La cristallizzazione della titolarità dell’interesse legittimo in capo al soggetto che ne è titolare comporta che non vi possono essere né trasmissione della stessa titolarità, né conseguente diversa legittimazione ad agire.

segue pagina antecedente
[…]

7. La circostanza sopravvenuta cui si fa riferimento è, innanzitutto, la cessione del ramo di azienda “servizio idrico integrato” mediante conferimento avvenuta da parte di Ga. Un. s.p.a., in qualità di socio, a favore di Ac. Br. s.r.l.
7.1. La cessione del ramo di azienda dà luogo ad una successione a titolo particolare per atto inter vivos (ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. 12 dicembre 2017, n. 29635; con specifico riguardo alla cessione di ramo di azienda che avvenga mediante conferimento, Cass. civ., sez. V, sent. 27 febbraio 2017, n. 4959; sez. III, 26 agosto 2014, n. 18258); a seguito dell’acquisizione del ramo di azienda, pertanto, Ac. Br. s.r.l. è divenuta successore a titolo particolare di Ga. Un. s.p.a..
8. Quel che occorre vagliare, allora, è se Ac. Br. s.r.l., in qualità di successore a titolo particolare di Ga. Un. s.p.a., è legittimato ad agire per l’ottemperanza ex art. 112 Cod. proc. amm. al decreto del Presidente della Repubblica di accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato e se può farlo mediante atto di intervento.
9. La diversa natura della situazione giuridica soggettiva azionata – interesse legittimo/diritto soggettivo – non esclude che anche in relazione al giudizio amministrativo, così come avviene per il giudizio civile, possano darsi fenomeni successori che comportano la modificazione soggettiva del richiedente tutela nei confronti dell’azione (o dell’inerzia) della pubblica amministrazione.
9.1. I limiti entro cui eventi successori rilevano nel giudizio amministrativo sono stati tracciati dalla giurisprudenza amministrativa in questi termini: “…la cristallizzazione della titolarità dell’interesse legittimo in capo al soggetto che ne è titolare comporta che non vi possono essere né trasmissione della stessa titolarità, né conseguente diversa legittimazione ad agire. Ciò non comporta che, nelle ipotesi in cui in pendenza del termine per il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo il titolare dell’interesse legittimo venga a mancare, i suoi aventi causa non siano legittimati all’impugnazione dell’atto. Quanto alla tutela ripristinatoria, occorre distinguere tra i casi in cui il “contatto” tra interessato e potere amministrativo è intervenuto in riferimento ad aspetti del suo patrimonio giuridico in cui sono possibili fenomeni di successione, dai casi in cui tale contatto attiene a profili personali, e non trasmissibili, dello stesso patrimonio giuridico. …In definitiva nelle ipotesi ora descritte, la trasmissibilità della posizione afferente al patrimonio giuridico “intercettata” dal potere amministrativo – che si presenta per lo più come diritto soggettivo – determina anche l’assunzione della titolarità della posizione di interesse legittimo; rende possibile l’esercizio del potere di azione (ai fini dell’instaurazione del giudizio) e spiega anche la piena ammissibilità dei fenomeni di successione processuale, ex art. 110 c.p.c.”. (così Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1403).
9.2. L’odierna vicenda rientra pienamente nel caso per ultimo descritto dalla sentenza citata in cui la legittimazione processuale si trasferisce dall’originario titolare della situazione soggettiva al suo avente causa, in quanto oggetto di trasferimento per atto inter vivos è stata una posizione soggettiva patrimoniale – la titolarità del ramo di azienda – messa a raffronto con il potere amministrativo, nel caso di specie, il potere di affidamento del servizio idrico integrato.
Ne è conseguito il trasferimento in capo al successore della legittimazione processuale a richiedere tutela nei confronti dell’attività dell’amministrazione.
9.3. La giurisprudenza citata ha esaminato la rilevanza del fenomeno successorio nel caso in cui il trasferimento della titolarità di una situazione soggettiva intercettata dal potere amministrativo avvenga prima dell’esercizio dell’azione di annullamento (tutela ripristinatoria); il ragionamento deve completarsi ritenendo che, qualora l’evento successorio si verifichi post rem iudicatam, il successore possa giovarsi del giudicato favorevole (di annullamento, ma anche risarcitorio), conseguito dal dante causa, ai sensi dell’art. 2909 c.c., per il quale, come noto, il giudicato “fa stato ad ogni effetto per le parti, i loro eredi o aventi causa”.
9.4. Siccome la legittimazione in executivis corrisponde ai limiti soggettivi del giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2017, 3757), Ac. Br. s.r.l., in qualità di successore a titolo particolare di Ga. Un. s.p.a., può giovarsi degli effetti del giudicato, agendo dinanzi al giudice amministrativo per la sua ottemperanza.
10. Ad una condizione: che il decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso straordinario al Capo dello Stato del quale si domanda l’ottemperanza sia equiparabile al giudicato.
10.1 Al riguardo vale quanto affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nell’ordinanza 14 luglio 2015, n. 7: “…il decreto presidenziale che recepisce il parere, pur non essendo, in ragione della natura dell’organo e della forma dell’atto, un atto formalmente e soggettivamente giurisdizionale, è estrinsecazione sostanziale di funzione giurisdizionale, che culmina in una decisione caratterizzata dal crisma dell’intangibilità, propria del giudicato, all’esito di una procedura in unico grado incardinata sulla base del consenso delle parti”.
11. L’equiparazione del decreto presidenziale al giudicato consente di affermare che l’avente causa può giovarsi degli effetti sostanziali da questo prodotti anche se pronunciato a favore del suo dante causa e che, dunque, nel caso in esame, Ac. Br. s.r.l. è legittimato ad agire per l’ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica pronunciato in favore di Ga. Un. s.p.a..
12. Ac. Br. s.r.l. ha altresì interesse ad una pronuncia di ottemperanza al decreto in suo favore in ragione dell’altra sopravvenienza di fatto verificatasi successivamente all’emanazione del predetto decreto, vale a dire l’affidamento in suo favore del servizio idrico integrato per tutti i Comuni rientranti nell’Ambito territoriale ottimale della Provincia di Brescia avvenuta con delibera della Provincia di Brescia 28 ottobre 2016, n. 35.
13. Resta da valutare se Ac. Br. s.r.l., legittimato ad agire per l’ottemperanza e munito dell’interesse, abbia correttamente esercitato il suo potere ad ottenere l’ottemperanza al decreto presidenziale mediante atto di intervento nel giudizio.
14. Il Collegio ritiene che possa darsi risposta positiva.
14.1. E’ necessario compiere una premessa: Ac. Br. s.r.l. espressamente qualifica il proprio atto di intervento come “ad adiuvandum”; tale qualificazione, tuttavia, non corrisponde ai contenuti dell’atto.
14.2. L’intervento ad adiuvandum nel processo amministrativo corrisponde, infatti, all’intervento adesivo dipendente nel processo civile, vale a dire a l’intervento che sia sorretto da un interesse giuridicamente rilevante (in forza delle diverse ragioni di connessione tra il rapporto giuridico di cui sia titolare l’interventore e quello di cui sia titolare una delle parte del giudizio) a sostegno delle ragioni altrui.
14.3. Nel proprio atto di intervento, però, Ac. Br. s.r.l., pur confermando l’inottemperanza del Comune di (omissis) all’obbligo ripristinatorio posto dal decreto presidenziale, ha fatto valere la propria pretesa a poter disporre dell’acquedotto (con conseguente svolgimento delle attività connesse) in qualità di affidatario del servizio idrico integrato. Si tratta di pretesa incompatibile con quella del ricorrente che richiede per sé la disponibilità dell’acquedotto e, naturalmente, con quella dell’amministrazione comunale che non è disponibile a riconoscerla né all’una né all’altra parte.
15. Ammesso, a seguito dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo anche l’intervento del cointeressato (lo si ricava dall’art. 28, comma 2, Cod. proc. amm. che ne limita l’esperibilità al solo rispetto dei termini decadenziali), deve ritenersi che nel processo amministrativo sia consentito, oltre al tradizionale intervento adesivo dipendente, anche l’intervento principale e quello adesivo autonomo o litisconsortile.
15.1. L’intervento di un terzo, nelle forme in precedenza descritte, deve ammettersi anche nell’ambito del giudizio di ottemperanza; il terzo può avere interesse (secondo l’espressione contenuta nell’art. 28, comma 2, Cod. proc. amm.) a sostenere l’azione di ottemperanza avviata da altri (intervento ad adiuvandum), così come a impedirla (intervento ad opponendum), o ancora a far valere per sé gli effetti del giudicato (in uno con il ricorrente, intervento autonomo litisconsortile, o anche nei confronti di questo, intervento principale). Ferma, in ogni caso, la previsione di cui all’art. 114, comma 6, Cod. proc. amm. per la quale: “Gli atti emanati dal giudice dell’ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell’art. 29 con il rito ordinario”.
15.2. L’intervento di Ac. Br. s.r.l. pertanto, correttamente notificato alle altre parti (con notifica perfezionatasi al momento della discussione, come provato dalla schermata del sito delle Po. it., depositata in giudizio, in cui sono riportati i dati relativi alla spedizione degli atti giudiziari), va qualificato come intervento volontario principale con il quale Ac. Br. s.r.l. ha fatto valere nei confronti di entrambe le parti del giudizio il diritto ad ottenere l’esecuzione del decreto presidenziale a suo favore; tale diritto, infatti, si presenta incompatibile con quello azionato nel presente giudizio di ottemperanza da Ga. Un. s.p.a.
15.3. L’azione per l’ottemperanza promossa da Ga. Un. s.p.a. è confliggente con quella promossa in via di intervento da Ac. Br. s.r.l., poichè ove l’ordine giudiziario fosse pronunciato a suo favore e, dunque, le fosse riconosciuto di gestire l’acquedotto, sarebbe impedito all’unico soggetto effettivamente legittimato dai successivi provvedimenti amministrativi di affidamento, vale a dire le Ac. Br. s.r.l., di svolgere il servizio pubblico.
16. Il conflitto va risolto a favore di Ac. Br. s.r.l. sul piano dell’interesse a ricorrere: avendo dismesso il ramo di azienda e, correlativamente, non svolgendo più l’attività di gestione del servizio idrico integrato, Ga. Un. s.p.a. non potrebbe più ottenere alcuna utilità dall’eventuale decisione a sé favorevole in sede di ottemperanza.
17. In conclusione, il ricorso per ottemperanza di Ga. Un. s.p.a. deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse in capo alla ricorrente; è fondata, invece, la domanda di ottemperanza formulata a suo favore della Ac. Br. s.r.l. con l’atto di intervento, con la conseguenza che il Comune di (omissis) è tenuto attivarsi, mediante l’adozione di atti di esecuzione, per consentire alla società la gestione del servizio idrico integrato nell’ambito del territorio comunale, con tutte le attività connesse (ivi comprese quella della fatturazione e della trasmissione delle bollette agli utenti).
18. L’inottemperanza del Comune di (omissis) giustifica la liquidazione a suo carico delle spese di lite ed a favore della parte vittoriosa, Ac. Br. s.r.l.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), ordina al Comune di (omissis) di ottemperare al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2017, mediante la messa a disposizione a favore di Ac. Br. s.r.l. degli impianti dell’acquedotto comunale e conseguente attribuzione delle attività connesse alla gestione dell’intero ciclo idrico integrato;
assegna a tal fine il termine di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza o dalla comunicazione della stessa, se anteriore;
dichiara inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto da Ga. Un. s.p.a. per carenza di interesse;
condanna il Comune di (omissis) al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3,000, oltre accessori come per legge, a favore di Ac. Br. s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Claudio Contessa – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere, Estensore

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *