Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 10 aprile 2018, n. 2171.
La norma sopravvenuta costituisce diritto applicabile da parte dell’Amministrazione nel caso in cui la fase istruttoria del procedimento non sia ancora conclusa e comunque prima dell’adozione del provvedimento finale, perché lo ius superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici da recepire nell’atto amministrativo da emanare.
La corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l’assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell’atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici.”
Il principio si completa con il presupposto di diritto, parimenti affermato da dottrina e giurisprudenza, secondo cui, fintantoché l’amministrazione non ha approvato il provvedimento definitivo, il privato richiedente non è titolare di una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento, ma di un’aspettativa.
Sentenza 10 aprile 2018, n. 2171
Data udienza 1 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9153 del 2011, proposto da:
Se Tr. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Tr., Ma. Vi., Ma. Ma., con domicilio eletto presso lo studio An. De An. in Roma, via (…);
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ti. Le., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente e altri non costituiti in giudizio;
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Pu. e Gi. Ma., domiciliato ex art. 25 cpa presso Cons. Stato, Segreteria in Roma, piazza (…);
Regione Autonoma Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Al. Ca., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la riforma della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI, SEZ. II, n. 224/2011, resa tra le parti, concernente procedura di VIA relativa a progetto di realizzazione impianto pirolitico per recupero energetico
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di (omissis);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Ma., Sa. in dichiarata delega di Ca., Gi. su delega di Pa. e Li Ro.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società S.E. Tr. s.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha respinto sia il ricorso proposto dalla stessa società nei confronti della Regione Sardegna, per l’annullamento della delibera della Giunta regionale n. 29/27 del 25 giugno 2009 (nella parte in cui ha escluso “dal giudizio positivo di compatibilità ambientale l’intervento di realizzazione dell’impianto di pirolisi”) e degli atti presupposti (tra cui il parere della Direzione Generale – SAVI- del 10 ottobre 2007, n. 34663 e la delibera del Consiglio Comunale di (omissis) del 18 febbraio 2009, n. 3); sia i motivi aggiunti concernenti la nota n. 8146 del 17 aprile 2009 (nella quale il sito è qualificato come non idoneo, stante i criteri sopravvenuti) e la relazione istruttoria dell’8 maggio 2009, a firma del responsabile del servizio V.I.A.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al gravame, la Regione autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, ed il Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica.
Tutte le parti hanno depositato memorie difensive; l’appellante anche memoria di replica.
All’udienza del 1° marzo 2018 è stata riservata la decisione.
2. In punto di fatto, va premesso che la società S.E. Tr. gestisce un centro di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in conto terzi, ubicato in area di sua proprietà nella zona industriale di (omissis) (CA).
Il 14 settembre 2007 la società ricorrente, in collaborazione con l’Università di Cagliari, ha presentato una richiesta d’autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 per la realizzazione e l’avvio, a completamento dell’esistente centro di stoccaggio, di un’unità tecnico-impiantistica di trattamento rifiuti col sistema della “pirolisi”, posizionata nello stesso recinto entro cui è in esercizio il centro di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Secondo l’appellante, l’ampliamento avrebbe il fine di completare il ciclo produttivo anche attraverso il recupero energetico da destinarsi alla stessa azienda, non altererebbe in alcun modo il flusso e la quantità dei rifiuti movimentati in ingresso e ridurrebbe sensibilmente quelli in uscita dallo stabilimento.
Il 10 ottobre 2007, con nota prot. n. 34663, il direttore del competente servizio presso l’assessorato regionale della difesa dell’ambiente ha richiesto che la domanda fosse sottoposta a V.I.A. e la ricorrente -pur avendo manifestato la propria opposizione- ha avviato il procedimento nell’aprile 2008, svolgendo -a suo dire- l’ultima integrazione documentale il 10 giugno 2008.
Mentre i due procedimenti, di V.I.A. e per l’autorizzazione unica, erano in corso, la Giunta regionale, con deliberazione n. 73/7 del 20 dicembre 2008, ha approvato il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti. Questo, per quanto qui rileva, ha introdotto un limite minimo di distanza degli stabilimenti destinati al trattamento dei rifiuti di mille metri dai nuclei sensibili; rispetto all’impianto della ricorrente, il carcere minorile di Quartucciu, compreso tra i nuclei sensibili, si trova a distanza inferiore a 1000 metri, anche se superiore a 300 metri, che era il limite fissato dal piano provinciale di gestione dei rifiuti precedentemente vigente.
In ragione di tale fatto sopravvenuto, la deliberazione della Giunta regionale n. 29/27 del 25 giugno 2009 e gli altri atti impugnati hanno espresso un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla ricorrente, limitatamente alla parte che riguarda l’impianto di pirolisi. Conseguentemente, non si è potuta accogliere la richiesta di autorizzazione unica.
2.1. La società ricorrente ha sostenuto l’inapplicabilità delle norme sopravvenute (Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con delibera del 20 dicembre 2008) sia perché approvate dopo la presentazione della domanda di autorizzazione e l’avvio della procedura di V.I.A., sia perché l’impianto da autorizzare avrebbe dovuto essere considerato come ampliamento dell’impianto già autorizzato, e non come nuovo impianto, perciò non soggetto a VIA.
La sentenza impugnata ha respinto entrambe le censure.
3. Con l’atto di appello la società S.E. Tr. ripropone soltanto la prima, contestando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l’immediata applicabilità ai procedimenti in corso dei criteri di valutazione fissati nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con delibera del 20 dicembre 2008.
segue pagina successiva in calce all’articolo
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