Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 7 giugno 2018, n. 3432.
La massima estrapolata:
Il procedimento d’inquadramento dei dipendenti statali nelle qualifiche funzionali ex art. 4 comma 8, L. 11 luglio 1980 n. 312, deve considerarsi concluso con la deliberazione della Commissione paritetica recante la corrispondenza tra i precedenti livelli e le nuove qualifiche professionali, costituendo tale atto il momento finale e costitutivo della transizione dalle articolazioni delle precedenti carriere a quelle del nuovo ordinamento.
Sentenza 7 giugno 2018, n. 3432
Data udienza 22 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7349 del 2014, proposto da
Ma. Pa., rappresentato e difeso dall’avvocato Do. Ia., con domicilio eletto presso lo Studio Legale Le. in Roma, corso (…);
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero del Corpo Forestale dello Stato, del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio Centrale del Bilancio Presso Min. Politiche Agricole, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Gen. le Dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00238/2014, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Corpo Forestale dello Stato, e del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio Centrale del Bilancio presso Ministero Politiche Agricole;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Lu. Ni. su delega di Do. Ia. e l’Avvocato dello Stato Wa. Fe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. Pa. premette:
*) di esser stato inquadrato, ai sensi della legge 11.7.1980, n. 312, “Nuovo assetto retributivo – funzionale del personale civile e militare dello Stato”, nel profilo professionale n. 203 (Capo tecnico) nella settima qualifica funzionale del Corpo Forestale dello Stato a far tempo dal 16.11.1978;
*) di aver richiesto, in data 20.3.1991, l’inquadramento nel diverso profilo professionale n. 249 (Collaboratore Agrario) della medesima settima q.f., sull’asserito presupposto di aver continuativamente svolto, dal suo ingresso nel Corpo Forestale dello Stato in poi, le mansioni prevalenti riconducibili a tale figura professionale;
*) la “Commissione Paritetica di inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali”, in data 10.2.1998 aveva tuttavia espresso “parere contrario all’inquadramento nel profilo professionale così come richiesto nella domanda sopra specificata, in quanto le mansioni svolte sono contenute nel profilo professionale di inquadramento”;
*) tale parere era stato quindi successivamente confermato dal Ministero per le Politiche Agricole – Corpo Forestale dello Stato, con nota 18.9.1998, prot. n. 318/89;
*) anche il successivo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica diretto avverso il suindicato provvedimento era stato respinto in data 10.12.1999, su conforme parere del Consiglio di Stato, sez. II del 16.6.1999, con cui si era evidenziato che “il parere espresso dalla detta Commissione costituisce un giudizio tecnico-discrezionale, come tale non censurabile nel merito in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica … “.
*) a seguito di un’ulteriore nuova istanza del 29.6.2002 il dipendente chiedeva il riesame dell’istruttoria relativa alla richiesta di corretto inquadramento, evidenziando ancora una volta come le mansioni effettivamente svolte, e documentate, si sarebbero diversificate da quelle della declaratoria di profilo professionale attribuito (203 – Capo Tecnico VII livello Funzionale) e che invece sarebbero state riscontrabili nel profilo richiesto (249 – Collaboratore Agrario VII Livello Funzionale) nei punti 4-8-9;
*) in data 14.6.2010 una nuova Commissione ha verificato “… l’effettivo espletamento delle mansioni, si ritiene idonea la seguente riferibile al passaggio nel profilo professionale richiesto e ad attività svolte nell’ambito delle articolazioni del settore agrario – forestale;
– Progettazione n. 211 del 23.04.1980, n. 221 dell’11.11.1980, del 01.10.1985, del 13.03.1986, n. 143 del 14.03.1986, n. 152 e 153 del 12.09.1986. La documentazione è riconducibile al punto 4 del profilo professionale richiesto ed avallata dalla dichiarazione del 23.09.1991 a firma del Coordinatore provinciale dr. Fa.;
– Preposto ad unità organica di controllo del settore agrario – forestale incarico n. 3317 del 12.09.1979; verbale n. 26 del 21.12.1982, n. 1 del 14.02.1983 e n. 3 del 28.02.1983. La documentazione è riconducibile al punto 1 del profilo professionale richiesto;
– Incarico di coordinamento per interventi di protezione civile: nota n. 2368 del 07.06.1982, n. 2649 del 28.06.1982 e n. 4981 del 15.11.1982. La documentazione è riconducibile al punto 9 del profilo professionale richiesto;
*) con decreto 14.12.2010, prot. n. 194 (doc. n. 12), il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato, ha disposto di inquadrare il sig. Pa. “nel profilo professionale n. 249 collaboratore agrario (…), con contestuale cessazione dall’ordine organico del profilo professionale n. 203 – capo tecnico (…), e con conseguente annullamento dell’inquadramento giuridico – economico nella qualifica di perito capo del ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato (…), e dell’inquadramento nel profilo professionale di perito capo geometra (…)”.
*) in conseguenza, il Ministero delle Politiche Agricole ha quindi decretato di inquadrare l’appellante “dal 15.3.2001 (…), nella qualifica di commissario Capo Forestale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato – profilo professionale agrario forestale (…)”;
*) tuttavia l’Ufficio Centrale del Bilancio presso il M.I.P.A.A.F. in data 13.1.2011 ha rifiutato la registrazione;
*) con provvedimento del 17.1.2011, prot. n. 164, il Corpo Forestale dello Stato ha quindi comunicato al ricorrente che:
“… l’Ufficio centrale del bilancio ha restituito a questa Amministrazione, non registrato, il decreto del 14.12.2010 di inquadramento della S.V…. nel profilo professionale n. 249 – collaboratore agrario -… a decorrere dal 26.3.91, data ultima entro la quale si sarebbe dovuto completare il quinquennio di svolgimento delle mansioni, richiesto per l’inquadramento. Detta data è stata individuata stante l’impossibilità di stabilire con esattezza, in base alla documentazione in atti il giorno successivo al completamento del quinquennio di svolgimento delle mansioni a decorrere dal quale effettuare l’inquadramento nel profilo professionale richiesto, come prescritto dalla normativa di riferimento…. lo svolgimento delle mansioni deve essere documentato da provvedimenti formali dell’Amministrazione aventi data certa (decreti, ordini di servizio, rapporti informativi, lettere di incarico dell’autorità competente). Pertanto, in carenza di documentazione attestante in modo inequivocabile il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni del profilo professionale richiesto non si può procedere all’inquadramento della S.V. ex – art. 4, nono comma, della legge n. 312/80 e l’istanza di riesame prodotta dalla S.V. in data 1 luglio 2002 non può trovare accoglimento”.
Con il presente gravame l’appellante chiede l’annullamento della sentenza del TAR, con cui è stato respinto il suo ricorso diretto all’annullamento:
— del provvedimento finale del 17.1.2011 dell’Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato in base al quale, “in carenza di documentazione attestante in modo inequivocabile il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni del profilo professionale richiesto non si può procedere all’inquadramento della S.V. ex -art. 4, nono comma, della legge n. 312/80 e l’istanza di riesame prodotta dalla S.V. in data 1 luglio 2002 non può trovare accoglimento”;
— di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, ivi comprese:
– la successiva nota del 25.2.2011, prot. n. 230/U, mediante la quale è stato nuovamente confermato il non accoglimento dell’istanza di riesame; nonché
– la supposta nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del 17.1.2011, prot. n. 1300.
L’appello, sul presupposto delle mansioni di “collaboratore agrario” che sarebbero state svolte dall’interessato, è affidato alla violazione dell’art. 4, legge 11.7.1980, n. 312 e dell’art. 3, legge 7.8.1990, n. 241; nonché all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti. In conseguenza l’appellante chiede la condanna del Ministero:
— all’adozione di tutto quanto necessario ad inquadrare il sig. Pa., ai sensi dell’art. 4, comma 9, legge n. 312/1980, nella VII qualifica, profilo professionale n. 249 (“Collaboratore Agrario”), a far data dal 1 gennaio 1984; o in via subordinata dal 1 gennaio 1986; ovvero in ulteriore subordine dal 26 marzo 1991, e poi ad inquadrare il sig. Pa., a far data dal 15.32001, in applicazione dell’articolo 1 e dell’articolo 22, comma 1, lett. b) del D.lgs. 3.4.2001, n. 155, nella qualifica di commissario forestale capo del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato – profilo professionale agrario forestale;
— al pagamento delle differenze stipendiali maturate e maturande, oltre agli importi relativi all’indennità pensionabile, all’assegno funzionale ed alla regolarizzazione della sua posizione contributiva con rivalutazione monetaria e interessi legali determinati da ogni rateo differenziale dovuto, dalla data che risulterà di corretto inquadramento al soddisfo.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato confutando le argomentazioni dell’appellante e proponendo appello incidentale avverso la sentenza n. 238 del 5.2.2014 del TAR Toscana, nella parte in cui non ha proprio preso in considerazione l’eccezione di prescrizione delle differenze retributive, ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c. dei diritti di credito azionati nel quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso, avvenuta il 24.3.2011, per cui nulla sarebbe dovuto per il periodo antecedente al 24.3.2006 (richiama: Cons. Stato Sez.VI27-07-2011 n. 4495).
Con memoria per la discussione l’appellante ha ulteriormente ripetuto ed insistito nelle proprie argomentazioni e conclusioni.
Uditi all’Udienza pubblica di discussione i difensori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1.§. Può innanzitutto prescindersi dall’esame dell’unico motivo dell’appello incidentale della Difesa Erariale avverso l’impugnata sentenza, nella parte in cui reitera, perché non delibata, l’eccezione di prescrizione parziale sollevata dall’amministrazione, in relazione all’infondatezza nel merito del gravame.
2.§. Sempre in via preliminare si deve osservare che, in violazione dell’art. 3 secondo comma del c.p.a., l’appellante ripete più volte, sotto le medesime angolazioni, un motivo sostanzialmente unico che appare comunque utile esaminarle partitamente.
Tuttavia, dato che l’appellante ripete le medesime argomentazioni in più punti, la confutazione di profili identici si deve intendere estesa anche a tutte le altre ulteriori relative riproposizioni per evidenti economia espositiva.
2.§.1. Con un primo capo di doglianza sostanziale (singolarmente denominata “Premessa”) l’appellante afferma che, con i provvedimenti impugnati, le Amministrazioni resistenti non avrebbero mai messo in discussione lo svolgimento, da parte dell’appellante Pa., delle mansioni riconducibili al profilo professionale di “Collaboratore Agrario” “per un periodo non inferiore a cinque anni” come richiesto dall’art. 4, comma 9, 1. n. 312/1980.
Sarebbe “…quindi da considerarsi pacifico — avendo esse esclusivamente sostenuto l’impossibilità di individuare il giorno successivo al completamento del quinquennio (…) a decorrere dal quale effettuare l’inquadramento nel profilo professionale richiesto…”.
Tale svolgimento sarebbe avvenuto nell’arco di un periodo ultraquinquennale come affermato dalla seconda Commissione in data 14.6.2010, per cui il sig. Pa. avrebbe “…dimostrato la possibilità di individuare, per ciascun incarico assegnato da parte del Corpo Forestale dello Stato, un termine iniziale ed uno finale…”.
Erroneamente il TAR avrebbe dunque accolto le argomentazioni del Corpo Forestale dello Stato.
Il motivo va respinto.
Si deve premettere che l’art. 4, comma 9, legge 11 luglio 1980 n. 312 stabiliva espressamente che “i dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d’inquadramento prevista dal successivo articolo 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate”.
La previsione di cui all’art. 4 comma 9, l. n. 312/1980 — come è evidente dal suo contenuto letterale espressamente riferito al solo profilo della qualifica rivestita — consentiva unicamente reinquadramenti “orizzontali”, ovvero spostamenti da un profilo all’altro nell’ambito della medesima qualifica, e non già inquadramenti “verticali”, cioè passaggi in qualifica superiore, disciplinati invece dal successivo comma 10.
Ciò posto, contrariamente a quanto afferma l’appellante, in realtà le Amministrazioni resistenti, fin dall’inizio hanno sempre escluso lo svolgimento, da parte dell’appellante Pa., delle mansioni riconducibili al profilo professionale di “Collaboratore Agrario” “per oltre cinque anni.
A tale riguardo appare decisiva la delibera prot. 21/89 del 02.06.1998, con cui la Commissione paritetica di cui all’art. 10 della cit. L. n. 312, aveva espresso un avviso contrario sull’istanza di inquadramento professionale presentata dal ricorrente, sul rilevo fondamentale per cui “… le mansioni svolte erano già contenute nella declaratoria del profilo professionale posseduto” di Capo tecnico allegato al D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, concernente l’individuazione dei profili professionali del personale dei Ministri in attuazione dell’art. 3 della legge 312/1980.
Nel caso di specie la Commissione paritetica di cui all’art. 10 della cit. L. n. 312 era direttamente investita dalla legge delle funzioni di emettere un parere obbligatorio e giuridicamente vincolante (Cons. Stato Sez. IV, 14-04-2006 n. 2117). Ha dunque ragione il Ministero quando ricorda che i pareri resi dalle successive due Commissioni (istituite solo con provvedimenti amministrativi rispettivamente del 17 febbraio 2004 e 24 gennaio 2008), giuridicamente non potevano essere né obbligatori e né vincolanti perché erano formalmente e sostanzialmente diversi da quello già emesso dall’unica Commissione paritetica a ciò legislativamente deputata.
Tra l’altro la giurisprudenza sul punto ha ricordato che il procedimento d’inquadramento dei dipendenti statali nelle qualifiche funzionali ex art. 4 comma 8, l. 11 luglio 1980 n. 312 deve considerarsi concluso con la deliberazione della Commissione paritetica recante la corrispondenza tra i precedenti livelli e le nuove qualifiche professionali, costituendo tale atto il momento finale e costitutivo della transizione dalle articolazioni delle precedenti carriere a quelle del nuovo ordinamento (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 27 giugno 2012 n. 3799).
Al riguardo si trattava dunque di una situazione giuridicamente già definita con il rigetto del 10.12.1999 del successivo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, su conforme parere del Consiglio di Stato.
In questo quadro è chiaro come a favore della tesi del preteso esercizio ultraquinquennale delle mansioni di Collaboratore Agrario da parte del ricorrente, depone solo il tardivo e singolare avviso della Commissione per il riesame il cui giudizio appare peraltro alquanto apodittico e comunque non convincente.
Nel merito, la sostanziale correttezza dei concordi giudizi non risulta peraltro affatto scalfita dalle successive allegazioni dell’appellante come, del resto, sarà meglio evidente anche in seguito.
1.§.2. Con una seconda rubrica, si deduce la violazione della legge n. 312/1980, assumendo lo svolgimento dei compiti del Collaboratore Agrario, con riferimento:
A) alla stesura di vari verbali repressione delle frodi 1979, 1982, 1983;
B) alle progettazioni ed al supporto tecnico per sistemazioni idraulico-forestale, abbattimento di piante e piante secche, potatura di viali e siepi;
C) alle attività di ispezione tecnica, prevenzione e repressione di infrazioni e reati riguardanti la salvaguardia dell’ambiente e quella dei prodotti agricoli, forestali e connessi e delle sostanze di uso agrario, di attività di collaudo e controllo in settori specifici attinenti alle proprie funzioni ovvero quale specialista di settore
D) all’incarico straordinario “per la repressione di incendi boschivi”; ed attività antincendi svolta nell’anno 1982 e la relativa relazione, nonché le proposte per l’anno 1983.
L’assunto non convince.
Le mansioni che l’appellante adduce a sostegno della sua pretesa, per la maggior parte appaiono infatti perfettamente riconducibili all’art. 203 – Capo Tecnico – VII qualifica.
A tale riguardo, per quello che qui interessa, si deve ricordare che l’art. 203 dell’allegato al D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, tra le altre attività, demanda specificamente al Capo Tecnico – VII qualifica, differenti attività. La predetta figura in particolare:
– 2) effettua, tra l’altro, nell’esercizio delle sue funzioni specifiche, accertamenti, verifiche, controlli funzionali di lavori, costruzioni, opere d’arte, impianti, sistemi semplici e complessi di ogni tipo e caratteristica, apparati, cantieri, laboratori, materiali, strumentazioni, organizzazioni, piani di sistemazione del territorio, escavazione ed interventi preliminari ecc.;
– 3) effettua interventi specializzati, personalmente ovvero coordinando professionalità inferiori;
– 4) sorveglia l’esecuzione dei lavori e ne riscontra i risultati tecnici in corso di opera;
– 6) redige la contabilità dei lavori
– 7) prepara progetti nonché collaudi di lavori e di opere;
– 8) partecipa alla attività di studio e di ricerca conoscitiva nel settore di impiego;
– 9) collabora alla azione di coordinamento e svolge approfondimento e controllo tecnico ispettivo, fiscale ed operativo nei confronti delle professionalità tecniche delle qualifiche funzionali inferiori.
– 10) dirige una unità operativa e dirige e coordina con responsabilità funzionale gruppi di lavoro ed operativi, cantieri di tipo articolato e complesso anche occasionalmente costituiti, ai quali sono addette o destinate professionalità inferiori e/o di pari qualifica ovvero di diversa professionalità per operazioni, lavori, interventi – programmati, ovvero isolati ovvero imprevedibili, necessari, urgenti e/o indilazionabili – che richiedono e presuppongono il concorso di professionalità differenziate;
– 11) concorre a determinare i fabbisogni in materiali e mezzi tecnici partecipando nell’ambito delle proprie attribuzioni ai procedimenti prescritti per la loro acquisizione, pianificandone nel medesimo ambito, l’impiego anche sulla base di studi di fattibilità di tipo aperto ed evolutivo che prevedano – verifiche di tipo tecnico ed operativo.
– 12) partecipa alle fasi di esecuzione di progetti, verificandone la rispondenza alle prescrizioni e agli obiettivi;
– 13) rappresenta l’amministrazione in organi collegiali, commissioni e consigli.
– 14) collabora ai piani di rilevazione di dati, ovvero partecipa a quelli di dati generali, riguardanti globalmente l’attività dell’amministrazione.
Ciò posto, dal semplice raffronto tra le linee di attività dell’art. 203 dell’allegato al D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 e gli incarichi svolti dall’appellante emerge che che gli stessi sono assolutamente riconducibili specificamente al Capo Tecnico – VII qualifica. Tali sono, ad esempio:
— la stesura dei vari verbali repressione delle frodi 1979, 1982, 1983;
— gli incarichi istruttori finalizzati alle sistemazioni idraulico-forestale, abbattimento di piante e piante secche, potatura di viali e siepi;
— le ispezione tecnica, prevenzione e repressione di infrazioni e reati ambientali e dei prodotti agricoli, forestali;
— collaudi e controlli in settori che sono specificamente attinenti alle proprie funzioni;
— anche l’incarico delle attività antincendi può essere ricondotto alla sua qualifica di specialista di settore.
Pertanto non si comprende, in definitiva, su quali basi logico-giuridiche l’ultima Commissione si sarebbe risolta ad adottare un giudizio favorevole, nonostante si trattasse di incarichi che facevano manifestamente capo a linee di attività specifiche del profilo del Capo Tecnico fatte salve forse (in relazione alla loro effettiva entità) le progettazioni agro-forestale del 1980 e 1986 (ma su quest’ultimo punto vedi infra).
1.§.3.Sulla scia di queste ultime valutazioni va poi disattesa la terza rubrica, con cui si assume che il Giudice di primo grado avrebbe errato ritenendo che sarebbe mancata “la prova che il quinquennio richiesto sia stato effettivamente compiuto e tale carenza non può essere superata in via di mera presunzione (ad esempio riconoscendo, come si sostiene nel ricorso, una durata annuale agli incarichi risultanti dalla documentazione prodotta, di cui non sia specificato il termine) “.
Per l’appellante invece sarebbero agevolmente individuabili sia il termine iniziale sia quello finale degli incarichi attribuiti al sig. Pa., senza la necessità di operare in via “presuntiva” sui criteri forniti dalle stesse Amministrazioni resistenti all’interno del procedimento di riesame avviato su istanza dell’appellante.
Il TAR della Toscana incomprensibilmente, avrebbe disconosciuto il suo diritto all’inquadramento nel profilo professionale di “Collaboratore Agrario” a far data dal 1 gennaio 1986 alla luce della dettagliata ricostruzione della carriera dell’appellante:
A. Dal prospetto riassuntivo degli incarichi emergerebbe infatti l’ininterrotto svolgimento di tali mansioni negli anni dal 1979 al 1983, e poi nei successivi anni 1985, 1986, 1987 e 1990 per nove anni.
B) contraddittoriamente il datore di lavoro pubblico in sede processuale aveva rinnegato che la Commissione avrebbe accertato “l’effettivo espletamento delle mansioni” specificamente individuate nei seguenti incarichi: progettazione, preposizione “ad unità organica” di controllo del settore agrario-forestale, coordinamento per interventi di protezione civile tutti “riconducibili” al profilo professionale richiesto “per almeno un quinquennio, le mansioni ascritte al profilo professionale richiesto” ossia negli anni 1979, 1980, 1982, 1983, 1985, 1986 per sei anni.
Inoltre l’Amministrazione avrebbe disposto l’inquadramento del sig. Gi. Fe. (collega del sig. Pa.), con decreto del 14.12.2010, n. 195, nel profilo professionale di “Collaboratore Agrario” a seguito della proposizione di un’istanza di riesame identica a quella del ricorrente.
Il che, ovviamente, dimostra ulteriormente l’illegittimità dell’operato del Corpo Forestale dello Stato nel caso di specie e la conseguente erroneità della sentenza impugnata.
C) In via subordinata, il sig. Pa. — “stante l’impossibilità di stabilire con esattezza, in base alla documentazione in atti il giorno successivo al completamento del quinquennio di svolgimento delle mansioni a decorrere dal quale effettuare l’inquadramento nel profilo professionale richiesto” — avrebbe dovuto essere inquadrato dalla data ultima entro la quale si sarebbe dovuto completare il quinquennio di svolgimento delle mansioni richiesto per l’inquadramento (dal 26 marzo 1991).
D) L’appellante chiede quindi altresì che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, nell’esercizio del proprio potere conformativo, accerti il diritto del sig. Pa. ad essere inquadrato nel profilo di “Collaboratore Agrario”.
La censura è infondata.
Nel richiamare al riguardo anche le osservazioni che precedono si deve rilevare che, per le altre residuali attività eventualmente riconducibili al profilo di cui all’art. 249 – Collaboratore Agrario VII qualifica, ed in particolare le progettazioni, non si può affatto ritenere né che si trattasse di progettazioni in senso compiuto e tantomeno che, nonostante gli sforzi retorici dell’appellante, risulti certo il relativo svolgimento ultraquinquennale.
Quanto alle progettazioni non vi è alcuna indicazione né del livello progettuale e né della durata degli incarichi conferiti nel 1980, nel 1985 e nel 1986.
Esattamente il Giudice di primo grado ha dunque affermato che in materia non si poteva operare in via di mera presunzione per tutti i casi nei quali non era comunque stato specificato un termine finale e che in difetto sarebbe mancata la prova dell’esercizio delle mansioni del differente profilo per tutto il quinquennio prescritto.
In tale direzione è poi del tutto irrilevante la circostanza per cui l’Amministrazione avrebbe disposto l’inquadramento di un collega dell’appellante. A parte l’assenza di prove circa la perfetta identità delle posizioni, che è meramente affermata, in ogni caso da tale inquadramento non poteva certo condurre all’affermazione della fondatezza della sua pretesa.
In conseguenza, di fronte alla insussistenza del diritto al differente inquadramento, del tutto inconferente è poi la richiesta subordinata di inquadramento a far tempo dal 26 marzo 1991, stante l’impossibilità di stabilire con esattezza in base alla documentazione il momento del completamento del quinquennio.
1.§.4. Con la quarta rubrica si riprendono le medesime argomentazioni di cui sopra, e si deduce che:
— considerando soltanto la data di conferimento dell’incarico a quella di fine anno, si raggiungerebbe infatti ugualmente il quinquennio. Sommando la durata degli incarichi attribuitigli ai raggiungerebbero 1.842 giorni, corrispondenti ad anni 5,046, ultimato nel corso dell’anno 1990 per cui l’inquadramento richiesto dovrebbe decorrere dal 1.1.1991;
— il diritto all’inquadramento discenderebbe in particolare dalla natura degli incarichi in materia di Protezione Civile; in raccordo con gli altri soggetti (ad es. Aeronautica Militare, ecc.) che sarebbero stati tutti conferiti a tempo indeterminato (fin tanto che ha prestato servizio presso il Coordinamento Provinciale di Pisa).
Il motivo è privo di pregio giuridico.
Nella medesima cornice logico e fattuale di cui sopra, si deve denegare che egli avrebbe raggiunto ugualmente il quinquennio necessario a far sorgere il suo diritto all’inquadramento nel profilo professionale richiesto.
Al contrario, in assenza di una espressa indicazione non vi è poi alcuna prova che i detti incarichi sarebbero stati tutti conferiti a tempo indeterminato. Inoltre il loro stesso rilevante numero rende non molto credibile che, una volta attribuiti, fossero tutti svolti a tempo indeterminato.
Né vi sono convincenti elementi di riscontro circa la effettiva natura degli incarichi che il Pa. afferma di aver svolto nella qualità di “Collaboratore Agrario” dato che gli stessi quando non sono propri delle sue mansioni (es. quelle in materia di Protezione Civile riconducibile al n. 13 del profilo), in ogni caso non sembra abbiano carattere continuativo e comunque appaiono di natura saltuaria (es. progettazioni).
1.§.5. Con l’ultima rubrica si lamenta che gli atti impugnati risultano viziati da eccesso di potere per carenza di istruttoria e contraddittorietà, nonché da difetto di motivazione dei provvedimenti dell’Ufficio centrale del bilancio e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come confermato dal TAR Umbria su un ricorso identico (cfr. sentenza n. 44/2013 e TAR Lazio Roma, sez. Il ter, sent. n. 2315/2014; sent. n. 2311/2014, sent. n. 2309/2014, sent. n. 3299/2014).
Il TAR della Toscana, ancora una volta, avrebbe trascurato di prendere in considerazione tale evidente vizio.
L’assunto non merita alcuna adesione.
Il provvedimento dell’Ufficio centrale del bilancio sul nuovo provvedimento di riesame aveva concluso che: “l’art. 4 comma 9 della citata legge n. 312 richiede, ai fini dell’attribuzione di un profilo diverso dalla qualifica rivestita, lo svolgimento effettivo di un periodo di attività non inferiore a cinque anni. Si rileva, inoltre che in materia si sono succedute una serie di circolari e note del Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le quali l’espletamento delle mansioni deve essere documentata da provvedimenti formali dell’Amministrazione aventi data certi (decreti, ordini di servizio, rapporti informativi, lettere di incarico dell’autorità competente)… Ne consegue, a parere dello scrivente, che l’inquadramento del personale, in carenza della individuazione in modo inequivocabile del periodo di effettivo svolgimento delle mansioni nel profilo richiesto, non risulta in linea con le disposizioni sopra richiamate”.
E’ infatti evidente la correttezza sostanziale di tale motivazione che appare coerente con le risultanze dell’istruttoria e con la effettiva situazione professionale dell’appellante.
3.§. In definitiva la sentenza del TAR della Toscana appare del tutto esente dalle dedotte mende.
L’appello principale deve dunque essere respinto.
In coerenza dell’insussistenza della pretesa ad un differente inquadramento, devono quindi essere disattese le richieste della adozione di tutti i provvedimenti necessari, rispettivamente, ad assicurare l’inquadramento del sig. Pa. nel profilo professionale preteso, il pagamento delle differenze stipendiali maturate e maturande, la regolarizzazione della sua posizione contributiva e la rivalutazione monetaria e interessi. Quest’ultima richiesta è, peraltro, in ogni caso infondata tenendo conto del fatto che, l’art. 4 comma 9, l. 312 del 1980 aveva inteso solo adeguare i profili professionali ai compiti effettivamente attribuiti, ma non anche a consentire passaggi di livello retributivo funzionale, i quali si risolverebbero nell’accesso alla carriera superiore in modi non consentiti dal precedente ordinamento (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 09 settembre 2009 n. 5404; Consiglio di Stato sez. IV 31 maggio 2007 n. 2845).
Infine deve anche dichiararsi il difetto di interesse sull’eccezione di parziale prescrizione delle somme richiesta con il ricorso incidentale del Ministero per difetto di interesse.
Le spese tuttavia, in ragione della particolarità della fattispecie, possono essere integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
1. Respinge l’appello, come in epigrafe proposto.
2. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani – Presidente
Umberto Realfonzo – Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giorgio Calderoni – Consigliere
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