Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 28 febbraio 2018, n. 1229. Alle luce dell’art. 6 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE riguardante la “cessazione della qualifica di rifiuto”

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[…]

Né assume alcun rilievo la circostanza, sottolineata dalla società appellata, secondo la quale “autorizzazioni ordinarie recanti criteri EoW ex art. 184-ter, comma 3, TUA, risultano rilasciate non soltanto da altre Regioni ma anche da qualche Provincia facente parte della Regione Veneto” (pag. 14 memoria cit.). Infatti, in disparte ogni considerazione in ordine alla apoditticità dell’affermazione, appare evidente come atti difformi dalla corretta applicazione di legge non possono costituire sotto alcun profilo parametro di riferimento.
2.4. Non può giungersi a conclusioni diverse da quelle innanzi esposte nemmeno argomentando dall’art. 9-bis, d.l. n. 172/2008, conv. in l. n. 210/2008, disposizione che il comma 3 dell’art. 183-ter espressamente indica tra le disposizioni applicabili, nelle more dell’emanazione dei regolamenti ministeriali.
In particolare, la lett. a) dell’art. 9-bis prevede che:
“fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”.
In disparte ogni considerazione in ordine alla intervenuta abrogazione dell’art. 181-bis ed alla introduzione dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, occorre osservare che la disposizione citata prende in considerazione i materiali (di cui al co. 2 dell’art. 181-bis) per dichiararli “conformi” alle autorizzazioni già rilasciate (in linea con il dichiarato carattere emergenziale e transitorio della disposizione medesima), ma non attribuisce un potere di declassificazione ex novo in sede di rilascio di nuove autorizzazioni; né, d’altra parte, un potere così conformato potrebbe essere ritenuto conforme al quadro normativo di livello comunitario e costituzionale.
Tanto precisato, non possono assumere rilevanza eventuali diverse considerazioni desumibili da circolari emanate dal Ministero dell’Ambiente, cui compete, più propriamente, l’esercizio del potere regolamentare in materia.
3. Per le ragioni esposte, l’appello della Regione Veneto deve essere accolto, in relazione ai primi due motivi di impugnazione proposti (sub lett. a) e b) dell’esposizione in fatto) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso instaurativo del giudizio di I grado.
Stante la natura, novità e complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tea le parti spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta,
definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Regione Veneto (n. 1976/2017 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso instaurativo del giudizio di I grado.
Compensa tra le parti spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere

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