Il principio di autonomia dei lotti non fa venire meno la possibilità per la stazione appaltante, nell’esercizio di un potere discrezionale, di prevedere che per la partecipazione a più di un lotto sia richiesto un requisito più elevato rispetto a quanto è richiesto in caso di partecipazione ad un singolo lotto

segue pagina antecedente
[…]

Allo stesso modo, l’impresa che intende assumere il ruolo di mandataria in tale pluralità di lotti, deve dimostrare di possedere il requisito del fatturato (quindi del fatturato cumulativo richiesto per la partecipazione a detti lotti) in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.
Se la medesima ATI, infatti, partecipa a più lotti ed indica per ogni lotto la stessa impresa come mandataria, deve coerentemente dimostrare che tale impresa sia in possesso del requisito del fatturato “cumulato” in misura maggioritaria, non essendo sufficiente che la mandataria dimostri di essere in possesso del requisito del fatturato in misura maggioritaria lotto per lotto, ossia con riguardo ai singoli lotti individualmente considerati, proprio perché essa ambisce a svolgere il ruolo di mandataria in una pluralità di lotti.
4. In concreto Consip ha sommato il fatturato di cui alla Tabella 2 del punto 17.2 del bando, richiesto per i quattro lotti cui l’ATI Om. ha chiesto di partecipare, per un totale di euro 45.525.000; rispetto a tale fatturato ha calcolato la quota posseduta dalle singole imprese del raggruppamento in ragione dei valori dichiarati nella domanda di partecipazione da ciascuna di esse.
Con riguardo al fatturato di cui alla Tabella 2, Om. ha dichiarato un fatturato complessivo di euro 15.177.237,59: rispetto al fatturato complessivo richiesto per i quattro lotti (euro 45.525.000) la quota di Om. risulta dunque essere pari al 33,338%.
Nel caso di specie, la mandante Te. ha dichiarato di possedere un fatturato complessivo pari ad euro 24.309.944,63, dei quali euro 15.821.227,30 utilizzati per raggiungere il fatturato complessivo richiesto per i quattro lotti.
Dunque, la quota di fatturato utilizzata da Te., rispetto al fatturato complessivo richiesto per quattro lotti, risulta essere pari al 34,753%.
Om., quindi, ha dimostrato di possedere il requisito del fatturato in misura inferiore a quanto effettivamente “speso” dalla mandante Te. e, avendo partecipato come mandataria in tutti e quattro i lotti, è stato calcolato che il suo fatturato di cui alla Tabella 2 era sufficiente a garantirle il ruolo di mandataria solo in tre lotti, individuati in ragione dell’ordine di rilevanza economica, in applicazione della disposizione del disciplinare di gara secondo la quale nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, verrà ammesso a partecipare unicamente ai lotti per i quali possiede il requisito in ragione dell’ordine di rilevanza economica dei lotti (punto 2.1., pag. 26, del disciplinare).
Om. possiede inequivocabilmente il fatturato di cui alla Tabella 2 nella misura maggioritaria richiesta per la mandataria solo per i lotti 3, 11 e 12.
5. Alla luce di tali osservazioni si deve concludere che, innanzitutto, il primo motivo di appello è infondato, in quanto i concorrenti non possano fare legittimo affidamento su chiarimenti resi in altri contesti di gara, atteso che le uniche disposizioni rispetto alle quali è possibile invocare il legittimo affidamento sono quelle che disciplinano la gara alla quale si intende partecipare.
Inoltre, come già anticipato, i chiarimenti cui l’appellante fa riferimento non dicono affatto quello che si sostiene nell’atto di appello, soffermandosi invece su un aspetto diverso, ovvero chiarendo che ciò che rileva è che la capogruppo possieda il requisito del fatturato in misura maggioritaria in relazione a quanto concretamente speso dalle imprese nella gara e non in relazione a quanto posseduto in generale dalle medesime imprese.
6. Inoltre sono infondati anche i successivi motivi di appello, posto che la disciplina di gara, come si è detto, richiedeva ai concorrenti, in caso di partecipazione ad una pluralità di lotti, di dimostrare di avere un fatturato pari alla somma dei fatturati richiesti per la partecipazione ai singoli lotti e richiedeva alla mandataria del raggruppamento il possesso maggioritario di tale requisito.
In presenza di una disciplina di gara così strutturata è irrilevante che l’appellante abbia dimostrato il possesso del requisito del fatturato in misura maggioritaria rispetto a ciascun lotto, poiché la disciplina di gara richiedeva un’altra cosa.
Inoltre il principio di autonomia dei lotti non fa venire meno la possibilità per la stazione appaltante, nell’esercizio di un potere discrezionale, di prevedere, ragionevolmente, come nella specie, che per la partecipazione a più di un lotto sia richiesto un requisito più elevato rispetto a quanto è richiesto in caso di partecipazione ad un singolo lotto.
Peraltro tale previsione risulta coerente e proporzionata rispetto alle prestazioni da eseguire, anche considerato l’importo esiguo dei fatturati richiesti per la partecipazione ai singoli lotti.
E’ infatti evidente che il fatturato previsto per la partecipazione al singolo lotto non sarebbe stato sufficiente a garantire una adeguata solidità finanziaria in caso di aggiudicazione di una pluralità di lotti, molto significativi dal punto di vista economico; per questa ragione la Consip ha deciso di prevedere la regola del cumulo, anziché elevare l’importo dei fatturati richiesti per la partecipazione ai singoli lotti.
Infine si deve rilevare che non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell’art. 41, comma 2, d.lgs. n. 163-2006, non essendovi alcun immotivato limite di accesso legato al fatturato, bensì l’applicazione di ben precise disposizioni di legge e di regolamento (l’attuale art. 83 d.lgs n. 50-2016 e il precedente art. 275 d.P.R. n. 207-2010).
Per le stesse ragioni non sussiste neppure la violazione dell’art. 46, comma 1-bis d.lgs. n. 163-2006, atteso che l’esclusione comminata dalla disciplina di gara discende dalla violazione del combinato disposto delle menzionate disposizioni di legge e di regolamento.
Non vi è, in ultimo, alcuna preclusione alla partecipazione delle piccole e medie imprese ed in particolare alla partecipazione di Om., poiché, come detto, i requisiti di fatturato richiesti per la partecipazione ai singoli lotti sono molto bassi rispetto agli importi dei lotti proprio al fine di garantire la partecipazione alla gara delle piccole e medie imprese.
7. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della Consip appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *