Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 30 ottobre 2017, n. 4985. Condizione essenziale perché il ricorso di cui all’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.

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Secondo Cons. St., sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713, condizione essenziale perché il ricorso di cui all’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.

Anche la Corte di Cassazione (sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1650) ha precisato come “il giudicato sostanziale (cui si riferisce “l’autorità del giudicato” da decreto ingiuntivo) attenga all’oggetto e ai soggetti del rapporto giuridico che non può essere posto in discussione in altro successivo giudizio, con ogni conseguenza”, evidenziando che, in virtù della coincidenza tra il giudicato formale (ex art. 324 c.p.c.) e quello sostanziale (art. 2909 c.c.), il giudicato sul decreto ingiuntivo si forma nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c.; è stato anche chiarito che “il decreto di esecutorietà si distingue dalla mera attestazione di cancelleria, cui non può certamente reputarsi equivalente, sia sotto il profilo dell’organo emanante, sia sotto quello del contenuto del controllo, limitato il primo al fatto storico della mancata opposizione decorso il termine perentorio ed il secondo esteso all’accertamento della regolarità della notificazione (art 643 c.p.c.)”, sottolineando, tra l’altro, che proprio l’art. 647 prevede che, nel caso in cui non sia stata fatta opposizione nel termine, il giudice debba ordinare la rinnovazione della notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto, con la conseguenza che “l’eventuale rinnovazione della notificazione consente perciò all’ingiunto di proporre, nei termini decorrenti dalla nuova notificazione, opposizione che va qualificata come ordinaria, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., e non già tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.; il che conferma che alla scadenza dei termini per proporre opposizione non si forma la cosa giudicata formale e che questa si forma solo dopo il controllo del giudice sulla notificazione”.

Nella citata sentenza si aggiunge che: “Coerentemente, l’art 656 c.p.c. prevede che non il decreto non opposto, ma “il decreto d’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’art. 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nell’art. 395, nn. 1, 2, 5 e 6″; sono esperibili, perciò, come emerge chiaramente dal confronto con l’art. 324 c.p.c., mezzi straordinari previsti per l’impugnazione contro provvedimenti passati in cosa giudicata, ai quali mezzi si aggiunge, per espressa previsione dello stesso art. 656, la revocazione per contrasto con precedente giudicato (art 395, n. 5), nonché, per l’espressa previsione dell’art. 650 c.p.c., l’opposizione tardiva (sul fatto che l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto e munito di esecutorietà ex art. 647 non viene meno di per sé a seguito dell’opposizione tardivamente proposta, cfr. Cass. sez. un., 17 novembre 1998, n. 11549 e Cass. 6 ottobre 2005, n. 19429”.

4.2. Alla luce di tali principi, la Sezione è dell’avviso che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, il ricorso proposto per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo in questione deve essere dichiarato ammissibile e deve essere accolto, in quanto, come emerge inconfutabilmente, dalla documentazione in atti che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Salerno, in funzione del giudice del lavoro, del 17 giugno 2013 è stato reso esecutivo dal giudice il 29 ottobre 2013 (giusta annotazione in data 6 novembre 2013), ciò integrando la fattispecie dell’art. 647, comma 1, c.p.c..

4.3. Come emerge dalla lettura del ricorso introduttivo di giudizio (pag. 2, punto 3) l’amministrazione intimata “in parziale esecuzione del decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, inspiegabilmente non ha provveduto a liquidare (anche) lo stipendio relativo alla mensilità di dicembre 2011 pari ad ?. 1.389,89 e alla tredicesima mensilità per l’anno 2011 pari ad ?. 1.389,89, né a liquidare le spese processuali della fase monitoria”, così che l’accoglimento dell’appello e del ricorso di primo grado deve essere limitata a tale profilo.

5. Alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve essere accolto ed in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso proposto in primo grado, ordinando alla Comunità (omissis) di provvedere entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, se precedente della presente sentenza, al pagamento delle somme come richieste nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado al signor Ra. Ve. e delle spese processuali della fase monitoria, liquidate in ?. 280,00 per spese vive ed E. 380,00, per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, in favore dell’avv. An. Ba., difensore dichiaratosi antistatario.

Per il caso di persistente inadempimento si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Salerno o suo delegato, cui la parte potrà rivolgersi direttamente una volta scaduto il termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento.

Non si ravvisano invece i presupposti per la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

6. Le spese del doppio grado di giudizio sono liquidate come in dispositivo in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso per l’ottemperanza proposto dai signori Ra. Ve. e dall’interveniente An. Ba. e ordina alla Comunità (omissis) di provvedere entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, se precedente della presente sentenza, in ottemperanza al decreto ingiuntivo indicato in motivazione, al pagamento delle somme come richieste nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado al signor Ra. Ve. e delle spese processuali della fase monitoria, liquidate in E. 280,00 per spese vive ed E. 380,00, per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, in favore dell’avv. An. Ba., difensore dichiaratosi antistatario.

Nomina per il caso di persistente inadempimento fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Salerno o suo delegato, cui la parte potrà rivolgersi direttamente una volta scaduto il termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento.

Respinge la richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Condanna la Comunità (omissis) al pagamento delle spese per il doppio grado di giudizio liquidandole in complessivi E. 3.000,00 (tremila/00) oltre i.v.a. e c.p.a. da attribuire agli attuali difensori dichiaratisi antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere

Claudio Contessa – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere

Raffaele Prosperi – Consigliere, Estensore

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