L’autorizzazione paesaggistica, in relazione ai tre diversi livelli di progettazione, preliminare, definitivo ed esecutivo, è richiesta certamente anche in relazione al progetto definitivo

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 7 giugno 2018, n. 3431.

La massima estrapolata:

L’autorizzazione paesaggistica, in relazione ai tre diversi livelli di progettazione, preliminare, definitivo ed esecutivo, è richiesta certamente anche in relazione al progetto definitivo, che individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare, e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.

Sentenza 7 giugno 2018, n. 3431

Data udienza 31 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2018, proposto dalla Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato El. Pr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Pr. Im. s.r.l., L. e F. Gi. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. Va., Fr. Se., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gi. Va. in Roma, viale (…);
Im. Co. St. & Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fr. Li., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Presidente Regione Lazio Nq Commissario Delegato ed altri, non costituiti in giudizio;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Do. Ro., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Per quanto riguarda l’appello principale e l’appello incidentale
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I QUATER, n. 11126/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società Pr. Im. s.r.l. e di L. e F. Gi. s.r.l., di Roma Capitale, dell’Im. Co. St. & Co. s.r.l. e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2018 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Pr., Se., Li., Ga. su delega di Ro. e l’Avvocato dello Stato C.M. Pi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno contenzioso trae origine dalla proposizione da parte delle società Pr. Im. s.r.l. e L e F Gi. s.r.l. di un ricorso principale e di tre successivi ricorsi per motivi aggiunti aventi per oggetto la richiesta di annullamento dei seguenti atti:
a) la Disposizione n. 51 del 6 luglio 2012, con cui il soggetto Attuatore nominato dal Presidente della Regione Lazio, nella qualità di Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3734/09, aveva approvato il progetto definitivo degli interventi di ripristino dell’officiosità del fosso di (omissis) e la relativa variante al PRG vigente;
b) tutti gli atti presupposti tra cui i verbali e gli atti della conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo;
c) l’Ordinanza n. 125 de1 21 novembre 2013, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio del Ministri, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva dettato disposizioni “per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008”;
d) la determinazione n. G01423 del 22 febbraio 2016, con cui il Direttore della Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio aveva approvato il progetto esecutivo dei lavori;
e) il decreto dello stesso Direttore n. G02517 del 17 marzo 2016 con cui era stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio ed è stato disposto l’asservimento e l’occupazione temporanea delle aree della (omissis);
f) il progetto esecutivo;
-g) il Decreto Dirigenziale n. G07544 del 4 luglio 2016, con cui il Direttore della Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio aveva disposto l’esproprio, l’asservimento permanente e l’occupazione temporanea di aree della Pr. Im., per la realizzazione del lavori di ripristino dell’officiosità idraulica del Fosso di (omissis) (II Lotto), con allegato “Piano particellare di esproprio descrittivo”;
i) il verbale di immissione nel possesso delle aree e di redazione dello stato di consistenza del 4 agosto 2016.
2. Le sopra indicate ricorrenti agivano in qualità, rispettivamente, di proprietaria e di affittuaria per l’esercizio di un’azienda agricola di un compendio immobiliare sito in Roma, (omissis) di (omissis) e composto da aree per circa 125 ha e dai soprastanti immobili: compendio interessato dall’intervento di cui al progetto definitivo impugnato.
3. Il primo giudice, dapprima, respingeva l’eccezione di tardività del ricorso, facendo propria l’osservazione formulata dal Consiglio di Stato in sede cautelare, secondo cui nella specie si applica non già il rito di cui all’art. 120 c.p.a., bensì quello di cui all’art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a. essendo impugnati atti dal contenuto plurimo, ma con riferimento alla parte in cui viene approvato il progetto definitivo dell’intervento con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ed avvio della procedura espropriativa interessante le società ricorrenti.
Quindi, respingeva i primi due motivi del ricorso introduttivo e l’ottavo motivo contenuto nel primo ricorso per motivi aggiunti, mentre dichiarava inammissibili i motivi quinto, sesto e settimo. Invece, riteneva fondato il terzo motivo inerente la mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica da parte del Mi.B.A.C., e il difetto di motivazione del parere rilasciato dal Direttore dell’Area Urbanistica della Regione in data 22 giugno 2011. Da ciò il TAR faceva discendere l’improcedibilità dei secondi e dei terzi motivi aggiunti. Pertanto, il primo giudice accoglieva in parte il ricorso, disponeva l’annullamento dell’atto di approvazione del progetto definitivo e degli atti posti in essere a valle dello stesso, ordinando all’amministrazione, in regime ordinario, di procedere alla Valutazione di Impatto Ambientale nei descritti termini e, solo in caso di esito positivo della stessa (anche al fine di economizzare le risorse amministrative e di non aggravare eccessivamente il procedimento) di riprendere la procedura eventualmente facendo salvi gli atti, già posti in essere, o la parte di essi non espressamente incisi dal suddetto vizio. Infine, disponeva il riavvio della procedura espropriativa.
4. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello principale la regione Lazio, che lamenta l’erroneità della pronuncia indicata in epigrafe, in quanto:
a) l’amministrazione non avrebbe tempestivamente comunicato al Collegio, per problemi disfunzionali interni agli Uffici regionali, l’avvenuta acquisizione del parere essendosi limitata a depositare solo la nota prot n°276144 del 22 giugno 2011. Infatti successivamente al parere favorevole sugli aspetti paesaggistici ed urbanistici di cui alla predetta nota prot. n. 276144 del 22/06/2011, la Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti- Area Urbanistica e Copianificazione comunale Roma Capitale progetti speciali, in occasione della Conferenza di Servizi sul progetto esecutivo- perizia di variante con nota prot. n. 437694 del 25/09/2015 avrebbe confermato il parere favorevole proprio relativamente agli aspetti paesaggistici e urbanistici dell’intervento di cui trattasi.
Agli atti risulta, inoltre, che nel corso della suddetta ultima Conferenza di Servizi sul progetto esecutivo – perizia di variante, sarebbe stato richiesto ed ottenuto anche il parere favorevole dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del comune di Roma. Il MIBAC, infatti, con nota prot. n. 16854 del 16/12/2015 avrebbe espresso il proprio parere favorevole “prendendo atto” di quanto già autorizzato dalla Regione Lazio con le sopracitate note.
Alla luce di quanto esposto, dunque, risulterebbe per tabulas che sarebbe stato acquisito, prima dell’approvazione del progetto esecutivo, così come previsto dagli atti della conferenza servizi, anche il parere del MIBAC – Soprintendenza delle Arti e Paesaggio del Comune di Roma recante prot. N° 0016854 del 16/12/2015, che richiamerebbe testualmente sia il parere prot. N° 276144/2011 del 22/06/2011 della Regione Lazio – Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia che il parere di conferma formalizzato sempre dall’Amministrazione regionale con nota prot. n° 437694 del 25/09/2015. Pertanto, sarebbe stato regolarmente acquisito il richiesto parere obbligatorio della Soprintendenza in materia di autorizzazione paesaggistica a norma del D.Lgs. 42/04;
b) non vi sarebbe alcuna violazione della disciplina in materia di VIA statale, atteso che il Giudice di prime cure avrebbe errato nella classificazione dell’opera e travisato, gli elementi tecnici presenti nel progetto. Infatti, come risulta dagli atti l’opera in questione non sarebbe assoggettata a via statale né a via regionale, perché le acque non sarebbe destinate ad essere trattenute in modo durevole. Nel caso di specie, l’opera in corso di realizzazione sarebbe uno sbarramento in terra a sezione trapezoidale, di lunghezza pari a circa 400 m con coronamento a quota 32,85 m s.l.m. avente altezza massima di 11,85 m. misurata dalla testa del taglione (quota 21,00 m s.l.m.) al piano stradale di coronamento (quota 32,85 m s.l.m.).
Nella sentenza del TAR sarebbe, invece, erroneamente riportata un’altezza pari a 17,10 m e quindi superiore ai 15 m, in quanto evidentemente sarebbero state prese come riferimento quote difformi rispetto a quelle previste dalla L. 584/94. Inoltre, laddove viene ricondotta l’opera in questione ad una diga alta 33 m, verrebbe confusa l’altezza sul livello del mare con la reale altezza dello sbarramento. In questo senso si sarebbe pronunciata anche l’Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio.
In disparte il fatto che l’opera non sarebbe una diga e dunque non sarebbe assoggettabile a VIA né statale né regionale, il Commissario Delegato si sarebbe sempre comportato proprio nel rispetto del più generale principio di precauzione;
c) la sentenza sarebbe contraddittoria nella misura in cui il Giudice di primo grado, pur avendo giudicato legittima l’Ordinanza n°125/2013, ha, poche pagine dopo, nella medesima Decisione, affermato l’avvenuta cessazione della gestione emergenziale al 2012 anche a causa del mancato inizio di lavori. Inoltre, come risulterebbe dalla dichiarazione del Direttore dei lavori, sarebbero state realizzate alcuna opere propedeutiche alla costruzione dell’opera di sbarramento;
d) tutti le fasi procedurali successive, ivi compresa la procedura espropriativa, sarebbero esenti dall’adozione di varianti urbanistiche, in applicazione della disposizione di cui all’art. 5, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3734/2009. Inoltre, l’art. 13 della L. 2359/1865 sarebbe stato abrogato dalla attuale Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità e non sarebbe comunque applicabile ratione temporis all’intervento in oggetto. Inoltre, sarebbe stato perfettamente legittimo provvedere, giusta decreto dirigenziale n. 002517 del 17.03.2016, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio mediante l’espletamento di apposita conferenza dei servizi. In considerazione delle rilevanti modifiche apportate al piano particellare di esproprio (con variazione sia delle superfici da espropriare sia delle particelle di riferimento) dal progetto esecutivo, l’apposizione del vincolo è stata correttamente effettuato dopo l’approvazione del progetto esecutivo.
5. Le originarie ricorrenti propongono a loro volta appello incidentale, con il quale lamentano l’erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui: a) ha respinto il primo motivo di ricorso in quanto a partire dal 16.07.10 (revoca dello stato di emergenza) l’Ufficio commissariale avrebbe avuto il potere di ultimare l’iter attuativo dei soli interventi emergenziali già compiutamente definiti e programmati (“in corso di ultimazione”), in modo da concludere il proprio operato entro il 31.12.12. A partire dall’01.01.13, il Commissario Delegato ed il Soggetto attuatore sarebbero decaduti di diritto. Inoltre, nella fase di completamento di tali interventi, sarebbe stata applicabile la sola disciplina ordinaria (“a regime”) in materia di approvazione di opere pubbliche. In particolare sarebbe irrilevante che il progetto dell’opera fosse ricompreso nel “Piano generale” degli interventi emergenziali. In ogni caso, a partire dal 16.07.10, l’approvazione del Progetto Definitivo in variante allo strumento urbanistico doveva avvenire secondo il “regime ordinario” e non secondo il regime derogatorio ed extra ordinem previsto dall’O.P.C.M. n. 3734/09; b) ha respinto il secondo motivo di ricorso, non rilevando che secondo gli artt. 1 e 5 co. 2 e 3 O.P.C.M. n. 3734/09 il Soggetto Attuatore sarebbe un mero ausiliario del Commissario Delegato, rispetto al quale sarebbe in posizione di subordinazione gerarchica; ha compiti tipicamente esecutivi ed operativi; e non potrebbe sostituirsi al Commissario nell’approvazione dei progetti degli interventi emergenziali; c) ha dichiarato inammissibili il quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, imputando a quest’ultimi una genericità dalla quale non sarebbero affetti; d) ha dichiarato improcedibili il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti, le cui censure vengono riproposte.
6. Costituitasi in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri invoca il rigetto dell’appello incidentale e argomenta in ordine alla legittimità dell’OCDPC n. 125/2013 e alla successiva dichiarazione di avvenuta cessazione dell’emergenza nel 2012.
7. Nelle successive difese l’appellante incidentale pone in luce come il’parerè regionale del 2011 sul Progetto Definitivo sia immotivato e non equivarrebbe ad autorizzazione paesaggistica. Inoltre, il Mi.B.A.C.T. non avrebbe espresso alcun atto di assenso su tale livello progettuale e non risulterebbe che sia stato nemmeno consultato. Né potrebbe ritenersi che la c.d. “presa d’atto” della Soprintendenza, la cui produzione sarebbe inammissibile ex art. 104 comma 2 c.p.a., sia equipollente al parere Mi.B.A.C.T.. Inoltre, per caratteristiche e funzione l’opera non sarebbe assimilabile ad un mero intervento di regimazione e canalizzazione del fosso, soggetto a verifica regionale di assoggettabilità a VIA. Ancora fa presente che il primo motivo dell’appello principale sarebbe inammissibile, dal momento che la pronuncia impugnata avrebbe annullato la Disposizione n. 51/12 per due ragioni: a) il parere regionale (nota n. 276144 del 22.06.11) è “immotivato, sia perché non è indicato chiaramente quale sarebbe la norma di legge applicabile, sia perché … non si verteva affatto in ipotesi di “interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative””; b) non è stato preventivamente richiesto e ottenuto il parere obbligatorio del Mi.B.A.C.T. ex artt. 146 e 147 D. Lgs. n. 42/04 (v. Sent., pagg. 18 – 20). Ma la Regione non avrebbe formulato alcuna censura in ordine al primo profilo, limitandosi a contestare l’asserita acquisizione ex post del parere ministeriale.
8. Dal canto suo, l’amministrazione regionale oppone alle doglianze contenute nell’appello incidentale che non sussisterebbe il presupposto oggettivo sostanziale per il riconoscimento dell’indennità ex art. 44 del D.P.R. n. 327/2001, in quanto le aree coltivate di riferimento, di proprietà della società Pr. Im. s.r.l., sarebbero comunque soggette, in base al PAI vigente (come aggiornato dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere con decreto del Segretario Generale n. 32/2015 del 8 giugno 2015), ad un elevato rischio naturale di allagamento, che si configura quale rischio d’impresa permanente preesistente alla realizzazione dell’opera. Quanto all’appello incidentale, l’amministrazione regionale ne evidenzia l’infondatezza, sottolineando tra l’altro che alla scadenza dei termini stabiliti dalle Ordinanze della protezione civile, ed in particolare dall’art 8 della O.P.C.M. n°4004 del 31.12.2012, l’Amministrazione ha correttamente applicato l’art 5 comma 4 ter e 4 quater (disposizioni, queste ultime, introdotte dal D.L. 59/2012 in Legge n°100 del 21.7.12) che pertanto legittimano l’adozione della OCPDC n°34 del 31.12.2012.
9. Costituitasi in giudizio, l’Im. Co. St. & Co. s.r.l., nella qualità di appaltatrice delle opere realizzande, sposa posizioni adesive rispetto a quelle contenute nell’appello principale, invocando la riforma della pronuncia di prime cure e la reiezione dell’appello incidentale ed eccependo che i primi due motivi contenuti nell’appello incidentale violerebbero il principio del ne bis in idem, perché sarebbero già stati esaminati da questo Consiglio in occasione dell’appello cautelare.
10. Roma Capitale, la Città metropolitana di Roma capitale e il MIUR si costituiscono in giudizio con memoria di mero stile.
11. La soluzione del presente contenzioso non può prescindere da un’analitica ricostruzione delle vicende procedimentali che ne costituiscono la premessa.
Le odierne appellanti incidentali sono rispettivamente proprietaria ed affittuaria per l’esercizio di un’azienda agricola di un compendio immobiliare sito in Roma, (omissis) di (omissis) e composto da aree per circa 125 ha e dei soprastanti immobili. In data 18 dicembre 2008 veniva adottato DPCM avente ad oggetto dichiarazione dello stato di emergenza verificatosi a causa degli eccezionali eventi meteorologici del novembre e dicembre dello stesso anno. Con O.P.C.M. del 16 gennaio 2009 n. 3734 il Presidente della Regione Lazio veniva nominato Commissario delegato per il superamento della detta emergenza. Con nota n. 1897 del 22 aprile 2010 l’odierna appellante incidentale riceveva avviso di avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di una parte delle aree di sua proprietà, nonché alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare, consistenti negli interventi di ripristino dell’officiosità del fosso di (omissis) (messa in sicurezza dell’alveo e costituzione di opere di accumulo e laminazione delle piene – II Lotto). Nel 2010 veniva convocata una conferenza di servizi, che acquisiti i pareri favorevoli delle amministrazioni coinvolte, si concludeva il 14 settembre 2011 con l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento e contestuale dichiarazione di pubblica utilità. Con Disposizione n. 51 del 6 luglio 2012, il Soggetto Attuatore, nominato all’uopo dal Commissario delegato, approvava il progetto definitivo delle opere di ripristino dell’officiosità del fosso di (omissis) e con successiva Disposizione n. 52 del 2 agosto 2013 veniva autorizzato l’accesso sulle aree della (omissis), dei tecnici incaricati delle indagini necessarie per la progettazione esecutiva degli interventi. Con ordinanza n. 125 del 21 novembre 2013, con cui il capo del Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio del Ministri, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva dettato disposizioni “per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008”. Con Ordinanza n. 153/14 il capo del Dipartimento della Protezione Civile aveva individuato la Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative della Regione Lazio quale soggetto responsabile del completamento degli interventi emergenziali ex O.P.C.M. n. 3734/09 e con la successiva Ordinanza n. 248/15 era stata prorogata sino al 2 aprile 2016 la contabilità speciale n. 5256 relativa ai cennati interventi, per “l’espletamento delle attività solutorie di competenza”.
Con nota del 3 agosto 2015 l’Area Lavori Pubblici regionale aveva comunicato l’avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio su aree della società Pr. Im. s.r.l., interessate dal progetto esecutivo dei lavori di ripristino dell’officiosità idraulica del fosso di (omissis) (II Lotto). Con Determinazione n. 601423 del 22 febbraio 2016, all’esito della fase istruttoria e di una nuova Conferenza di Servizi, il Direttore della Direz. Reg. Infrastrutture e Politiche Abitative aveva approvato il progetto esecutivo dell’intervento, contenente notevoli varianti rispetto al progetto definitivo approvato nel 2012. Infine, con Decreto Dirigenziale n. G02517 del 17 marzo 2016 erano state rigettate le osservazioni della (omissis) ed era stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio disponendo l’asservimento e l’occupazione temporanea delle aree della Società.
Con Decreto Dirigenziale n. G07544 del 4 luglio 2016 il Direttore della Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione ha disposto in via definitiva, e previa determinazione urgente dell’indennità provvisoria (art. 22 T.U. Espropri): l’espropriazione di mq. 22.439,67; l’asservimento di mq. 3.522,41; e l’occupazione temporanea a vario titolo di mq. 33.813,67 (tutti di proprietà della Pr. Im. e concessi in affitto alla L. e F. Gi.).
Il Decreto di esproprio, con allegato “Piano particellare descrittivo” e nota di trasmissione, è stato notificato alla sola Pr. Im. il 19 luglio 2016.
Con Ordinanza n. 358 del 14 luglio 2016 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha individuato il Direttore Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione quale soggetto responsabile del completamento degli interventi emergenziali.
Con l’Ordinanza n. 359/16, lo stesso Ufficio ha prorogato sino al 2 dicembre 2016 la contabilità speciale n. 5256 relativa a detti interventi.
Il 4 agosto 2016 la Regione si è immessa nel possesso delle aree oggetto del Decreto di esproprio, previa redazione dello stato di consistenza.
12. Tanto premesso deve rilevarsi che l’appello principale è infondato e non merita di essere accolto.
12.1. Quanto alla prima doglianza dell’appello principale deve rilevarsi che il TAR ha ritenuto la presenza di entrambi gli aspetti patologici denunciati con il terzo motivo di ricorso di primo grado: a) la mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica da parte del Mi.B.A.C.;
b) il difetto di motivazione del parere rilasciato dal Direttore dell’Area Urbanistica della Regione in data 22 giugno 2011.
L’assunto dell’appellante principale è che non vi sarebbe alcuna carenza quanto al mancato apporto da parte del Mi.B.A.C., dal momento che in occasione della Conferenza di Servizi sul progetto esecutivo- perizia di variante la Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti- Area Urbanistica e Copianificazione comunale Roma Capitale progetti speciali con nota prot. n. 437694 del 25/09/2015 ha confermato il parere favorevole proprio relativamente agli aspetti paesaggistici e urbanistici dell’intervento di cui trattasi. Inoltre, nel corso della suddetta ultima Conferenza di Servizi sul progetto esecutivo – perizia di variante, è stato richiesto ed ottenuto anche il parere favorevole dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma. Il MIBAC, infatti, con nota prot. n. 16854 del 16/12/2015 ha espresso il proprio parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la tesi secondo cui non sarebbe riscontrabile alcuna carenza procedimentale non può essere condivisa.
Va, infatti, ricordato che le originarie ricorrenti hanno impugnato con il ricorso introduttivo, che risale al 2013, il progetto definitivo e il primo giudice rileva in relazione al detto atto la sussistenza di entrambi i profili patologici denunciati dalle odierne appellanti incidentali con il ricorso di prime cure.
Non va, infatti, dimenticato che, anche in ragione di quanto disposto dal ratione temporis vigente art. 93, d.lgs. 163/2006, già il progetto definitivo necessitava di essere accompagnato dalla autorizzazione paesaggistica in relazione alla quale era obbligatorio acquisire il parere della Soprintendenza e che né la detta autorizzazione né il citato parere possono essere integrati in sanatoria in sede di esame del progetto esecutivo. Una simile necessità è imposta dal diverso oggetto che veniva riconosciuto alla progettazione definitiva rispetto a quella esecutiva, atteso che proprio alla prima era assegnato il compito di individuare i lavori da realizzare nel rispetto della disciplina vincolistica e che proprio in questa sede la presenza di valutazioni paesaggistiche possa orientare adeguatamente quelle scelte progettuali, che, invece, in sede di progettazione esecutiva rappresentano ormai una vicenda conclusa, essendo quest’ultima dedicata all’individuazione del dettaglio dei lavori da realizzare. In questo senso è la giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., 521/2016; Id., 3192/2006) per cui l’autorizzazione paesaggistica, in relazione ai tre diversi livelli di progettazione, preliminare, definitivo ed esecutivo, è richiesta certamente anche in relazione al progetto definitivo, che individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare, e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.
In questo senso, il primo motivo dell’appello principale, oltre a non sindacare in alcun modo il difetto di motivazione del parere rilasciato dal Direttore dell’Area Urbanistica della Regione in data 22 giugno 2011, non scalfisce l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica rilevata dal giudice di prime cure.
La censura va quindi disattesa.
12.2. Quanto al secondo motivo di appello, secondo il quale il progetto non avrebbe necessitato di essere sottoposto a V.I.A. statale, deve rilevarsi che secondo il testo vigente dei commi 3 e 4 dell’art. 7, d.lgs. 152/2006, all’adozione della determinazione n. 480 del 14 luglio 2011 della Direzione Regionale Area V.I.A., prevedeva che: “Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II al presente decreto.
Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto”. La detta determinazione stabiliva che l’opera in questione ricade tra quelle elencate nell’Allegato IV, punto 7, lettera o), della parte II del richiamato Decreto Legislativo: “opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”. Al contrario, il giudice di prime cure l’ha qualificata come opera che rientra nel novero di quelle previste al n. 13 dell’Allegato II: “Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d’invaso superiore ad 1.000.000 m3, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d’invaso superiore a 100.000 m3.” A dimostrazione del fatto che l’opera in questione è una diga si possono leggere le indicazioni documentali in atti desumibili: I) dal progetto esecutivo i cui punti 5.1. – 5.1.6. sono tutti dedicati alla realizzazione di una diga in terra. I punti 6 del detto progetto (Sintesi delle varianti) sono dedicati tra l’altro ai materiali per la diga, al manufatto sfioratore della diga, ai muri andatori della diga, alle opere di protezione della diga, ai sottoservizi sottopassanti la diga; II) dalla nota della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa all’opera in questa ha ad oggetto la “Diga di (omissis)”; III) da tutti i documenti in atti fanno riferimento alla realizzazione di opere di accumulo delle acque.
Inoltre, dal punto di vista concettuale le categorie contenute nel citato Allegato IV, punto 7, lettera o) e nel citato n. 13 dell’Allegato II differiscono in ragione del fatto che le seconde e non le prime sono funzionali alla realizzazione di opere volte a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole la stessa ragione che nella premessa della relazione al progetto definitivo ha indotto l’amministrazione alla realizzazione dell’opera in questione attiene all’esondazione del fiume Aniene, che aveva comportato l’allagamento di diversi stabilimenti artigianali, commerciali e industriali, sicché risultava necessaria l’eliminazione dei correlati rischi idraulici. In definitiva l’intervento in questione ha direttamente ad oggetto la regolazione del corso dell’acqua, ma la costruzione di una diga, che si affianca alla realizzazione di un manufatto di regolazione delle acque. La diga in questione, inoltre, è destinata per le sue caratteristiche dettagliate nel progetto esecutivo a fronteggiar ipotesi di esondazione di rilevante portata, tanto che la stessa ha una lunghezza di 400 mt. con quota di coronamento a 33,00 m sul livello del mare con la precisazione che le verifiche di stabilità sono calcolate nel progetto esecutivo su condizioni di massima piena pari ad una quota di 30,5 m.
Si evince da ciò, quindi, a tutta evidenza che l’opera in questione è un’opera complessa, essendo destinata a trattenere le acque per evitare che le stesse inondino i citati stabilimenti, che necessitava di essere sottoposta a VIA.
Per completezza, si osserva inoltre che se anche non si volesse condividere la superiore considerazione, non sarebbe comunque contestabile che l’opera era destinata a trattenere le acque per un tempo “durevole”, dal che discende che, comunque, la censura non avrebbe possibilità di essere accolta.
12.3. Infondati risultano anche il terzo e il quarto motivo di appello, considerato che non è possibile convenire con l’appellante principale circa la contraddittorietà dell’impugnata sentenza, dal momento che la declaratoria di legittimità dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n°125/13 avente ad oggetto la prosecuzione ed il completamento di tutte le iniziative già programmate per il superamento della situazione emergenziale di cui alla O.P.C.M. n°3734/2009, non contrasta con l’annullamento degli atti che discende dalla carenza di VIA e la conseguente necessità di riavviare la procedura espropriativa, tenendo conto che la detta emergenza è comunque cessata, sicché la procedura da utilizzare non può che essere quella ordinaria e gli atti caducati non possono che essere quelli che sono stati adottati pur in mancanza della VIA che avrebbe dovuto essere posta in essere a monte degli atti in questione.
12.4. Anche l’ultimo motivo non può che essere ritenuto infondato, dal momento che la procedura espropriativa effettuata a seguito dell’approvazione del progetto definitivo avvenuta con disposizione del Soggetto Attuatore n. 51 del 6 luglio 2012 resta viziata dal travolgimento della Disposizione n. 51 del 6 luglio 2012 e va eventualmente riattivata seguendo il regime ordinario, non spettando all’odierno giudicante l’individuazione della base normativa che l’amministrazione dovrà osservare al momento in cui riattivare nel caso la procedura espropriativa, giacché per ovvie ragioni non è dato sapere quale potrà questa essere in futuro.
13. Dal rigetto dell’appello principale deriva il venir meno dell’interesse dell’appello incidentale, ogni altra questione resta assorbita. Nella particolare complessità e novità delle questioni in fatto e in diritto trattate si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:
– respinge l’appello principale;
– dichiara improcedibile l’appello incidentale;
– compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente FF
Oberdan Forlenza – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere

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