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FATTO e DIRITTO
1. Il signor Co. Ve. e 16 altri suoi colleghi, tutti appartenenti all’Arma dei carabinieri, hanno chiesto l’accertamento del diritto a vedersi retribuire l’attività lavorativa asseritamente svolta al di fuori del normale orario di servizio, in seno al Nucleo traduzione detenuti del Comando di Livorno, dal 1991 al 1996.
2. Con sentenza 9 marzo 2011, n. 2127, il T.A.R. per il Lazio, sez. I bis, ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio. Il Tribunale regionale ha ritenuto che i ricorrenti non avessero assolto l’onere della prova in ordine al fondamento della pretesa fatta valere in giudizio non producendo neppure la documentazione che dovrebbe pacificamente rientrare nella loro piena disponibilità, a partire dalla necessaria autorizzazione a svolgere il lavoro straordinario.
3. Alcuni degli originari ricorrenti hanno interposto due separati appelli, di identico contenuto, avverso la sentenza n. 2127/2011 (n. r.g.2012/2467 e n. r.g. 2012/2468).
4. Gli appellanti premettono che la sentenza di primo grado sarebbe effetto di grave colpa del Tribunale territoriale e sarebbe stata adottata al termine di un giudizio ingiustificatamente lungo. Per tali ragioni si riservano di proporre un’azione di responsabilità civile e di chiedere il risarcimento dei danni materiali e morali ex c.d. “legge Pinto”.
5. Nel merito, essi rinnovano la richiesta – già formulata in primo grado e disattesa dal T.A.R. – di ordinare all’Arma dei carabinieri di produrre in giudizio tutta la documentazione idonea a ricostruire il lavoro straordinario prestato nonché di nominare un consulente del lavoro per l’analisi di tale documentazione e la ricostruzione del lavoro straordinario svolto in relazione a diversi istituti (stipendio, ferie, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, trattamento pensionistico e previdenziale). Chiedono infine che, all’esito dell’istruttoria, l’Amministrazione sia condannata al pagamento delle somme che risulteranno dovute con interessi legali e rivalutazione monetaria.
6. L’Avvocatura generale dello Stato, per conto dei Ministeri della difesa, degli interni e della giustizia nonché dell’Arma dei carabinieri, si è costituita in giudizio per resistere all’appello nel solo ricorso n. r.g. 2012/2468.
7. All’udienza pubblica del 14 dicembre 2017, gli appelli sono stati chiamati e trattenuti in decisione.
8. In via preliminare gli appelli, che investono la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 96, comma 1, c.p.a.
9. Gli appelli sono infondati.

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