentenza di primo grado, iscrizione che a suo dire comporterebbe acquiescenza alla sentenza stessa perché disposta senza riserve; ha poi chiesto che l’appello sia comunque respinto nel merito;
– con ordinanza 28 luglio 2017 n. 3236, la Sezione ha accolto la domanda cautelare, sospeso la sentenza impugnata e fissato per la decisione del merito la pubblica udienza del giorno 14 dicembre 2017;
– con successiva memoria 23 novembre 2017, il ricorrente appellato ha insistito nelle proprie tesi;
– con ordinanza 20 marzo 2018 n. 1766, la Sezione ha rinviato la causa alla pubblica udienza del 10 maggio 2018, ravvisando l’opportunità di una sua trattazione congiunta con altre cause vertenti sulla stessa questione di diritto, già fissate a tal data;
– con memoria 29 marzo 2018, il ricorrente appellato ha ancora ribadito le proprie precedenti difese, e dedotto che la sospensione cautelare di cui sopra non è mai stata posta in esecuzione dall’università, che invece gli ha consentito di portare avanti regolarmente il corso di studi del terzo anno della facoltà di Fisioterapia; ha quindi chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
– all’udienza del giorno 10 maggio 2018 di cui sopra, la Sezione ha infine trattenuto il ricorso in decisione;
– l’eccezione preliminare che la parte ha qualificato come relativa ad una presunta cessata materia del contendere, va correttamente qualificata nell’esercizio del relativo potere che compete al Giudice ai sensi dell’art. 32 c.p.a.,
– in tal senso, si deve allora affermare che la cessata materia del contendere presuppone una situazione di fatto diversa dalla presente, nella quale l’interesse sostanziale dell’originario ricorrente viene soddisfatto per intero con provvedimenti dell’amministrazione successivi all’instaurazione del giudizio, come affermato, per tutte, da C.d.S. sez. IV 15 giugno 2012 n. 3532. Viceversa, nel caso di specie, si discute del valore che può aver assunto la condotta passiva dell’amministrazione a fronte della sentenza di primo grado, il che corrisponde ad una possibile acquiescenza, e quindi ad una eccezione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera c) per la presenza di “ragioni ostative ad una pronuncia sul merito”;
– l’eccezione così qualificata è fondata e va accolta. In termini generali, e per costante giurisprudenza, l’esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell’amministrazione soccombente non comporta acquiescenza, salvo che emerga una volontà chiara e univoca di accettare l’assetto di interessi che la sentenza stessa ha creato: così per tutte C.d.S. sez. V 21 giugno 2017 n. 3030 e sez. IV 28 dicembre 2005 n. 7401;
– nel caso di specie, tale volontà univoca emerge effettivamente dagli atti, perché il ricorrente appellante, come non contestato, non solo è stato ammesso a frequentare il corso universitario cui la sentenza di primo grado lo ammetteva, ma ha continuato a farlo pur dopo che tale sentenza è stata sospesa con l’ordinanza cautelare della Sezione 3236/2017 di cui si è detto. Ciò significa che l’amministrazione, ottenuto il provvedimento cautelare richiesto, non ha ritenuto di eseguirlo, il che, si noti, non avrebbe richiesto alcuna particolare formalità, essendo sufficiente escludere dalle lezioni e dalle sessioni di esame l’interessato;
– tale comportamento integra volontà univoca di accettare l’assetto di interessi creato dalla sentenza di I grado, nei termini richiesti, sia rispetto all’Università, presso la quale il ricorrente appellato effettivamente studia, sia rispetto al Ministero, il quale avendo assunto l’iniziativa processuale di appellare, e quella successiva di non far eseguire l’ordinanza cautelare a sé favorevole, ha dimostrato di volersi associare, sia in positivo sia in negativo, alla posizione dell’Università stessa;
– la particolarità della questione decisa, sulla quale si registrano orientamenti giurisprudenziali contrastanti, è giusto motivo per compensare le spese;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato (ricorso n. 1479/2017 R.G.), lo dichiara improcedibile.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo – Presidente
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere, Estensore
Italo Volpe – Consigliere

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