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16.5. A questo proposito, l’orientamento consolidato della Corte di cassazione è nel senso che “la cartella esattoriale altro non è ? che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e l’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice. Essendo stati prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione. L’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) (sez. III, 23 giugno 2015, n. 12888; sez. trib., 19 aprile 2017, n. 9845).
16.6. Date le premesse sopra esposte e facendo applicazione di questo indirizzo, si deve concludere che, quando la cartella esattoriale sia stata notificata mediante il servizio postale, l’agente della riscossione:
a) possa legittimamente rispondere a una richiesta di accesso agli atti producendo copia degli estratti di ruolo delle cartelle di pagamento e delle relate di notifica ovvero dei pertinenti avvisi di ricevimento (cfr. Cass., sez. trib., n. 9845/2017, cit.; sez. VI, 11 ottobre 2017, n. 23902);
b) a piena tutela dell’interesse del privato, sia comunque tenuto ad attestare – con una specifica dichiarazione formale, della quale si assume la responsabilità, contenuta nella copia dell’estratto di ruolo prodotta o in un autonomo documento – che i dati riportati nell’estratto corrispondono alle risultanze dei ruoli e che né presso di sé né presso altra Amministrazione esistono gli originali richiesti.
17. Il limite dell’oggetto dell’accesso resta perimetrato nei termini che si sono detti.
Non sussiste invece una pretesa azionabile quanto all’accesso a dati o documenti di contorno, quali le generalità del notificatore, l’autorizzazione ad esso rilasciata et similia.
In tale ipotesi l’accesso assume una funzione meramente esplorativa o di controllo generalizzato sull’operato della P.A., se non addirittura emulativa, e non merita dunque giuridica tutela (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7412; sez. V, 25 settembre 2006, n. 5636).
18. Applicando le coordinate interpretative sopra delineate al presente appello di Eq., questo appare fondato. Infatti, l’agente della riscossione: I) ha fornito copia degli estratti di ruolo delle cartelle esattoriali e dei relativi avvisi di ricevimento; II) ha asseverato la rispondenza dei dati riportati nell’estratto con le risultanze dei ruoli; III) in seguito ha reso la dichiarazione formale richiesta; IV) ha legittimamente negato l’accesso a dati rispetto ai quali non si configurava in capo al privato un diritto di accesso.
Resta fermo che, se del caso, Eq. dovrà integrare nei modi sopra esposti la documentazione prodotta in relazione a tutte le cartelle esattoriali per cui è stato esperito l’accesso, il che l’originaria ricorrente assume in primo grado non essere avvenuto.
19. L’appello va pertanto accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
20. Poiché sulla questione controversa manca una giurisprudenza consolidata, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Oberdan Forlenza – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
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